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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03237/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2195-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA (cod. fisc. 80184430587 ), e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, sono elettivamente domiciliati - controricorrent i - avversoil decreto del Tribunale di Brindisi, depositato in data 9.11.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. avversoil provvedimento, depositato il 9.11.2021 , con cui è stato liquidato in suo favore il compenso minimo previsto dall’art. 4 del d.m. 30/2012 nella misura di euro 811,35; -hannodepositato controricorso il MINISTERO della GIUSTIZIA e MINISTERO e quello DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 l. fall. e degli artt. 1 e 4 del D.M. 25 gennaio n. 30, sul rilievo che il Tribunale di Brindisi avrebbe erroneamente ritenuto che, in caso di fallimento senza attivo, non si applichino nella liquidazione dei compensi del curatore fallimentare i coefficienti di cui all’art. 1 del D.M. n. 30/2012 (ossia una percentuale dell’attivo e del passivo) e si applichi invece esclusivamente quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto in ordine al riconoscimento del compenso minimo; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.132, 2 comma, c.p.c., sul rilievo che il Tribunale di Brindisi non avrebbe in alcun modo motivato la sua scelta ermeneutica per escludere l’applicabilità dell’art. 1 D.M. n. 30/2012; -i due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono in realtà fondati; - è necessario ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato, nel vigore della previgente normativa di cui al d.m. 28 luglio 1992 n. 570(riprodotta, nel suo impianto normativo, nel d.m. 25 gennaio 2012 n.30, qui applicabile) che il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all'art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (Cass., Sez.1, Sentenza n. 20111del 07/10/2015) ; - più recentemente (e nella vigenza della normativa anche qui applicabile ratione temporis) il principio è stato anche ribadito da Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 34842 del 17/11/2021, secondo cui, verbatim, “Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo” (cfr. anche Cass. 3871/2020); - v a infatti ricordato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m.25 gennaio 2012 n. 30), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 15/03/2010); - o rbene, l'art. 1 del decreto 28 luglio 1992, n. 570 ( riprodotto, nel suo contenuto precettivo, nell’art. 1 del d.m. 25 gennaio 2012 n. 30, qui applicabile ratione temporis ) dispone che il compenso al curatore del fallimento è liquidato dal Tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore a determinate misure; -inoltre, al curatore è corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra; -il primo comma dell'art. 4 del cit. decreto, poi, prescrive che «il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, ad euro 811,35, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1»; ossia, nell'ipotesi di cessazione dalla carica prima della chiusura delle operazioni di fallimento;-va tuttavia precisato che l'ipotesi di liquidazione del compenso in assenza o insufficienza di attivo, invece, non è contemplata dal predetto decreto ministeriale, come giustificante una liquidazione che prescinda dai criteri dettati dall'art. 1; -anche in tal caso, dunque, il compenso deve essere determinato, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile è determinata a garanzia dell'organo del fallimento, nelle ipotesi in cui i criteri dettati dall'art. 1 conducano alla liquidazione di una somma inferiore a quella minima; - p er contro, nella concreta fattispecie in e same, il provvedimento del tribunale, pur contenendo il riferimento alla consistenza dell'attivo (pari a zero), ha, senza alcuna giustificazione, liquidato la somma minima prevista nel cit. art. 4, pur essendo applicabile il criterio basato sull'entità delpassivo, posto che solo l'applicazione del criterio basato sull'attivo avrebbe comportato la liquidazione di somma inferiore al minimo previsto dal d.m.; -Il decreto impugnato, assorbita ogni ulteriore questione , deve essere per tantocassato con rinvio al Tribunale di Brindisi , in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e per il regolamento delle spese.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi che in diversa composizione deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2195-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA (cod. fisc. 80184430587 ), e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, sono elettivamente domiciliati - controricorrent i - avversoil decreto del Tribunale di Brindisi, depositato in data 9.11.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. avversoil provvedimento, depositato il 9.11.2021 , con cui è stato liquidato in suo favore il compenso minimo previsto dall’art. 4 del d.m. 30/2012 nella misura di euro 811,35; -hannodepositato controricorso il MINISTERO della GIUSTIZIA e MINISTERO e quello DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 l. fall. e degli artt. 1 e 4 del D.M. 25 gennaio n. 30, sul rilievo che il Tribunale di Brindisi avrebbe erroneamente ritenuto che, in caso di fallimento senza attivo, non si applichino nella liquidazione dei compensi del curatore fallimentare i coefficienti di cui all’art. 1 del D.M. n. 30/2012 (ossia una percentuale dell’attivo e del passivo) e si applichi invece esclusivamente quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto in ordine al riconoscimento del compenso minimo; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.132, 2 comma, c.p.c., sul rilievo che il Tribunale di Brindisi non avrebbe in alcun modo motivato la sua scelta ermeneutica per escludere l’applicabilità dell’art. 1 D.M. n. 30/2012; -i due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono in realtà fondati; - è necessario ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato, nel vigore della previgente normativa di cui al d.m. 28 luglio 1992 n. 570(riprodotta, nel suo impianto normativo, nel d.m. 25 gennaio 2012 n.30, qui applicabile) che il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all'art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (Cass., Sez.1, Sentenza n. 20111del 07/10/2015) ; - più recentemente (e nella vigenza della normativa anche qui applicabile ratione temporis) il principio è stato anche ribadito da Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 34842 del 17/11/2021, secondo cui, verbatim, “Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo” (cfr. anche Cass. 3871/2020); - v a infatti ricordato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m.25 gennaio 2012 n. 30), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 15/03/2010); - o rbene, l'art. 1 del decreto 28 luglio 1992, n. 570 ( riprodotto, nel suo contenuto precettivo, nell’art. 1 del d.m. 25 gennaio 2012 n. 30, qui applicabile ratione temporis ) dispone che il compenso al curatore del fallimento è liquidato dal Tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore a determinate misure; -inoltre, al curatore è corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra; -il primo comma dell'art. 4 del cit. decreto, poi, prescrive che «il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, ad euro 811,35, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1»; ossia, nell'ipotesi di cessazione dalla carica prima della chiusura delle operazioni di fallimento;-va tuttavia precisato che l'ipotesi di liquidazione del compenso in assenza o insufficienza di attivo, invece, non è contemplata dal predetto decreto ministeriale, come giustificante una liquidazione che prescinda dai criteri dettati dall'art. 1; -anche in tal caso, dunque, il compenso deve essere determinato, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile è determinata a garanzia dell'organo del fallimento, nelle ipotesi in cui i criteri dettati dall'art. 1 conducano alla liquidazione di una somma inferiore a quella minima; - p er contro, nella concreta fattispecie in e same, il provvedimento del tribunale, pur contenendo il riferimento alla consistenza dell'attivo (pari a zero), ha, senza alcuna giustificazione, liquidato la somma minima prevista nel cit. art. 4, pur essendo applicabile il criterio basato sull'entità delpassivo, posto che solo l'applicazione del criterio basato sull'attivo avrebbe comportato la liquidazione di somma inferiore al minimo previsto dal d.m.; -Il decreto impugnato, assorbita ogni ulteriore questione , deve essere per tantocassato con rinvio al Tribunale di Brindisi , in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e per il regolamento delle spese. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi che in diversa composizione deci
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