CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 22698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 38202-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma (00193), [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7458/2015 depositata il 16/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con decreto del 16.5.2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 145, comma [OSCURATO:PERSONA], con atto di riassunzione in seguito alla declaratoria, da parte del TAR di Roma, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; la Corte d’appello ha affermato che il ricorso per riassunzione si sarebbe dovuto proporre secondo le modalità di cui all’art.145 , comma IV del TUB, con atto notificato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e con successivo deposito presso la cancelleria della Corte d’appello; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.11, comma 2 del D. Lgs 104 del 2.7.2010, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; la questione di diritto posta dai ricorrenti riguarda la forma dell’atto di riassunzione nelle ipotesi in cui la legge speciale prescriva che debba effettuarsi non con il deposito del ricorso ma con atto notificato alla controparte; detta questione, che attiene ai profili formali della translatio iudicii, ha rilievo nomofilattico; P. Q. M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella came