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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04123/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata l’11 maggio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni indicati in ricorso;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo inteso a censurare la mancata valorizzazione di precedenti verbali ispettivi ( dai quali – secondo l’assunto del lavoratore – si evinceva l’esistenza e la regolarità dell’azienda agricola alle cui dipendenze il Celestino avrebbe svolto la propria attività) in quanto depositati agli attie solo genericamente richiamati, senza allegarne la specifica rilevanza, ha respinto anche il motivo inteso a censurare la valutazione di genericità delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al processo, condividendo la valutazione accurata resa dal giudice di primo grado in ordine all’ esito delle ispezioni eseguite e del le testimonianze acquisite, anche in relazione ai documenti depositati agli atti.

In particolare, dopo aver richiamato i principiin tema di onere probatorio nella materia in questione, la Corte territoriale ha osservato che, nella specie, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base ad accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della azienda di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito agli ispettori che il terreno su cui insisteva l’azienda era lo stesso su cui gestivano la loro azienda il figlio e la nuora; questi ultimi, a loro volta, contraddicendo la Lettieri, avevano dichiarato di non aver mai assunto manodopera agricola ma di aver demandato a cooperative di lavoro le attività che non riuscivano ad assolvere da soli; il volume di affari dell’azienda che faceva capo alla Lettieri, quale risultante dalla documentazione contabile, era modesto e sproporzionato rispetto alla manodopera agricola che risultava formalmente assunta; infine, le dichiarazioni testimoniali erano generiche ed inattendibili, in quanto contraddette da quanto riferito dalla Lettieri.

Pertanto, la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice di primo grado era corretta e condivisibile, atteso che le risultanze istruttorie non erano tali da corroborare l’assunto relativo al rapporto lavorativo posto a fondamento della domanda;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffidato a due motivi, cui resiste l’I.

N .

P .

S . con controricorso;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4 cod. proc. civ., in relazione alla mancata considerazione dei verbali istruttori prodotti ed allegati in primo grado, mentre i giudici di merito avrebbero dovuto operarela richiesta comparazione fra il verbale prodotto dall’I .

N .

P .

S . e quelli prodotti da parte ricorrente,trattandosi di circostanze decisive per la definizione della controversia;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.132, omesso esame degli elementi istruttori,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,con riferimento all’art. 360 , comma 1, n.5 cod. proc. civ., per avere il g iudice di merito omesso di compiere una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo degli elementi posti a fondamento delle domande;

3. i due motivi, che possono essere complessivamente considerati in quanto sostanzialmente intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie e , in particolare, l’omessa considerazione dei verbali ispettivi prodotti dal lavorat ore , sono infondati;

4. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez.

L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez.

L, 11/02/2016, n. 2739);

5. anche i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territorialesono infondati, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato le risultanze ispettive e l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774);

6. inoltre, in seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richie sto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza –di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvediment o giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez.

L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d’appello, come sopra sinteticamente riportato, non riscontrabili nelcaso di specie;

7. è altresì infondata la denuncia di omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d’Appello omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente e complessivamente le prove addotte, da cui sarebbe emerso l’effettività del rapporto lavorativo, atteso che nella sentenza impugnata si annota chiaramente che il ricorrente si era limitato a produrre i verbali ispettivi senza allegarne la specifica rilevanza, evidenziando altresì che tali accertamenti erano relativi a periodi in parte differenti da quello oggetto del presente giudizio; sicché non si apprezza la denunciata omissione, peraltro denunciabile ai sensi del novellato n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. solo se investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.»(in tal senso, Cass. Sez. 6 - 1, 17/06/2019, n. 16214; in precedenza, v. in senso conforme già Cass. Sez. 6-1, 07/03/2017, n. 5654).

Nel caso di specie, non è comunque ravvisabile il profilo della decisività, nel senso divisato nell’indirizzo dianzi richiamato, attesa la pregnanza degli elementi analiticamente addotti dalla Corte di merito in ordine alla fittizietà dell’attività svolta dal datore di lavoro – e, di conseguenza, della simulazione del dedotto rapporto di lavoro –in conformità all’interpretazione resa in proposito da questa Corte (Cass. Sez.

L, 30/05/2018, n. 13677; Cass. Sez.

L, 02/10/2018, n. 23883; Cass. Sez.

L, 07/02/2019, n. 3650), profilo che assume, nell’economia decisoria, rilievo assorbente e tale da non poter essere inficiato dalle prove il cui esame richiede il lavoratore, residuando, per il resto, unicamente una rivalutazione dell’esito probatorio, come già osservato al punto precedente;

8. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata l’11 maggio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni indicati in ricorso; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver disatteso il motivo inteso a censurare la mancata valorizzazione di precedenti verbali ispettivi ( dai quali – secondo l’assunto del lavoratore – si evinceva l’esistenza e la regolarità dell’azienda agricola alle cui dipendenze il Celestino avrebbe svolto la propria attività) in quanto depositati agli attie solo genericamente richiamati, senza allegarne la specifica rilevanza, ha respinto anche il motivo inteso a censurare la valutazione di genericità delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al processo, condividendo la valutazione accurata resa dal giudice di primo grado in ordine all’ esito delle ispezioni eseguite e del le testimonianze acquisite, anche in relazione ai documenti depositati agli atti. In particolare, dopo aver richiamato i principiin tema di onere probatorio nella materia in questione, la Corte territoriale ha osservato che, nella specie, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base ad accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della azienda di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito agli ispettori che il terreno su cui insisteva l’azienda era lo stesso su cui gestivano la loro azienda il figlio e la nuora; questi ultimi, a loro volta, contraddicendo la Lettieri, avevano dichiarato di non aver mai assunto manodopera agricola ma di aver demandato a cooperative di lavoro le attività che non riuscivano ad assolvere da soli; il volume di affari dell’azienda che faceva capo alla Lettieri, quale risultante dalla documentazione contabile, era modesto e sproporzionato rispetto alla manodopera agricola che risultava formalmente assunta; infine, le dichiarazioni testimoniali erano generiche ed inattendibili, in quanto contraddette da quanto riferito dalla Lettieri. Pertanto, la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice di primo grado era corretta e condivisibile, atteso che le risultanze istruttorie non erano tali da corroborare l’assunto relativo al rapporto lavorativo posto a fondamento della domanda; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffidato a due motivi, cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4 cod. proc. civ., in relazione alla mancata considerazione dei verbali istruttori prodotti ed allegati in primo grado, mentre i giudici di merito avrebbero dovuto operarela richiesta comparazione fra il verbale prodotto dall’I . N . P . S . e quelli prodotti da parte ricorrente,trattandosi di circostanze decisive per la definizione della controversia; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.132, omesso esame degli elementi istruttori,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,con riferimento all’art. 360 , comma 1, n.5 cod. proc. civ., per avere il g iudice di merito omesso di compiere una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo degli elementi posti a fondamento delle domande; 3. i due motivi, che possono essere complessivamente considerati in quanto sostanzialmente intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie e , in particolare, l’omessa considerazione dei verbali ispettivi prodotti dal lavorat ore , sono infondati; 4. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez. L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez. L, 11/02/2016, n. 2739); 5. anche i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territorialesono infondati, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato le risultanze ispettive e l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774); 6. inoltre, in seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richie sto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza –di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvediment o giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d’appello, come sopra sinteticamente riportato, non riscontrabili nelcaso di specie; 7. è altresì infondata la denuncia di omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d’Appello omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente e complessivamente le prove addotte, da cui sarebbe emerso l’effettività del rapporto lavorativo, atteso che nella sentenza impugnata si annota chiaramente che il ricorrente si era limitato a produrre i verbali ispettivi senza allegarne la specifica rilevanza, evidenziando altresì che tali accertamenti erano relativi a periodi in parte differenti da quello oggetto del presente giudizio; sicché non si apprezza la denunciata omissione, peraltro denunciabile ai sensi del novellato n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. solo se investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.»(in tal senso, Cass. Sez. 6 - 1, 17/06/2019, n. 16214; in precedenza, v. in senso conforme già Cass. Sez. 6-1, 07/03/2017, n. 5654). Nel caso di specie, non è comunque ravvisabile il profilo della decisività, nel senso divisato nell’indirizzo dianzi richiamato, attesa la pregnanza degli elementi analiticamente addotti dalla Corte di merito in ordine alla fittizietà dell’attività svolta dal datore di lavoro – e, di conseguenza, della simulazione del dedotto rapporto di lavoro –in conformità all’interpretazione resa in proposito da questa Corte (Cass. Sez. L, 30/05/2018, n. 13677; Cass. Sez. L, 02/10/2018, n. 23883; Cass. Sez. L, 07/02/2019, n. 3650), profilo che assume, nell’economia decisoria, rilievo assorbente e tale da non poter essere inficiato dalle prove il cui esame richiede il lavoratore, residuando, per il resto, unicamente una rivalutazione dell’esito probatorio, come già osservato al punto precedente; 8. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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