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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27116/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di tentato furto pluriaggravato, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato poiché il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 Rv. 279206); nella specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul diniego della sospensione condizionale (pag. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 siugno 2022 Il consigli nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di tentato furto pluriaggravato, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato poiché il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020 Rv. 279206); nella specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul diniego della sospensione condizionale (pag. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 siugno 2022 Il consigli nsore