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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 27545/2026

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lla Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Napoli, conla decisione indicata in epigrafe, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi sei di detenzione ed euro 6000 dimulta, confermando la condanna per il reati di cui ai capi a) e b)dell’ imputazione.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, eccependo, con un unico motivo di ricorso,violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso unadeguato vaglio in relazione alla qualificazione giuridica del reato ascritto,nonché agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’accordo tra leparti ex art. 599 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge processuale.

Il ricorrente non considera, infatti, il principio, pacificonella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appelloè ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso di specie, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, adeccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, come puntualizzatonella sentenza impugnata.

Dopo aver rimarcato l’assenza di elementi per unimmediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ilgiudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, ha rideterminatola pena nell’esatta misura concordata di anni due, mesi sei di detenzione ed euro6000 di multa.Dal momento che la condanna inflitta al ricorrente con la decisioneimpugnata è conforme a quanto concordato dalle parti, il ricorso deve ritenersiinammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti.2.

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente vacondannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali,nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Napoli, conla decisione indicata in epigrafe, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi sei di detenzione ed euro 6000 dimulta, confermando la condanna per il reati di cui ai capi a) e b)dell’ imputazione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, eccependo, con un unico motivo di ricorso,violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso unadeguato vaglio in relazione alla qualificazione giuridica del reato ascritto,nonché agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’accordo tra leparti ex art. 599 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge processuale. Il ricorrente non considera, infatti, il principio, pacificonella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appelloè ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso di specie, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, adeccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, come puntualizzatonella sentenza impugnata. Dopo aver rimarcato l’assenza di elementi per unimmediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ilgiudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, ha rideterminatola pena nell’esatta misura concordata di anni due, mesi sei di detenzione ed euro6000 di multa.Dal momento che la condanna inflitta al ricorrente con la decisioneimpugnata è conforme a quanto concordato dalle parti, il ricorso deve ritenersiinammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti.2. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Il ricorrente vacondannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali,nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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