Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04880/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i delitti di percosse, minaccia e violazione di domicilio a lui contestati; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto riferimento ai plurimi precedente anche per reati gravi e della medesima indole di quelli oggetto del presente procedimento e ha dato conto nel corpo della motivazione della specifica gravità e della ripetizione di questi ultimi, così rendendo una motivazione congrua e logica della maggiore pericolosità dell'imputato; e il ricorso contiene allegazioni generiche, segnatamente in ordine alla natura e al tempus dei precedenti, inidonee a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i delitti di percosse, minaccia e violazione di domicilio a lui contestati; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto riferimento ai plurimi precedente anche per reati gravi e della medesima indole di quelli oggetto del presente procedimento e ha dato conto nel corpo della motivazione della specifica gravità e della ripetizione di questi ultimi, così rendendo una motivazione congrua e logica della maggiore pericolosità dell'imputato; e il ricorso contiene allegazioni generiche, segnatamente in ordine alla natura e al tempus dei precedenti, inidonee a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 04880/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris