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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 32700/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3006/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 922/2022; Oggetto R.G.N.20621/2024 Cron.

Rep.

Ud.04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato da P.G. s.a.a. di [OSCURATO:PERSONA] e C. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha ordinato ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando in solido tra loro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] (nei limiti della sua responsabilità quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra oltre contributi.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, esaminato il quadro probatorio acquisito che dimostrava la continuità (da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) dell’esercizio dell’attività commerciale di gestione del locale commerciale bar annesso alla stazione di servizio Italiana [OSCURATO:SOCIETA], ha rilevato che – alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità –sussistevano tutti gli elementi per configurare una cessione di ramo di azienda e, dunque, tutte le garanzie dettate dall’art. 2112 c.c. (essendo irrilevante che la titolarità delle attrezzature concesse in locazione fosse di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] avesse avviato dei lavori di ristrutturazione dei locali, che rappresentavano solamente un apporto di miglioramento e ampliamento rispetto all’attività commerciale che già in precedenza veniva svolta), con diritto della lavoratrice a proseguire il rapporto di lavoro con la società cessionaria.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

5. La società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

6. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis,Cass. n. 8115/2006) P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3006/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 922/2022; Oggetto R.G.N.20621/2024 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato da P.G. s.a.a. di [OSCURATO:PERSONA] e C. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha ordinato ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando in solido tra loro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] (nei limiti della sua responsabilità quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra oltre contributi. 2. La Corte territoriale, per quel che interessa, esaminato il quadro probatorio acquisito che dimostrava la continuità (da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) dell’esercizio dell’attività commerciale di gestione del locale commerciale bar annesso alla stazione di servizio Italiana [OSCURATO:SOCIETA], ha rilevato che – alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità –sussistevano tutti gli elementi per configurare una cessione di ramo di azienda e, dunque, tutte le garanzie dettate dall’art. 2112 c.c. (essendo irrilevante che la titolarità delle attrezzature concesse in locazione fosse di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] avesse avviato dei lavori di ristrutturazione dei locali, che rappresentavano solamente un apporto di miglioramento e ampliamento rispetto all’attività commerciale che già in precedenza veniva svolta), con diritto della lavoratrice a proseguire il rapporto di lavoro con la società cessionaria. 3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. La lavoratrice ha resistito con controricorso. 5. La società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. 6. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis,Cass. n. 8115/2006) P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso
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