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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 08499/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), risultando depositato presso la Corte di appello di Perugia il 31 luglio 2025, mentre andava proposto entro il 25 luglio 2025 (calcolati quindici giorni dall'ultima notifica del 10 luglio 2025) Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), risultando depositato presso la Corte di appello di Perugia il 31 luglio 2025, mentre andava proposto entro il 25 luglio 2025 (calcolati quindici giorni dall'ultima notifica del 10 luglio 2025) Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 08499/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris