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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36561/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte d'Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

La Corte territoriale ha escluso l'unitaria e anticipata ideazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate nell'istanza ponendo in risalto come l'esistenza dell'operatività dell'associazione volta al traffico di stupefacenti giudicata con la sentenza sub 1) dell'istanza fosse stata accertata per un arco temporale affatto ristretto (segnatamente da aprile a giugno 2000) e come, in tale sodalizio, l'istante avesse partecipato con ruolo vicario rispetto al capo, suo marito [OSCURATO:PERSONA].

Sicché nessuna correlazione sul piano ideativo poteva ravvisarsi tra detta condotta partecipativa riguardante il narcotraffico, così temporalmente delimitata, e quella di partecipazione al sodalizio mafioso di cui al punto 3), non solo a fronte della distanza temporale tra gli addebiti, ma anche perché per il concorrente reato associativo (anch'esso contestato fino a giugno 2000) l'imputata era già stata assolta per insussistenza del fatto già nel corso del giudizio di primo grado con la sentenza sub 1).

Quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 2), riguardante la cessione di pochi grammi di eroina, la Corte ha motivato che si tratterebbe di un fatto del tutto isolato e occasionale, commesso ben sei anni dopo la cessazione della partecipazione della condannata all'organismo associativo dedito al narcotraffico, la cui contestazione è ferma a giugno 2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di legge.

La Corte territoriale ha erroneamente fondato il rigetto ritenendo l'operatività del sodalizio criminale dedito al narcotraffico limitato al ristretto dato temporale corrispondente alla contestazione, trascurando di considerare quello più ampio rinveniente dall'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 1) e 3) con quelli giudicati dalla Corte di assise d'appello con sentenza resa il 23 giugno 2006, nel procedimento c.d.

Oriente, in esito al quale la ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato.

2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie, a fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun ulteriore indice che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, evidenziando l'assenza di elementi di collegamento tra le condotte, a fronte di emergenze di segno contrario che imponevano al ricorrente il soddisfacimento di un onere probatorio, rimasto sul punto specifico rimasto inevaso.

In particolare con motivazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha assegnato rilievo ostativo alla frattura temporale tra la condotta associativa di cui alla sentenza sub 1), conclusa nel giugno 2000, e quelle di partecipazione in associazione ex art. 416-bis c.p. e di tentata estorsione, collocabili in epoca prossima ad agosto 2009, di cui alla sentenza sub 3), queste essendo le condotte oggetto della originaria istanza di unificazione.

Né vale - come ha fatto la difesa - invocare l'avvenuto riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. con altra condotta associativa, di cui peraltro si assume solo in questa sede la funzione di collegamento tra i fatti giudicati con le sentenze oggetto dell'istanza, considerando comunque il dato certo della cessazione operativa della associazione ex art. 74 dpr 309/1990 di cui alla sentenza sub 1) e, dunque, la già evidenziata impossibilità di ravvisare un'unicità di disegno riguardante condotte slegate nel tempo e sostanzialmente accomunate dal solo medesimo contesto ambientale criminoso.

Conclusivamente, il rigetto dell'istanza è in linea con il principio consolidato secondo cui «in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.(Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il c7Aa riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario).

Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, RV. 268786).

6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte d'Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. La Corte territoriale ha escluso l'unitaria e anticipata ideazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate nell'istanza ponendo in risalto come l'esistenza dell'operatività dell'associazione volta al traffico di stupefacenti giudicata con la sentenza sub 1) dell'istanza fosse stata accertata per un arco temporale affatto ristretto (segnatamente da aprile a giugno 2000) e come, in tale sodalizio, l'istante avesse partecipato con ruolo vicario rispetto al capo, suo marito [OSCURATO:PERSONA]. Sicché nessuna correlazione sul piano ideativo poteva ravvisarsi tra detta condotta partecipativa riguardante il narcotraffico, così temporalmente delimitata, e quella di partecipazione al sodalizio mafioso di cui al punto 3), non solo a fronte della distanza temporale tra gli addebiti, ma anche perché per il concorrente reato associativo (anch'esso contestato fino a giugno 2000) l'imputata era già stata assolta per insussistenza del fatto già nel corso del giudizio di primo grado con la sentenza sub 1). Quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 2), riguardante la cessione di pochi grammi di eroina, la Corte ha motivato che si tratterebbe di un fatto del tutto isolato e occasionale, commesso ben sei anni dopo la cessazione della partecipazione della condannata all'organismo associativo dedito al narcotraffico, la cui contestazione è ferma a giugno 2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di legge. La Corte territoriale ha erroneamente fondato il rigetto ritenendo l'operatività del sodalizio criminale dedito al narcotraffico limitato al ristretto dato temporale corrispondente alla contestazione, trascurando di considerare quello più ampio rinveniente dall'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze sub 1) e 3) con quelli giudicati dalla Corte di assise d'appello con sentenza resa il 23 giugno 2006, nel procedimento c.d. Oriente, in esito al quale la ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che pone censure infondate, dev'essere rigettato. 2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, a fronte della completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun ulteriore indice che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, evidenziando l'assenza di elementi di collegamento tra le condotte, a fronte di emergenze di segno contrario che imponevano al ricorrente il soddisfacimento di un onere probatorio, rimasto sul punto specifico rimasto inevaso. In particolare con motivazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha assegnato rilievo ostativo alla frattura temporale tra la condotta associativa di cui alla sentenza sub 1), conclusa nel giugno 2000, e quelle di partecipazione in associazione ex art. 416-bis c.p. e di tentata estorsione, collocabili in epoca prossima ad agosto 2009, di cui alla sentenza sub 3), queste essendo le condotte oggetto della originaria istanza di unificazione. Né vale - come ha fatto la difesa - invocare l'avvenuto riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. con altra condotta associativa, di cui peraltro si assume solo in questa sede la funzione di collegamento tra i fatti giudicati con le sentenze oggetto dell'istanza, considerando comunque il dato certo della cessazione operativa della associazione ex art. 74 dpr 309/1990 di cui alla sentenza sub 1) e, dunque, la già evidenziata impossibilità di ravvisare un'unicità di disegno riguardante condotte slegate nel tempo e sostanzialmente accomunate dal solo medesimo contesto ambientale criminoso. Conclusivamente, il rigetto dell'istanza è in linea con il principio consolidato secondo cui «in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.(Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il c7Aa riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario). Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, RV. 268786). 6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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