Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1073/2008
ECLI:EU:T:2008:257
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑48/05
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Responsabilità extracontrattuale — Funzione pubblica — Indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] — Caso “[OSCURATO:PERSONA]” — Trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili — Mancata informazione preventiva dei funzionari interessati e del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] — Fuga di notizie nella stampa — Divulgazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Danno morale — Nesso di causalità»
Massime della sentenza
1.
Procedura — [OSCURATO:PERSONA] di organizzazione del procedimento — Domanda di stralcio dal fascicolo di documenti interni di un’istituzione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
2.
Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento dei danni causati da un’indagine dell’Ufficio
europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA])
(Artt. 235 CE e 236 CE)
3.
Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] — Modalità
delle indagini interne adottate dalle istituzioni comunitarie
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, nn. 2 e 3; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1999/396,
art. 4)
4.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce
diritti ai singoli — Violazione dell’obbligo di informare l’interessato nell’ambito di un’indagine dell’Ufficio europeo per
la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Violazione dell’obbligo di informare previamente il comitato di vigilanza
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, nn. 2 e 3; decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 1999/396, art. 4; regolamento interno del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA], art. 2)
5.
Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] — Trasmissione
alle autorità nazionali di informazioni raccolte nel corso di un’indagine
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, artt. 4, n. 5, e 10, nn. 2 e 3)
6.
Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Motivi di ricorso — Ricorso per il risarcimento dei danni causati
da un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA])
(Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, n. 2)
7.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale — Onere della prova a carico del ricorrente
— Limiti
(Art. 288, secondo comma, CE)
8.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce
diritti ai singoli — Comunicato stampa dell’amministrazione idoneo a ingenerare l’impressione che un funzionario sia coinvolto
in irregolarità senza che sia provata la sua colpevolezza
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 8, n. 2)
9.
Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] — Diritti
della difesa — Portata — Diritto di accesso al fascicolo istruttorio — Insussistenza salvo pubblicazione della relazione finale
([OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999;
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1999/396, art. 4)
10.
Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] — Durata
del procedimento
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, artt. 6, n. 5, e 11, n. 7)
11.
Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] — Riservatezza
delle indagini
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 12)
12.
Funzionari — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Procedimenti disciplinari e penali promossi contemporaneamente
a proposito degli stessi fatti
(Statuto dei funzionari, art. 88, quinto comma; allegato IX, art. 7, secondo comma)
1.
Di regola, un’istituzione può legittimamente chiedere il ritiro dal fascicolo sottoposto al giudice comunitario di un documento
interno quando esso non sia stato ottenuto con mezzi legittimi da colui che lo fa valere. Infatti, un documento interno ha
carattere riservato, salvo che l’istituzione da cui promana abbia accettato di divulgarlo. Tuttavia, in determinate situazioni,
non è necessario che il ricorrente dimostri di avere ottenuto legalmente il documento riservato invocato a sostegno della
sua tesi ed è necessario valutare, mediante una ponderazione degli interessi da tutelare, se circostanze particolari, quali
il carattere decisivo della produzione del documento interno allo scopo di garantire il controllo della regolarità della procedura
di adozione dell’atto impugnato o di dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere, giustifichino il fatto di non procedere
al ritiro del documento stesso.
(v. punti 77, 79)
2.
Le richieste tese al risarcimento del presunto danno materiale e morale subito da un funzionario in conseguenza, da un lato,
dello svolgimento e della conclusione, ad opera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), di un’indagine che lo
riguarda personalmente ed eventualmente gli attribuisce pubblicamente la responsabilità di talune irregolarità constatate
molto prima dell’adozione di una decisione finale del giudice nazionale competente e, dall’altro, in ragione del modo in cui
si è comportata la [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di tale indagine, non possono essere respinte in quanto premature, in modo da
obbligare il funzionario a proporre tale domanda solo dopo l’eventuale decisione definitiva delle autorità giudiziarie nazionali.
Infatti, l’eventuale risultato del procedimento giudiziario nazionale non può incidere sul procedimento dinanzi al giudice
comunitario in quanto, nell’ambito delle dette richieste risarcitorie, non si tratta di sapere se i fatti contestati al funzionario
siano dimostrati o meno, o se egli abbia commesso atti illeciti nell’esercizio della sua attività professionale, ma di esaminare
il modo in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha condotto la propria indagine nonché il modo in cui si è comportata la [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della
stessa, poiché il danno lamentato dal funzionario è diverso da quello che potrebbe risultare da un verdetto di non colpevolezza
emesso dalle autorità giudiziarie nazionali.
(v. punti 90-91)
3.
Dalle disposizioni dell’art. 4, primo comma, della decisione 1999/396, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini
interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della [OSCURATO:PERSONA],
risulta che il funzionario interessato deve essere prontamente informato della possibilità di un suo coinvolgimento personale,
se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine, e che, in ogni caso, non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine,
riguardante personalmente un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti
che lo concernono. La violazione di tali disposizioni, che fissano le condizioni nelle quali il rispetto dei diritti della
difesa del funzionario interessato può essere conciliato con le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa
natura, costituisce una violazione di forme sostanziali applicabili alla procedura d’indagine.
È vero che l’art. 4 della decisione 1999/396 non riguarda esplicitamente la trasmissione delle informazioni che, a norma dell’art. 10,
nn. 2 e 3, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]),
l’[OSCURATO:PERSONA] può o deve, rispettivamente nell’ambito delle indagini esterne o interne, inviare alle autorità giudiziarie nazionali,
e che quindi la norma suddetta non prevede l’obbligo di informare il funzionario interessato prima di tale trasmissione. Tuttavia,
se tali informazioni contengono una «conclusione (…) riguardante personalmente» il funzionario coinvolto, questi dev’essere
in linea di principio informato e sentito in ordine ai fatti che lo riguardano.
Detto articolo prevede tuttavia una deroga laddove ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere
a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. In questi casi, l’obbligo di invitare il funzionario
ad esprimersi può essere differito con il consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, perché si possa differire
l’informativa, deve ricorrere la duplice condizione della necessità di mantenimento della massima segretezza ai fini dell’indagine
e dell’esigenza di ricorrere a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Si deve inoltre ottenere
il previo consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]. L’obbligo di chiedere e ottenere il consenso del segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA] non è una semplice formalità, eventualmente esperibile in una fase successiva. Infatti, se così
fosse, l’esigenza di ottenere tale consenso perderebbe la sua ragion d’essere, ossia garantire che siano rispettati i diritti
della difesa dei funzionari interessati, che l’informazione a loro destinata venga differita solo in casi del tutto eccezionali
e che la valutazione di tale carattere eccezionale non venga riservata all’[OSCURATO:PERSONA], ma sia rimessa anche al giudizio del segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 128-130, 133, 144-146, 151)
4.
La norma giuridica secondo cui le persone sottoposte ad un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA])
devono essere informate e messe in condizione di esprimersi su tutti i fatti che le riguardano conferisce diritti ai singoli.
È certo vero che, ai sensi dell’art. 4 della decisione 1999/396, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne
in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della
[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine discrezionale laddove, ai fini dell’indagine, sia necessaria la massima segretezza
e si debba ricorrere a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, cosicché l’obbligo di invitare
il funzionario ad esprimersi può essere differito con il consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, per
quanto riguarda le modalità di adozione della decisione di differire l’informativa ai funzionari interessati e la verifica
delle condizioni d’applicazione dell’art. 4 della decisione 1999/396, l’[OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun margine discrezionale.
Ne discende che l’[OSCURATO:PERSONA] commette una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti
ai singoli qualora, senza aver invocato il ricorso a siffatti mezzi investigativi e senza aver sollecitato il consenso del
segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] in tempo utile per differire l’invito obbligatorio ad esprimersi del funzionario interessato
dall’inchiesta, non rispetti né le condizioni né le modalità applicative di tale eccezione.
Ciò vale altresì per la violazione dell’obbligo imposto all’[OSCURATO:PERSONA] dall’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999, relativo
alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], di consultare il suo comitato di vigilanza prima della trasmissione di informazioni alle autorità
giudiziarie nazionali, che rappresenta una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha lo scopo
di conferire diritti ai singoli interessati. Da un lato, infatti, anche se, a norma dell’art. 11, n. 1, del detto regolamento,
il comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso, esso è chiamato a proteggere
i diritti delle persone assoggettate ad inchiesta in quanto, conformemente all’art. 2 del suo regolamento interno, tale organo
«vigila acciocché le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] siano espletate nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
nonché in conformità dei trattati e del diritto derivato, in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità e dello
statuto dei funzionari». Dall’altro lato, l’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999 prevede che l’informazione del comitato
di vigilanza costituisce un obbligo incondizionato e non lascia all’[OSCURATO:PERSONA] alcun margine di discrezionalità.
(v. punti 146, 153-156, 164, 167-170)
5.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) non è tenuto ad informare l’istituzione interessata da un’indagine interna
prima della trasmissione alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], delle informazioni raccolte su fatti penalmente perseguibili. Infatti,
da un lato, la trasmissione all’istituzione interessata delle informazioni raccolte in occasione di indagini interne è solo
facoltativa, a norma dell’art. 10, n. 3, di tale regolamento, e nessuna disposizione di tale articolo prevede che la trasmissione
delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali debba essere preceduta o accompagnata dall’informazione dell’istituzione
interessata. Dall’altro lato, l’art. 4, n. 5, del medesimo regolamento, secondo cui l’istituzione interessata dev’essere informata,
nell’ambito delle indagini interne, qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento personale di uno dei
suoi membri, dirigenti, funzionari o agenti, non prevede alcun termine per fornire tale informazione e contiene inoltre una
deroga secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] può differire tale informazione nei casi che richiedano, a sua discrezione, che sia mantenuto il
segreto assoluto ai fini dell’indagine.
Infine, tali disposizioni non contengono norme giuridiche che conferiscano diritti ai singoli di cui il giudice comunitario
deve garantire il rispetto.
(v. punti 158-159, 162)
6.
Nell’ambito di un ricorso per il risarcimento del presunto danno materiale e morale subito da un funzionario in ragione dello
svolgimento e della conclusione di un’indagine ad opera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), è inoperante un
motivo basato sull’influenza esercitata sulle autorità giudiziarie nazionali in occasione della trasmissione alle medesime,
ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], delle informazioni relative
all’indagine, e con il quale si affermi che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe orientato dette autorità giudiziarie dando anzitempo qualifiche
penali ai fatti comunicati. Infatti, il seguito che le autorità nazionali riservano alle informazioni loro trasmesse dall’[OSCURATO:PERSONA]
è rimesso esclusivamente ed interamente alla loro responsabilità. Spetta pertanto a tali autorità verificare esse stesse se
siffatte informazioni giustifichino o impongano l’avvio di procedimenti penali. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale
nei confronti di siffatti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale con tutte le garanzie previste dal diritto
interno, ivi comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali che, facendo parte integrante dei principi generali del diritto
comunitario, devono del pari essere rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione ad una normativa comunitaria.
(v. punti 171-173)
7.
Nell’ambito di un ricorso per risarcimento incombe al ricorrente dimostrare che sussistono tutte le condizioni cui è subordinato
il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE. Questa regola,
tuttavia, subisce un’attenuazione quando l’evento dannoso potrebbe essere stato provocato da cause diverse e l’istituzione
comunitaria non abbia prodotto alcun elemento di prova che consenta di stabilire a quale di tali cause sia imputabile l’evento,
malgrado che la medesima istituzione si trovasse nella posizione migliore per fornire prove al riguardo, motivo per cui la
residua incertezza dev’essere posta a suo carico.
(v. punti 182-183)
8.
Il principio della presunzione di innocenza esige che una persona accusata di un illecito sia considerata innocente fino a
quando non ne sia stata dimostrata la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio nel corso di un processo. Ciononostante,
non si può impedire ad un’istituzione di informare il pubblico sulle indagini in corso avviate dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) e relative ad irregolarità commesse in seno all’istituzione stessa. Essa deve tuttavia farlo con tutta
la discrezione e la prudenza richieste, rispettando il giusto equilibrio tra gli interessi dei funzionari interessati e quelli
dell’istituzione.
La diffusione, ad opera di un’istituzione, di un comunicato stampa che ingeneri nel pubblico, o quantomeno in una parte di
esso, l’impressione che un funzionario sia coinvolto in irregolarità commesse al suo interno, qualora non sia stata ancora
dimostrata la colpevolezza di tale funzionario, esula dai limiti di quanto giustificato dall’interesse del servizio e rappresenta
una violazione sufficientemente qualificata della presunzione di innocenza, dal momento che l’istituzione non dispone di alcun
margine discrezionale quanto all’obbligo di rispettare tale presunzione.
Del pari, l’[OSCURATO:PERSONA] viola il principio della presunzione di innocenza qualora, nel corso di una procedura d’indagine che coinvolge
un funzionario, lasci filtrare alla stampa informazioni che generano l’impressione della colpevolezza, sul piano penale, di
quest’ultimo e che incitano il pubblico a crederlo colpevole prima che un giudice si sia pronunciato in proposito. Con una
tale fuga di notizie, l’[OSCURATO:PERSONA] viola altresì l’obbligo di riservatezza delle indagini e, provocando la divulgazione alla stampa
di elementi sensibili delle indagini, lede l’interesse a una buona amministrazione nella misura in cui consente al grande
pubblico di accedere, a indagini in corso, a informazioni riservate dell’amministrazione. Si tratta in tal caso di violazioni
sufficientemente qualificate di tali norme giuridiche, dato che spetta all’[OSCURATO:PERSONA] vigilare affinché non si verifichino tali
fughe di notizie, che ledono i diritti fondamentali degli interessati, quale la presunzione di innocenza, e l’amministrazione
non dispone di alcun margine di discrezionalità nell’adempimento di tale obbligo.
(v. punti 216-217, 219, 309-311, 314)
9.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]) non è obbligato ad accordare a un funzionario comunitario che si presume essere
coinvolto in un’indagine interna – prima dell’adozione di una decisione finale a lui pregiudizievole da parte dell’autorità
investita del potere di nomina da cui dipende – l’accesso ai documenti oggetto di un’indagine siffatta o a quelli redatti
dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in tale occasione; se così non fosse, si rischierebbe di compromettere l’efficacia e la riservatezza della
missione affidata all’[OSCURATO:PERSONA] e l’indipendenza di tale organo. In particolare, il semplice fatto che una parte di un fascicolo
di indagine riservato possa essere stata illecitamente divulgata alla stampa non giustifica di per sé una deroga, in favore
del funzionario che si presume essere interessato, alla riservatezza di tale fascicolo e dell’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA].
Il rispetto dei diritti di difesa del funzionario in questione è sufficientemente garantito dall’art. 4 della decisione 1999/396,
riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra
attività illecita lesiva degli interessi della [OSCURATO:PERSONA], il quale non obbliga l’[OSCURATO:PERSONA] ad accordare l’accesso a tali documenti.
Tale approccio non è in contrasto con il rispetto del diritto a una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della [OSCURATO:PERSONA]
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui tale diritto comprende il diritto di ogni individuo di accedere
al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.
Pertanto, l’accesso al fascicolo dell’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della sua relazione finale può essere
negato, in forza del detto principio, quando lo esiga il rispetto della riservatezza.
L’[OSCURATO:PERSONA] non è neppure tenuto a concedere l’accesso alla relazione finale d’indagine. Infatti, da un lato, nessuno degli obblighi
sanciti dall’art. 4 della decisione 1999/396 riguarda tale questione e, dall’altro, l’esistenza di una violazione del principio
del contraddittorio da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere dimostrata solo nel caso in cui la relazione finale venga pubblicata o sia
seguita dall’adozione di un atto recante pregiudizio. Se tale relazione è stata inviata all’istituzione e alle autorità giudiziarie
nazionali interessate, spetta a tale istituzione e a tali autorità, eventualmente, concedere al funzionario interessato l’accesso
alla relazione medesima conformemente alle proprie norme di procedura, nella misura in cui esse abbiano intenzione di adottare
un atto recante pregiudizio al predetto sulla base della relazione finale.
(v. punti 255-260)
10.
Anche se il regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), non
prevede alcun termine preciso e tassativo per la conclusione delle indagini, l’obbligo di osservare un termine ragionevole
nei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura
il rispetto e che viene peraltro ripreso, in quanto componente del diritto a una buona amministrazione, dall’art. 41, n. 1,
della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non può essere prolungato
oltre un termine ragionevole, che dev’essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie e del grado di complessità
del caso.
Le carenze dell’organizzazione amministrativa dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] in sede di creazione dell’[OSCURATO:PERSONA], delle quali i
funzionari interessati non devono subire le conseguenze, non possono da sole giustificare tempi lunghi nello svolgimento delle
procedure d’indagine, né possono costituire un motivo per escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 272-274, 280-281)
11.
È vero che, ai sensi dell’art. 12, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), le istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]
e dei diritti legittimi delle persone interessate. Tale disposizione non può essere tuttavia interpretata nel senso che essa
impone alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo generale di garantire che l’[OSCURATO:PERSONA], il quale svolge le proprie indagini in piena autonomia,
rispetti la riservatezza. Infatti, detta disposizione va letta insieme al comma precedente, secondo cui il direttore generale
dell’[OSCURATO:PERSONA] riferisce regolarmente alle istituzioni sui risultati delle indagini nel rispetto dei medesimi principi. [OSCURATO:PERSONA], risulta
dall’art. 12 del regolamento n. 1073/1999 che, qualora il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato alle istituzioni,
[OSCURATO:PERSONA] inclusa, informazioni relative alle indagini, dette istituzioni devono garantire la riservatezza delle informazioni
trasmesse e i diritti legittimi degli interessati nel trattamento di tali informazioni.
(v. punto 299)
12.
L’art. 88, quinto comma, dello Statuto, che vieta all’autorità investita del potere di nomina di regolare definitivamente,
sul piano disciplinare, la posizione del funzionario interessato pronunciandosi su fatti costituenti l’oggetto di un procedimento
penale concomitante, fino a che non sia passata in giudicato la decisione emessa dall’organo giurisdizionale penale investito
della cognizione di tali fatti, non conferisce alcun potere discrezionale a tale autorità. Tale disposizione sancisce il principio
secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», il che si giustifica in particolare con il fatto
che i giudici penali nazionali dispongono di poteri di indagine più ampi rispetto a quelli dell’autorità investita del potere
di nomina. Pertanto, nel caso in cui i medesimi fatti possano configurare un illecito penale e una violazione degli obblighi
statutari incombenti al funzionario, l’amministrazione è vincolata dagli accertamenti fattuali compiuti dal giudice penale
nell’ambito del relativo procedimento. Una volta che quest’ultimo abbia accertato l’esistenza dei fatti in questione nella
fattispecie, l’amministrazione può procedere in seguito alla loro qualificazione giuridica alla luce della nozione di illecito
disciplinare, verificando in particolare se essi costituiscano violazioni degli obblighi statutari.
(v. punti 341-342)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 luglio 2008 (
*
)
«Responsabilità extracontrattuale – Funzione pubblica – Indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] – Caso “[OSCURATO:PERSONA]” – Trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili – Mancata informazione preventiva dei funzionari interessati e del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] – Fuga di notizie nella stampa – Divulgazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio della presunzione di innocenza – Danno morale – Nesso di causalità»
Nella causa T‑48/05,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, residente a Nizza (Francia),
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, residente a Lussemburgo (Lussemburgo),
rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J.‑F. Pasquier, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che si afferma essere stato subito a causa dei
presunti illeciti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle indagini concernenti il caso «[OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. T. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OSCURATO:PERSONA]), istituito dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 1999, 1999/352/CE,
CECA, Euratom (GU L 136, pag. 20), è incaricato, in particolare, di effettuare indagini amministrative interne destinate a
ricercare i fatti gravi, connessi con l’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli
obblighi dei funzionari ed agenti delle [OSCURATO:PERSONA] perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale.
2
Il regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]
(GU L 136, pag. 1), disciplina i controlli, le verifiche e le azioni svolti dai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle
loro funzioni. Le indagini effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA] consistono in indagini «esterne», ossia all’esterno delle istituzioni della
[OSCURATO:PERSONA], e in indagini «interne», ossia all’interno di tali istituzioni.
3
Il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1073/1999 enuncia:
«considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e
sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto dello statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee e del regime applicabile agli
altri agenti (…) nonché nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio
dell’equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione
dell’indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni, organi e organismi
dovranno determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che di conseguenza
occorrerà modificare lo statuto al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell’ambito
delle indagini interne».
4
Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1073/1999 così dispone:
«considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere,
in base alla relazione redatta dall’[[OSCURATO:PERSONA]], sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere
l’obbligo per il direttore dell’[[OSCURATO:PERSONA]] di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato
le informazioni raccolte dall’[[OSCURATO:PERSONA]] in occasione delle indagini interne su fatti penalmente perseguibili».
5
L’art. 4 del regolamento n. 1073/1999 è così formulato:
«Indagini interne
1. Nei settori di cui all’articolo 1, l’[[OSCURATO:PERSONA]] svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi
e degli organismi (…)
Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle
immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni
adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali
decisioni.
(…)
5. Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento individuale di un membro, di un dirigente, di un funzionario
od agente, l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza ne è informato.
Nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell’indagine o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione
di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.
(…)».
6
Ai sensi dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 1073/1999:
«Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla
complessità del caso».
7
L’art. 8 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Riservatezza e tutela dei dati», è così formulato:
«1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni relative a tali
inchieste.
2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d’Ufficio
e godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ovvero
degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi
dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita.
3. Il direttore provvede affinché gli agenti dell’[[OSCURATO:PERSONA]] e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni
comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati [GU L 281, pag. 31].
4. Il direttore dell’[[OSCURATO:PERSONA]] e i membri del comitato di vigilanza di cui all’articolo 11 vegliano sull’applicazione delle disposizioni
del presente articolo nonché degli articoli 286 [CE] e 287 [CE]».
8
L’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini», dispone:
«1. Al termine di un’indagine, l’[[OSCURATO:PERSONA]] redige sotto l’autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti
accertati, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore
dell’[[OSCURATO:PERSONA]] sui provvedimenti da prendere.
2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato
membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari
dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni
amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione
riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.
3. La relazione redatta in seguito a un’indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi alle autorità
competenti degli Stati membri interessati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.
4. La relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all’istituzione,
all’organo o all’organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito
richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell’[[OSCURATO:PERSONA]]
entro la scadenza fissata da quest’ultimo nelle conclusioni della sua relazione».
9
L’art. 10 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Trasmissione di informazioni da parte dell’[[OSCURATO:PERSONA]]», così recita:
«1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’[[OSCURATO:PERSONA]]
può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel
corso delle indagini esterne.
2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’[[OSCURATO:PERSONA]] trasmette alle autorità giudiziarie
dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’[[OSCURATO:PERSONA]] in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili.
Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.
3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l’[[OSCURATO:PERSONA]] può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo
o all’organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne».
10
L’art. 11 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Comitato di vigilanza», dispone quanto segue:
«1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine, garantisce l’indipendenza dell’[[OSCURATO:PERSONA]].
Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività
dell’[[OSCURATO:PERSONA]], senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.
(…)
7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell’[[OSCURATO:PERSONA]] di cui all’articolo 1 del
presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell’[[OSCURATO:PERSONA]], delle sue indagini,
dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi in cui un’indagine sia in corso da più di nove
mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l’indagine e del
prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cui l’istituzione, l’organo
o l’organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato
dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.
(…)».
11
L’art. 12, n. 3, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1073/1999 così recita:
«Il direttore riferisce regolarmente al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Consiglio, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte dei conti sui risultati
delle indagini svolte dall’[[OSCURATO:PERSONA]], nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone
interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.
Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall’[[OSCURATO:PERSONA]], dei diritti legittimi delle
persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, tutte le norme nazionali ad essi relative».
12
L’art. 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità
delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 149, pag. 57), definisce le modalità di informazione dell’interessato nei termini seguenti:
«Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un funzionario o di un agente della [OSCURATO:PERSONA],
l’interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna
conclusione, al termine dell’indagine, riguardante personalmente un membro, un funzionario o un agente della [OSCURATO:PERSONA] senza
aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.
Nei casi in cui ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di
competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo di invitare il membro, il funzionario o l’agente
della [OSCURATO:PERSONA] ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente della [OSCURATO:PERSONA] o del segretario generale
della medesima».
13
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento interno del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 2000, L 41, pag. 12), intitolato «Rispetto
della legalità»:
«Il comitato vigila acciocché le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] siano espletate nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nonché in conformità dei trattati e del diritto derivato, in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità
e dello statuto dei funzionari».
14
Ai sensi dell’art. 14, nn. 1‑3, del regolamento interno del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]:
«1. Le riunioni del comitato di [vigilanza] non sono pubbliche. Le sue delibere come pure i documenti di qualsiasi natura sulla
cui base le delibere stesse sono state adottate, sono confidenziali, a meno che il comitato di [vigilanza] non decida altrimenti.
2. I documenti e le informazioni presentate dal direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 287 del
trattato CE sulla protezione della segretezza.
3. Il comitato di [vigilanza] delibera sulla base di documenti e di progetti di parere, di relazione o di decisione».
15
L’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950, dispone, per quanto riguarda il diritto a un giusto processo:
«(…)
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei
motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(…)».
16
[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1; in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), prevede quanto segue:
«
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
– il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale
che gli rechi pregiudizio;
– il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza
e del segreto professionale;
– l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
(…)
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
Fatti all’origine della controversia
17
I ricorrenti, sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono, rispettivamente, l’ex direttore generale e l’ex direttore di [OSCURATO:PERSONA]
(Ufficio statistico delle [OSCURATO:PERSONA] europee).
18
Numerose revisioni contabili interne ad [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano eventuali irregolarità nella gestione finanziaria. Di conseguenza
l’[OSCURATO:PERSONA] avviava numerose indagini concernenti, in particolare, i contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché le sovvenzioni accordate a queste ultime.
19
Il 4 luglio 2002 l’[OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alle autorità giudiziarie lussemburghesi un fascicolo relativo all’indagine concernente
[OSCURATO:PERSONA] e un altro fascicolo relativo all’indagine concernente [OSCURATO:PERSONA].
20
Il 13 novembre 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA] inviava al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] una lettera così redatta:
«(…)
Apprendo dalla Cocobu che avete fornito loro informazioni relative ai fascicoli da Voi inviati alle autorità giudiziarie lussemburghesi,
informazioni di cui non sono in possesso; leggo sulla rivista
Stern
che avete individuato in [OSCURATO:PERSONA] “tutta una serie di casi”, riguardo ai quali non ho ricevuto alcuna comunicazione dai vostri
servizi.
(…)».
21
Il 13 marzo 2003 il [OSCURATO:PERSONA] adottava una risoluzione concernente il caso [OSCURATO:PERSONA].
22
Il 19 marzo 2003 il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] inviava alle autorità giudiziarie francesi una lettera avente ad oggetto
la «Trasmissione di informazioni relative a fatti di eventuale rilievo penale CMS N. IO/2002/0510 − [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»
(in prosieguo: la «lettera 19 marzo 2003»), accompagnata da una nota di due ispettori dell’[OSCURATO:PERSONA], indirizzata lo stesso giorno
al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto una «Denuncia di fatti di eventuale rilievo penale CMS N. IO/2002/0510
− [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] » (in prosieguo: la «nota del 19 marzo 2003»).
23
Il 3 aprile 2003 il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] inviava un documento di sintesi all’attenzione del segretario generale della
[OSCURATO:PERSONA], concernente le indagini in corso su [OSCURATO:PERSONA].
24
Il 19 maggio 2003 i ricorrenti chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] «l’assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto per tutelare
la [loro] reputazione e i [loro] diritti di difesa contro gli autori di tali informazioni fuorvianti e contro coloro che le
diffondono» e di essere sollevati dai loro incarichi per poter organizzare la propria difesa.
25
Il 21 maggio 2003 i ricorrenti erano oggetto di un trasferimento interno su loro stessa domanda.
26
Il 26 maggio 2003 i ricorrenti inviavano due lettere al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] e chiedevano, in particolare, di essere
informati «il più rapidamente possibile in merito alle censure e alle accuse formulate dall’[OSCURATO:PERSONA]» nei loro confronti, per
garantire il rispetto dei diritti della difesa nelle audizioni fissate per la fine di giugno del 2003. Essi chiedevano inoltre
di avere accesso all’intero fascicolo e facevano presente di non essere stati informati, né sentiti, prima della trasmissione
dei fascicoli alle autorità giudiziarie nazionali. Affermavano altresì che «sembra[va] peraltro evidente che vi [fossero]
state fughe di notizie dall’[OSCURATO:PERSONA] verso la stampa riguardanti elementi riservati e che tali fughe di notizie erano state organizzate
intenzionalmente nell’ambito di una campagna denigratoria e di contestazione di [OSCURATO:PERSONA], o addirittura di altri funzionari
di alto livello della [OSCURATO:PERSONA]».
27
Lo stesso giorno, i ricorrenti inviavano anche due lettere al comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA], comunicandogli di avere appreso
dalla stampa che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso ad autorità giudiziarie nazionali un fascicolo contenente accuse relative a «reati
di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita e costituzione di un’associazione a delinquere», che essi
non erano mai stati sentiti dall’[OSCURATO:PERSONA] e che vi era stata una fuga di notizie. Essi chiedevano al comitato di vigilanza di
«pronunciarsi sull’inammissibile comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], che [aveva] organizzato tali fughe di notizie o non [aveva] adottato
tutte le misure necessarie per evitarle, assumendosene così la piena responsabilità nei [loro] confronti (…) e di ingiungere
inoltre all’[OSCURATO:PERSONA] di vigilare affinché i loro diritti fondamentali [fossero] in prosieguo integralmente rispettati».
28
Il 26 maggio 2003 i ricorrenti inviavano ancora due lettere, rispettivamente al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] e a
un direttore generale della stessa, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare il contenuto dell’assistenza che aveva accettato
di accordare loro. Essi chiedevano inoltre di poter consultare gli elementi relativi al fascicolo dell’[OSCURATO:PERSONA] eventualmente
a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
29
Il 5 giugno 2003 i ricorrenti si rivolgevano al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di poter accedere al fascicolo
prima delle audizioni previste per la fine di giugno del 2003.
30
L’11 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] conferiva al servizio di revisione contabile interna (service d’audit interne; in prosieguo:
il «SAI») il mandato di esaminare taluni contratti conclusi e talune sovvenzioni accordate da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei provvedimenti
conseguenti al procedimento di discarico. Il SAI redigeva tre relazioni, la prima datata 7 luglio, la seconda 24 settembre
e la terza 22 ottobre 2003.
31
Nei mesi di giugno e luglio 2003 la commissione per il controllo dei bilanci del [OSCURATO:PERSONA] (Cocobu) si riuniva e procedeva
a uno scambio di opinioni sul fascicolo [OSCURATO:PERSONA], in particolare con alcuni membri della [OSCURATO:PERSONA].
32
Il 18 giugno 2003 i ricorrenti si rivolgevano nuovamente al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], sottolineando che il «diritto di
essere sentiti presuppone[va] che l’interessato [fosse] informato delle censure formulate nei suoi confronti e [potesse] consultare
il fascicolo» e sostenevano che pertanto le audizioni previste per la fine di giugno non potevano svolgersi regolarmente.
Essi constatavano che «le audizioni [avrebbero potuto] proseguire dopo che il fascicolo [fosse stato] reso accessibile e che
i difensori e i loro clienti [avessero potuto] disporre del tempo necessario per esaminare i documenti».
33
Il 23 giugno 2003, durante una prima audizione dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] depositava una dichiarazione preliminare con una
nota giuridica relativa ai diritti della difesa. Il 25 e 26 giugno 2003 egli veniva sentito dall’[OSCURATO:PERSONA] in merito al fascicolo
[OSCURATO:PERSONA]. Il 26 e 27 giugno 2003 egli veniva ascoltato in merito ai fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, il 2 luglio 2003, sul
fascicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
34
Il 1° luglio 2003 il sig. P., capo unità presso il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA], inviava all’attenzione dei membri
della [OSCURATO:PERSONA] una nota relativa alla riunione della Cocobu e allo scambio di opinioni con il segretario generale della
[OSCURATO:PERSONA] e il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2003.
35
Il 3 e 4 luglio 2003 il sig. Byk veniva sentito dall’[OSCURATO:PERSONA] in merito ai fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Egli depositava inoltre
una dichiarazione preliminare con una nota giuridica relativa ai diritti della difesa.
36
Il 9 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei ricorrenti. Essendo ancora
in corso l’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], tale procedimento veniva immediatamente sospeso. [OSCURATO:PERSONA] istituiva inoltre una squadra
operativa pluridisciplinare, denominata «task‑force» (in prosieguo: la «task‑force»).
37
Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un comunicato stampa intitolato «[OSCURATO:PERSONA] prende provvedimenti a seguito
di malversazioni finanziarie all’interno di [OSCURATO:PERSONA]» (IP/03/979).
38
Il 17 luglio 2003 i ricorrenti inviavano una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA], informandolo della loro situazione.
39
Il 22 luglio 2003 i ricorrenti inviavano una lettera alla [OSCURATO:PERSONA] in cui facevano riferimento ai presunti illeciti commessi
da quest’ultima e tali da farne sorgere la responsabilità. Essi chiedevano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro i
documenti citati nelle decisioni di avvio dei procedimenti disciplinari.
40
I verbali delle audizioni dei ricorrenti di fine giugno e di inizio luglio venivano redatti l’11 agosto 2003.
41
Il 24 settembre 2003 il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] comunicava al presidente della [OSCURATO:PERSONA] una «sintesi delle pratiche
[OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse». Secondo la nota di trasmissione, «questa nota di sintesi non [poteva] in alcun modo essere considerata
una relazione finale di indagine ai sensi del regolamento n. 1073/1999» ed era «intesa unicamente a porre in evidenza le principali
conclusioni tratte dalle indagini svolte».
42
Lo stesso giorno venivano trasmesse al [OSCURATO:PERSONA] tale sintesi, accompagnata da una relazione intitolata «Relazione della
task‑force [OSCURATO:PERSONA] (TFES) – Sintesi e conclusioni», e una nota informativa relativa ad [OSCURATO:PERSONA], basata sulla seconda relazione
intermedia redatta dal SAI.
43
Il 25 settembre 2003 l’[OSCURATO:PERSONA] redigeva le relazioni finali di indagine, ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1073/1999, sui
casi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
44
Lo stesso giorno, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito dalla Cocobu e pronunciava inoltre un discorso dinanzi alla
Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del [OSCURATO:PERSONA].
45
Il 25 settembre 2003 i ricorrenti inviavano una lettera alla [OSCURATO:PERSONA], riferendosi ai documenti trasmessi il 24 settembre
2003 al [OSCURATO:PERSONA]. In tale lettera essi osservavano che «[era] inaccettabile che [essi] fossero chiamati in causa pubblicamente
senza avere accesso ai documenti che li accusa[vano]» e si domandavano se «[fosse] normale apprendere ancora una volta dalla
stampa di essere accusati di varie malversazioni». Con tale lettera, essi chiedevano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere
loro tali relazioni, nonché i documenti richiesti con lettera 22 luglio 2003, ossia:
«– la nota del 3 aprile 2003 (004201) e le note del 19 marzo 2003 (003441 e 003440) redatte dall’[OSCURATO:PERSONA];
– la relazione della DG [“]Bilancio[”] del 4 luglio 2003 (“DGBUDG [OSCURATO:PERSONA] – Analysis of audit reports on [OSCURATO:PERSONA] systems for
grants and procurement”);
– la relazione del [SAI] della [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2003 (“[OSCURATO:PERSONA] – IAS examination of [OSCURATO:PERSONA] contracts
and grants: reportable events”);
– le tre relazioni preparate dal [SAI], dalla task‑force e dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’audizione del [presidente della [OSCURATO:PERSONA]] del
25 settembre 2003».
46
Il 1° ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione relativa alla riorganizzazione di [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal 1° novembre
2003, disponendo la soppressione di una direzione e di un posto di direttore.
47
Il 10 ottobre 2003 i ricorrenti ricevevano copia delle relazioni finali del 25 settembre 2003 sui casi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché copia dei tre documenti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2003, menzionati supra, al punto 42.
Lo stesso giorno, essi ricevevano i documenti menzionati nelle decisioni di avvio dei procedimenti disciplinari, chiesti con
lettere 22 luglio e 25 settembre 2003, ad eccezione della lettera e della nota del 19 marzo 2003, in quanto «si tratta[va]
della lettera inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi a Parigi, che fa[ceva] quindi parte integrante di un procedimento
di indagine a livello nazionale».
48
Il 23 ottobre 2003 i ricorrenti presentavano una domanda in forza dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA]
europee, nella versione applicabile al caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto»), diretta a ottenere il risarcimento dei
danni subiti a causa degli illeciti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli imputabili all’[OSCURATO:PERSONA].
49
Con decisione 10 maggio 2004, ricevuta dai ricorrenti il 17 maggio 2004, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo:
l’«APN») respingeva tale domanda.
50
Il 19 maggio 2004 i ricorrenti presentavano un reclamo contro la decisione 10 maggio 2004 in forza dell’art. 90, n. 2, dello
Statuto. Il 5 agosto 2004 i ricorrenti presentavano un reclamo complementare.
51
Con decisione 27 ottobre 2004, notificata ai ricorrenti con lettera 3 novembre 2004, l’APN respingeva esplicitamente tale
reclamo.
Procedimento e conclusioni delle parti
52
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005 i ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
53
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a produrre
taluni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti scritti. Esse hanno parzialmente ottemperato a tali richieste entro il termine
impartito.
54
Con ordinanza 6 giugno 2007, conformemente agli artt. 65, lett. b), 66, n. 1, e 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di
procedura, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutti i documenti trasmessi alle autorità giudiziarie francesi
nell’ambito della pratica [OSCURATO:PERSONA], disponendo che tali documenti non fossero comunicati ai ricorrenti in quella fase. Essa
ha ottemperato a tale richiesta.
55
L’11 giugno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie osservazioni sulle risposte dei ricorrenti ai quesiti e alle richieste
di produzione di documenti del Tribunale. Lo stesso giorno, i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle risposte
della [OSCURATO:PERSONA] a tali quesiti e richieste.
56
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 ottobre 2007.
57
In udienza, le parti hanno confermato che, tra i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della misura di istruzione
disposta dal Tribunale, gli unici documenti di cui i ricorrenti non disponevano erano gli allegati alla nota del 19 marzo
2003, la denuncia del 10 luglio 2003 e la relazione finale [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno acconsentito a che il Tribunale potesse
utilizzare, se del caso, le informazioni contenute in tali documenti, che non erano stati loro comunicati, cosa di cui è stato
preso atto nel verbale di udienza. Il Tribunale ha ritenuto necessario utilizzare soltanto i documenti di cui disponevano
i ricorrenti.
58
In udienza, su richiesta del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nota dell’[OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio 2003. I ricorrenti non
si sono opposti a tale deposito, cosa di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.
59
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare loro una somma provvisoriamente valutata in EUR 1 milione a titolo di risarcimento dei
danni materiali e morali subiti;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
60
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
61
A sostegno del loro ricorso per risarcimento dei danni, i ricorrenti invocano l’esistenza di illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] e
dalla [OSCURATO:PERSONA], il sorgere di gravi danni materiali e morali, nonché un nesso di causalità diretto tra i presunti illeciti
commessi e il danno che ne sarebbe derivato.
62
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la produzione, da parte dei ricorrenti, di taluni documenti del comitato di vigilanza
dell’[OSCURATO:PERSONA] allegati al ricorso.
63
[OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che il ricorso per risarcimento dei danni è parzialmente prematuro.
I –
Sulla domanda di stralcio di taluni documenti allegati al ricorso
A –
Argomenti delle parti
64
[OSCURATO:PERSONA] chiede che siano stralciati dal fascicolo di causa taluni documenti del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] prodotti
dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso. Si tratta di sei allegati al ricorso.
65
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali documenti sono di natura interna e non possono essere resi pubblici. Dall’altro,
essi sarebbero stati ottenuti dai ricorrenti con mezzi illegittimi e andrebbero quindi eliminati dal fascicolo, compresi i
riferimenti e le citazioni riprese nel ricorso (sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80,
245/80 e 247/80, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3211, punti 13‑16).
66
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che documenti interni riservati possono essere prodotti dai ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi
solo qualora questi ultimi possano dimostrare di averli ottenuti in modo legittimo.
67
Orbene, nel caso di specie, i documenti in questione sarebbero effettivamente documenti interni del comitato di vigilanza
dell’[OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell’art. 14 del regolamento interno di quest’ultimo, sarebbero riservati. Il comitato di vigilanza
non avrebbe mai deciso di revocare la riservatezza di tali documenti e di renderli pubblici, né di trasmetterli ai ricorrenti
ai fini della loro difesa. Dato che si tratterebbe di documenti destinati a rimanere meramente interni, il fatto che essi
non presentino la dicitura «riservato» non sarebbe tale da farne venir meno la riservatezza.
68
In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], spetta ai ricorrenti indicare con quali mezzi legittimi siano riusciti a ottenere tali
documenti, ad esempio con una domanda di accesso seguita da una risposta favorevole del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]. Non
costituirebbero una prova del legittimo ottenimento di detti documenti le attestazioni prodotte dai ricorrenti secondo cui
essi non avrebbero sottratto, né rubato, né intercettato alcun documento interno prodotto dalla segreteria del comitato di
vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA], cosa di cui la [OSCURATO:PERSONA] non li avrebbe mai accusati.
69
Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nessuno di tali documenti sarebbe atto a dimostrare in cosa consistano i presunti illeciti
dell’[OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA].
70
I ricorrenti negano che tali documenti siano riservati e che siano stati ottenuti con mezzi illegittimi.
71
I ricorrenti sottolineano che se, con riguardo a un fascicolo come quello di cui alla presente causa, nella quale si chiede
il risarcimento di un danno, non si potessero né commentare né consultare documenti che costituiscono la prova effettiva degli
illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono elementi essenziali per farne sorgere la responsabilità, sussisterebbe
evidentemente un grave e concreto pregiudizio al pieno rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva.
72
I ricorrenti sostengono che i documenti in questione dimostrano la fondatezza delle loro critiche al funzionamento dell’[OSCURATO:PERSONA]
e che sarebbe questo il vero motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] ne contesta la produzione agli atti.
B –
Giudizio del Tribunale
73
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che taluni allegati al ricorso sono documenti interni riservati del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA],
che non sono stati ottenuti dai ricorrenti in modo regolare. Si tratta dei seguenti documenti:
– il resoconto integrale dell’intervento del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]
del 3 settembre 2003; egli non sarebbe stato avvertito di tale registrazione al momento del suo intervento e avrebbe successivamente
ottenuto dal presidente del comitato di vigilanza la garanzia che detto documento sarebbe rimasto meramente interno a tale
comitato e alla sua segreteria;
– la nota della segreteria del comitato di vigilanza all’attenzione del presidente di quest’ultimo e di uno dei membri del comitato,
del 5 marzo 2003;
– la nota della segreteria del comitato di vigilanza all’attenzione del presidente di quest’ultimo, del 27 maggio 2003;
– il verbale della riunione del 2 e 3 settembre 2003 del comitato di vigilanza;
– la relazione del comitato di vigilanza, del 15 gennaio 2004, redatta su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] in merito a questioni procedurali
sollevate dalle indagini svolte sul caso [OSCURATO:PERSONA];
– la nota informativa della segreteria del comitato di vigilanza, del 10 ottobre 2003, sullo svolgimento delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA]
sul caso [OSCURATO:PERSONA] e sulle loro ripercussioni sulla situazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
74
Si deve rilevare che né l’eventuale riservatezza dei documenti in questione né il fatto che essi siano stati eventualmente
ottenuti in modo irregolare osta a che tali documenti vengano mantenuti nel fascicolo.
75
Infatti, non esiste alcuna disposizione che preveda espressamente il divieto di tenere conto di prove, illegittimamente ottenute,
ad esempio in violazione di diritti fondamentali.
76
È vero che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], citata supra, al punto 65, invocata
dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha constatato che, poiché sussisteva un dubbio sia sulla natura stessa del documento contestato,
sia sulla questione del se le intervenienti l’avessero ottenuto per vie legittime, il documento doveva essere eliminato dal
fascicolo (punto 16).
77
[OSCURATO:PERSONA], di regola, un’istituzione può legittimamente chiedere il ritiro di un documento interno quando esso non sia stato ottenuto
con mezzi legittimi da coloro che lo fanno valere. Infatti, un documento interno ha carattere riservato, salvo che l’istituzione
da cui promana abbia accettato di divulgarlo.
78
Tuttavia, nella sua giurisprudenza successiva, la Corte non ha escluso che, in taluni casi, anche documenti interni possano
essere legittimamente inclusi nel fascicolo di una pratica (ordinanze della Corte 19 marzo 1985, causa 232/84, Tordeur e a.,
punto 8, e 15 ottobre 1986, causa 31/86, LAISA/Consiglio, 31/86, punto 5). Inoltre, in alcuni casi il Tribunale ha accettato
di tenere conto di documenti di cui non era stata dimostrata l’acquisizione con mezzi legittimi.
79
Pertanto, in determinate situazioni, non è necessario che il ricorrente dimostri di avere ottenuto legalmente il documento
riservato invocato a sostegno della sua tesi. Il Tribunale ha ritenuto, effettuando una ponderazione degli interessi da tutelare,
che occorresse valutare se circostanze particolari, quali il carattere decisivo della produzione del documento allo scopo
di garantire il controllo della regolarità della procedura di adozione dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑813, punti 33 e 34) o di dimostrare l’esistenza di
uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 febbraio 1996, causa T‑280/94, Lopes/Corte di giustizia,
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑77 e II‑239, punto 59), giustificassero il fatto di non procedere al ritiro di un documento.
80
Si deve rilevare che, nel caso di specie, il contesto specifico del ricorso in esame consente di concludere che i documenti
in questione devono essere mantenuti nel fascicolo. Infatti, detti documenti sono necessari per valutare il comportamento
tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle indagini su [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la particolarità del presente procedimento, in cui i ricorrenti
mirano a dimostrare l’illegittimità del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], giustifica il fatto di non procedere al ritiro di tali documenti
(v., in tal senso, sentenza Dunnett e a./BEI, cit. al punto 79 supra, punti 33 e 34).
81
A tale riguardo, occorre rammentare che si tratta di documenti preparatori del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui compito,
ai sensi dell’art. 2 del suo regolamento interno, consiste nel vigilare «acciocché le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] siano espletate nel
pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché in conformità dei trattati e del diritto derivato,
in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità e dello statuto dei funzionari», nonché di un resoconto integrale
dell’intervento del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a tale comitato. Occorre inoltre constatare che i ricorrenti
si trovano in una posizione difficile per dimostrare l’eventuale illegittimità del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infine, si deve
rilevare che detti documenti sono idonei a dimostrare i fatti che i ricorrenti contestano all’[OSCURATO:PERSONA] e possono quindi presentare
una certa rilevanza ai fini della soluzione della controversia in esame.
82
Di conseguenza, tenuto conto della natura dei documenti in questione e delle peculiarità della controversia, occorre respingere
la domanda di ritiro dei detti documenti.
II –
Sul carattere prematuro del ricorso
A –
Argomenti delle parti
83
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli argomenti dei ricorrenti relativi a pretese irregolarità commesse durante il procedimento
d’indagine sono per la maggior parte prematuri.
84
[OSCURATO:PERSONA] precisa di non avere eccepito l’irricevibilità del ricorso, bensì di far valere il carattere prematuro del
ricorso, in quanto ritiene, da un lato, che taluni motivi dei ricorrenti, relativi a vizi di procedura imputabili alla [OSCURATO:PERSONA]
stessa o all’[OSCURATO:PERSONA], possano essere valutati solo alla luce delle conseguenze che tali vizi potrebbero avere su un’eventuale
futura decisione finale nei procedimenti penali o disciplinari (sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da
T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2667, punto 48) e, dall’altro, che, supponendo
che si possano addebitare fatti illeciti alla [OSCURATO:PERSONA] o all’[OSCURATO:PERSONA], la valutazione del danno subito cambierebbe in funzione
dell’orientamento delle decisioni penali e/o disciplinari che li riguardano. Pertanto, la valutazione del preteso danno morale
sarebbe correlata al loro grado di «colpevolezza» e le conseguenze degli atti illeciti dell’[OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], ammesso
che questi siano dimostrati, non potrebbero essere valutate senza tenere conto di eventuali illeciti commessi dai ricorrenti.
85
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza della Corte 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1081,
punto 6) e si richiama alla possibilità per il Tribunale di statuire, in una prima fase del procedimento, sulla questione
se il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] sia tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], pur riservando
a un’eventuale fase successiva, in funzione della natura degli illeciti considerati, l’esame della questione relativa alla
gravità del danno morale.
86
I ricorrenti contestano il preteso carattere prematuro del ricorso e rilevano che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] non sono
chiare su questo punto.
87
Essi fanno valere che il ricorso soddisfa tutte le condizioni di ricevibilità e di merito necessarie perché sorga la responsabilità
della [OSCURATO:PERSONA] e per consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.
88
Nulla permetterebbe di ritenere che un ricorso per risarcimento dei danni abbia carattere sussidiario rispetto all’avvio di
un procedimento disciplinare e/o ad indagini condotte dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro. Sarebbe contrario al
principio fondamentale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a una sana amministrazione della giustizia che
un avvenimento futuro e incerto potesse, di per sé solo, condizionare e paralizzare un ricorso per risarcimento dei danni,
con la conseguenza che il danno continuerebbe ad aumentare e gli interessati sarebbero privati del diritto di ottenerne il
risarcimento.
89
Secondo i ricorrenti, il danno da essi subito è insorto e persiste da quando la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso gli illeciti e non
fa che aumentare con il passare del tempo.
B –
Giudizio del Tribunale
90
È pacifico che i procedimenti giurisdizionali nazionali sono ancora in corso. Tuttavia, gli eventuali risultati di tali procedimenti
non potrebbero influire sul presente procedimento. Nel caso in esame, infatti, non occorre sapere se i fatti contestati ai
ricorrenti siano dimostrati o meno, dato che tale questione non rientra nella competenza del Tribunale. Nella specie, infatti,
non si tratta di sapere se i ricorrenti abbiano commesso atti illeciti nell’esercizio della loro attività professionale, ma
di esaminare il modo in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha condotto e concluso un’indagine che li riguarda personalmente ed eventualmente attribuisce
loro la responsabilità delle irregolarità constatate pubblicamente molto prima che fosse adottata una decisione finale, nonché
il modo in cui si è comportata la [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di tale indagine. Qualora i ricorrenti venissero considerati non
colpevoli dalle autorità giudiziarie nazionali, tale circostanza non porrebbe necessariamente rimedio all’eventuale danno
che essi avrebbero comunque subito.
91
Pertanto, dato che il danno lamentato nel ricorso in esame è diverso da quello che potrebbe attestare un verdetto di non colpevolezza
dei ricorrenti emesso dalle autorità giudiziarie nazionali, le richieste risarcitorie non possono essere respinte in quanto
premature, con la conseguenza che i ricorrenti potrebbero proporre la domanda di risarcimento solo dopo le eventuali decisioni
finali delle autorità giudiziarie nazionali.
92
Pertanto, dato che il ricorso non è prematuro, non occorre rinviare a un’eventuale fase successiva l’esame delle questioni
relative alla natura e alla gravità dei danni.
III –
Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
93
Risulta da una giurisprudenza costante che, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità
del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra
il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94, Efisol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio
1997, causa T‑267/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1239, punto 20).
94
Quando una di queste condizioni non è adempiuta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare
gli altri presupposti (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde‑Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515,
punto 37; v., in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4199,
punto 81).
95
Per quanto riguarda la prima condizione, la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata
di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42). Quanto al presupposto relativo al fatto che la violazione dev’essere sufficientemente
qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione
comunitaria interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in questione disponga solamente
di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del
diritto comunitario può essere sufficiente per constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza
della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto 54, e sentenza del Tribunale
12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punto 134).
96
I ricorrenti fanno valere che sia l’[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno commesso atti illeciti e che solo quest’ultima può essere
perseguita per il complesso di tali atti. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso atti illeciti sia nei confronti dei ricorrenti che nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA].
97
Pertanto, il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto la questione se l’[OSCURATO:PERSONA] e/o la [OSCURATO:PERSONA] abbiano commesso
violazioni sufficientemente qualificate di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
A –
Sull’illegittimità del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]
1. Sugli illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione della trasmissione dei fascicoli relativi al caso [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie
francesi e lussemburghesi
a) Argomenti delle parti
98
Anzitutto, i ricorrenti sottolineano la netta distinzione esistente, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni
da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], tra le indagini esterne e le indagini interne. Essi rilevano la confusione fatta riguardo alla natura
dell’indagine e a quella dell’invio alle autorità giudiziarie francesi del 19 marzo 2003. Infatti, secondo le dichiarazioni
rese dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Cocobu il 30 giugno 2003, si sarebbe trattato di un «fascicolo esterno»,
in cui tuttavia sarebbero menzionati i nomi dei ricorrenti. Orbene, l’indagine sarebbe stata di natura meramente interna,
il che avrebbe richiesto che l’istituzione interessata ne fosse informata prima di qualsiasi comunicazione all’esterno.
99
Secondo i ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi qualificato le proprie indagini interne come indagini esterne per celare vizi
di procedura derivanti dal fatto che né la [OSCURATO:PERSONA] né il suo comitato di vigilanza erano stati informati della trasmissione
del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].
100
I ricorrenti fanno inoltre valere di non essere stati previamente informati neppure della trasmissione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA],
dei fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stato informato della trasmissione
del fascicolo [OSCURATO:PERSONA], che non riguardava il sig. Byk, alle autorità giudiziarie lussemburghesi.
101
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe deliberatamente violato il principio di buona amministrazione, il principio del contraddittorio,
i diritti della difesa e l’obbligo di raccogliere elementi di indagine sia a carico che a difesa, sanciti, in particolare,
dalla CEDU e dalla [OSCURATO:PERSONA].
102
I ricorrenti invocano altresì l’art. 4 della decisione 1999/396 e si richiamano in proposito alla decisione del Mediatore
europeo 26 aprile 2002, relativa alla denuncia registrata con il n. 781/2001/IJH, nella parte relativa all’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui
«tale disposizione obbliga l’[OSCURATO:PERSONA] a non trarre conclusioni sfavorevoli nei confronti di una persona sulla quale sia in corso
un’indagine prima di avere informato l’interessato in merito alle denunce di cui è oggetto e ai fatti su cui esse si fondano,
e di avergli dato la possibilità di formulare le sue osservazioni», in cui il Mediatore aveva peraltro osservato che «[s]i
tratta[va] di un normale elemento di qualsiasi procedimento d’indagine equo ed efficace» e che, «[i]noltre, una testimonianza
che non [avesse potuto] essere contestata in tal modo non [avrebbe] di regola valore probante».
103
Secondo i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] interpreta in modo troppo restrittivo gli artt. 4 e 10 del regolamento n. 1073/1999 e
l’art. 4 della decisione 1999/396 e lede pertanto i diritti fondamentali. Secondo tale interpretazione, la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]
di differire l’informazione dovuta all’istituzione, in linea di principio, non sarebbe soggetta a controllo e l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe
quindi adottare tale decisione per esentarsi, senza alcun effettivo limite di tempo, da qualsiasi obbligo di informazione.
104
Infatti, né l’[OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero mai spiegato perché sia stata richiesta la massima segretezza o quale fosse
la giustificazione della pretesa necessità di differire l’informativa alla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della nota di sintesi
sulle indagini in corso relative a [OSCURATO:PERSONA], inviata dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] all’attenzione del segretario generale
della [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2003 (v. supra, punto 23). Per quanto riguarda l’esigenza di differire l’informativa al funzionario
interessato, per quanto è a conoscenza dei ricorrenti, il segretario generale non avrebbe mai espresso il consenso richiesto
dall’art. 4, secondo comma, della decisione 1999/396.
105
I ricorrenti invocano inoltre una proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 10 febbraio 2004, che modifica il
regolamento n. 1073/1999 [COM (2004) 103 def.], nonché un progetto di accordo istituzionale del 14 agosto 2003, per un codice
di condotta che garantisca un rapido scambio di informazioni tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel quadro delle indagini interne
[SEC (2003) 871 consolidato], che prevedono, in particolare, l’obbligo di dare un contenuto all’informativa dell’[OSCURATO:PERSONA]. Del
pari, secondo la proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1073/1999, il funzionario interessato dovrebbe essere
sentito al momento della comunicazione di un’informazione alle autorità giudiziarie nazionali, il che non costituirebbe una
modifica del regolamento esistente, dato che sancirebbe solo i principi fondamentali contenuti in particolare nella [OSCURATO:PERSONA],
come avrebbe ricordato la [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti fanno presente di essere stati sentiti dall’[OSCURATO:PERSONA] in quanto hanno chiesto
tale audizione, e non perché l’[OSCURATO:PERSONA] li abbia convocati.
106
Infine, secondo i ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe «orientato» le autorità giudiziarie francesi attribuendo già qualifiche di carattere
penale a fatti che aveva ritenuto di poter individuare nel caso [OSCURATO:PERSONA], il che è incompatibile con il suo ruolo, che consiste
nello svolgere indagini amministrative. La nota del 19 marzo 2003 inviata alle autorità giudiziarie francesi conterrebbe una
vera e propria analisi giuridica secondo il diritto francese dei fatti riportati e attribuirebbe a questi ultimi una qualificazione
penale in base al diritto francese, andando al di là della trasmissione di informazioni prevista ai sensi del regolamento
n. 1073/1999.
107
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che i ricorrenti non possono invocare l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] di informarla, né di sentirli
o di informarli prima di trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie nazionali, a prescindere dalla qualificazione
dell’indagine (interna o esterna).
108
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] deve trasmettere alle autorità giudiziarie
dello Stato membro interessato le informazioni raccolte in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili,
mentre nel caso delle indagini esterne tale trasmissione costituisce una semplice facoltà. Nessuna disposizione di tale articolo
prevedrebbe che detta trasmissione debba essere preceduta o accompagnata da un’informativa all’istituzione interessata o ai
funzionari eventualmente implicati.
109
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1073/1999 e constata che l’assenza di informativa all’istituzione
di appartenenza dei funzionari che potrebbero essere personalmente coinvolti può giustificarsi con l’esigenza di differire
tale informativa. Anche ammettendo che il differimento non sia giustificabile nel caso di specie, l’eventuale mancanza di
informativa alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun effetto sulla regolarità del procedimento riguardante i ricorrenti, dato che
essi non sarebbero stati lesi in alcun modo da tale omessa informazione.
110
Per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti di essere sentiti o informati, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 4
della decisione 1999/396, l’informazione del funzionario che possa essere personalmente coinvolto è subordinata alla condizione
che tale informazione non rischi di pregiudicare l’indagine e che spetta all’[OSCURATO:PERSONA] valutare se tale condizione sussista. L’obbligo
di porre l’interessato in condizione di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano sarebbe determinante nel momento in
cui l’[OSCURATO:PERSONA] trae le proprie conclusioni al termine dell’indagine, dato che tale obbligo può essere differito, in alcuni casi
particolari, solo con il consenso del presidente della [OSCURATO:PERSONA] o del segretario generale della stessa, ma non nel momento
in cui, sul fondamento dell’art. 10 del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] trasmette informazioni in corso d’indagine alle autorità
giudiziarie di uno Stato membro.
111
Inoltre, conformemente all’art. 4 della decisione 1999/396, i ricorrenti sarebbero stati posti in condizione di esprimersi
su tutti i fatti che li riguardavano prima che l’[OSCURATO:PERSONA] traesse le proprie conclusioni dalle indagini a loro carico.
112
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, sarebbe errato affermare che la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] di differire l’informativa
dovuta all’istituzione non sia soggetta di regola a un controllo e che tale controllo possa essere effettuato solo al termine
dell’indagine, nel caso in cui essa non abbia alcun seguito, o al termine dei procedimenti penali e/o disciplinari. Pertanto,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di informativa si giustifica con l’esigenza di una segretezza assoluta ai fini dell’indagine
o con la necessità di ricorrere a mezzi investigativi rientranti nella competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, e
voler esercitare un controllo su tale giustificazione in una fase anteriore equivarrebbe «a batterla in breccia».
113
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che un fatto illecito può derivare solo dalla violazione della normativa esistente al momento
dei fatti, e non dalla violazione di una disposizione contenuta in una proposta di nuova normativa presentata successivamente
ai fatti.
114
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le qualificazioni penali attribuite dall’[OSCURATO:PERSONA] ai fatti illeciti da esso comunicati
a un’autorità giudiziaria nazionale costituiscono semplici indicazioni, che non vincolano minimamente quest’ultima. Si tratterebbe
solo della manifestazione delle riflessioni degli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] incaricati della pratica, dal momento che la trasmissione
a un’autorità giudiziaria sarebbe giustificata solo qualora l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse che i fatti in questione siano eventualmente
rilevanti sotto il profilo penale. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le autorità giudiziarie adite dall’[OSCURATO:PERSONA] restano perfettamente
libere di accettare e/o limitare tale deferimento e che non è compito dell’[OSCURATO:PERSONA] dare istruzioni di alcun tipo a dette autorità.
115
Inoltre, i ricorrenti interpreterebbero erroneamente il punto 3.4.3 della relazione della [OSCURATO:PERSONA] 2 aprile 2003, relativa
alla valutazione delle attività dell’[OSCURATO:PERSONA] [COM (2003) 154 def.]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai inteso affermare che la comunicazione
a un’autorità giudiziaria nazionale ha l’effetto di vincolare tale autorità alle risultanze dell’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], semmai
il contrario.
b) Giudizio del Tribunale
Sulla qualificazione delle indagini
116
Occorre ricordare che, ai sensi del regolamento n. 1073/1999, le indagini effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA] consistono in indagini esterne,
vale a dire all’esterno delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], e in indagini interne, vale a dire all’interno di dette istituzioni.
Le norme procedurali che l’[OSCURATO:PERSONA] deve seguire variano in funzione della natura dell’indagine.
117
I ricorrenti fanno valere che l’[OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le proprie indagini interne come indagini esterne per celare vizi di procedura.
L’indagine avrebbe avuto natura puramente interna, il che avrebbe richiesto che l’istituzione interessata, il comitato di
vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] e i funzionari implicati ne fossero informati prima di qualsiasi comunicazione all’esterno.
118
Il Tribunale rileva che, effettivamente, durante lo svolgimento delle varie indagini di cui trattasi è stata fatta una certa
confusione sulla loro natura.
119
A tale riguardo, dalla nota di sintesi del 3 aprile 2003 (v. supra, punto 23) risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato come indagini
interne le indagini relative ai fascicoli [OSCURATO:PERSONA] (trasmesso all’autorità giudiziaria lussemburghese) e [OSCURATO:PERSONA] (trasmesso
all’autorità giudiziaria francese). Nella «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse», l’indagine relativa al fascicolo
[OSCURATO:PERSONA] era stata qualificata come indagine interna, quella relativa al fascicolo [OSCURATO:PERSONA] come indagine esterna, quella
relativa al fascicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come indagine interna e quella relativa al fascicolo [OSCURATO:PERSONA] come indagine interna.
Nella nota in questione si rileva inoltre che l’indagine interna relativa alla rete [OSCURATO:PERSONA] ha consentito di porre in evidenza
il ruolo fondamentale della società [OSCURATO:PERSONA], motivo per cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato, il 18 marzo 2003, un’indagine esterna su
quest’ultima società.
120
Orbene, dalla nota del 1° luglio 2003 (v. supra, punto 34), relativa alla riunione della Cocobu e allo scambio di pareri con
il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] e il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2003, risulta che tale qualificazione
non era chiara. Infatti, secondo la suddetta nota, il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che, nel caso del fascicolo
[OSCURATO:PERSONA], le parti interna ed esterna erano interconnesse e più precisamente che, per quanto riguardava i fascicoli [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], la parte esterna era praticamente conclusa, che era stata trasmessa all’autorità giudiziaria lussemburghese
e che i fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano la medesima interconnessione tra parti esterne e interne.
121
Inoltre, nella relazione del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2004, redatta su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] in ordine
a questioni procedurali sollevate dalle indagini relative a [OSCURATO:PERSONA], detto comitato aveva rilevato quanto segue:
«L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre incontrato difficoltà nell’applicare le disposizioni del regolamento relativo alle indagini interne, da
un lato, e alle indagini esterne, dall’altro. Inizialmente, l’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato indagini esterne e solo quando è emerso che
potevano risultare coinvolti taluni funzionari sono state aperte indagini interne. Tale suddivisione meramente amministrativa
dei medesimi fascicoli ha determinato una certa confusione».
122
Risulta dagli atti che, quanto meno alla fine delle indagini, le pratiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano pratiche
interne, mentre le pratiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano pratiche esterne. Tuttavia, risulta altresì che le pratiche [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] erano strettamente connesse.
123
È importante determinare la natura della comunicazione del 19 marzo 2003 alle autorità giudiziarie francesi. A tale riguardo,
si deve osservare che è irrilevante il fatto che nella lettera e nella nota del 19 marzo 2003 si menzioni nel riferimento
la pratica esterna [OSCURATO:PERSONA] (aperta il giorno precedente) e non la pratica interna [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza non esonera
dagli obblighi procedurali che vanno rispettati nelle indagini interne allorché risultino implicati funzionari. Inoltre, nonostante
il riferimento a una pratica esterna, nella nota del 19 marzo 2003 gli inquirenti si riferiscono alla pertinente disposizione
del regolamento n. 1073/1999, relativa alla trasmissione delle informazioni raccolte dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione di indagini interne.
Nella lettera 19 marzo 2003 non si precisa esplicitamente se si trattasse di un’indagine interna o esterna. Tuttavia, secondo
il suo oggetto, si trattava della «[t]rasmissione di informazioni relative a fatti penalmente rilevanti», il che corrisponde
al contenuto dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alla trasmissione di informazioni raccolte in occasione
di indagini interne su fatti penalmente perseguibili. Pertanto, il fatto di non menzionare il riferimento del fascicolo interno
non autorizza ad ignorare i diritti della difesa delle persone ivi menzionate. In ogni caso, dopo il riferimento del fascicolo,
si menzionano «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha constatato nella sua nota del 3 aprile
2003 (v. supra, punto 23) che la pratica interna [OSCURATO:PERSONA], in cui erano implicati taluni funzionari, era stata oggetto di
una comunicazione al Procuratore della Repubblica di Parigi (Francia).
124
Di conseguenza, si deve osservare che, ai fini del presente procedimento, l’invio del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie
lussemburghesi in data 4 luglio 2002 riguardava un’indagine interna, al pari dell’invio del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità giudiziarie francesi del 19 marzo 2003.
125
Occorre quindi esaminare se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli in occasione della
trasmissione di fascicoli d’indagine interna alle autorità giudiziarie nazionali.
Informazione dei ricorrenti, della [OSCURATO:PERSONA] e del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]
– Informazione dei ricorrenti
126
I ricorrenti sostengono di non essere stati anticipatamente informati della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità giudiziarie francesi e che neppure il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato informato della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA],
che non riguardava il sig. Byk, alle autorità giudiziarie lussemburghesi. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe deliberatamente violato
il principio di buona amministrazione, il principio del contraddittorio, i diritti della difesa e l’obbligo di raccogliere
elementi di indagine sia a carico che a difesa, sanciti, in particolare, dalla CEDU e dalla [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti si richiamano
inoltre all’art. 4 della decisione 1999/396.
127
Il Tribunale ricorda che l’informazione dei funzionari interessati è prevista solo nell’ambito delle indagini interne, all’art. 4
della decisione 1999/396, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha definito condizioni e modalità delle indagini interne.
128
Dalle disposizioni dell’art. 4, primo comma, della decisione 1999/396 risulta che il funzionario interessato deve essere prontamente
informato della possibilità di un suo coinvolgimento personale, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine, e che, in ogni
caso, non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine, riguardante personalmente un funzionario della [OSCURATO:PERSONA]
senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono [ordinanza del presidente della Corte
8 aprile 2003, causa C‑471/02 P(R), Gómez‑Reino/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3207, punto 63].
129
La violazione di tali disposizioni, che fissano le condizioni nella quali il rispetto dei diritti della difesa del funzionario
interessato può essere conciliato con le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa natura, costituirebbe
una violazione delle forme sostanziali applicabili alla procedura d’indagine (ordinanza Gómez‑Reino/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 128 supra,
punto 64).
130
Tuttavia, l’art. 4 della decisione 1999/396 non riguarda esplicitamente la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie
nazionali e quindi non prevede l’obbligo di informare il funzionario interessato prima di tale trasmissione. Infatti, a norma
dell’art. 10 del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] può (indagini esterne) o deve (indagini interne) trasmettere le informazioni
alle autorità giudiziarie nazionali. Tale trasmissione delle informazioni può quindi precedere le «conclusioni tratte al termine
dell’indagine», che normalmente sono contenute nella relazione di indagine.
131
Inoltre, secondo l’ordinanza Gómez‑Reino/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, al punto 128 (punto 68), le conclusioni tratte dall’[OSCURATO:PERSONA]
al termine dell’indagine, che riguardano personalmente un funzionario, ai sensi dell’art. 4 della decisione 1999/396, sono
necessariamente quelle contenute nella relazione redatta sotto l’autorità del direttore di tale ufficio, come previsto dall’art. 9
del regolamento n. 1073/1999, e il seguito dato all’indagine interna dall’istituzione interessata può aversi in particolare
sul piano disciplinare e giudiziario.
132
Si può quindi senz’altro ritenere che, al momento della trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie nazionali,
non esistesse alcuna relazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1073/1999 comunicata dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e concernente
personalmente i ricorrenti.
133
Tuttavia, rimane ancora da esaminare se, eventualmente, occorra ritenere che le «informazioni» trasmesse alle autorità giudiziarie
lussemburghesi e francesi contenessero «conclusioni riguardanti personalmente» i ricorrenti.
134
Per quanto riguarda, in primo luogo, la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi effettuata
il 4 luglio 2002, nella nota di trasmissione si precisa che né il sig. [OSCURATO:PERSONA] né i rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati
sentiti dall’[OSCURATO:PERSONA], e ciò volutamente, per non compromettere i risultati dell’indagine giudiziaria. È quindi pacifico che il
sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stato sentito in merito a tale fascicolo prima della sua trasmissione alle autorità giudiziarie lussemburghesi.
135
Nella nota sopra citata si precisa che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei fondatori di [OSCURATO:PERSONA], di cui è anche stato presidente,
vicepresidente e membro, che egli era regolarmente presente alle assemblee generali di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva firmato il contratto
di lavoro del direttore di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui ne era presidente. Il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che sussiste
un potenziale conflitto di interessi e che le conclusioni di una revisione contabile interna evidenziano numerose irregolarità
e casi di frodi perpetrate dai responsabili di [OSCURATO:PERSONA] a danno di [OSCURATO:PERSONA]. A proposito delle «manipolazioni contabili dirette
a mascherare frodi a danno di [OSCURATO:PERSONA]», si precisa che a tale riguardo è stata evocata l’esistenza di accordi taciti con
[OSCURATO:PERSONA]. Si menzionano inoltre «doppi e persino tripli finanziamenti di talune spese».
136
Si deve rilevare che tale nota di trasmissione, che menziona espressamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un potenziale conflitto
d’interessi, dev’essere interpretata nel senso che contiene «conclusioni riguardanti personalmente» il sig. [OSCURATO:PERSONA]. A tale
riguardo occorre inoltre sottolineare che, nella nota del 3 aprile 2003 (v. supra, punto 23), il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]
ha precisato che, «[c]on lettera 10 luglio 2002, il Procuratore di Stato di Lussemburgo ha comunicato che non si opponeva
all’audizione dei funzionari accusati dagli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA]» e che «potrebbe risultare implicato il [d]irettore generale
[di [OSCURATO:PERSONA]]».
137
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi
effettuata il 19 marzo 2003, è pacifico che i ricorrenti non sono stati né informati né posti in condizione di esprimersi
sul fascicolo prima della sua trasmissione. Si deve inoltre ricordare che la lettera 19 marzo 2003 aveva per oggetto la «[t]rasmissione
di informazioni relative a fatti di eventuale rilievo penale» e la nota che l’accompagnava riguardava la «[d]enuncia di fatti
di eventuale rilievo penale».
138
Nella lettera 19 marzo 2003, il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] osserva che, fatta salva la valutazione dell’autorità giudiziaria
francese, «sembrerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia messo in luce comportamenti fraudolenti, che hanno arrecato danno al bilancio comunitario
e di eventuale rilievo penale», precisando che «[d]all’indagine è emerso che tali atti erano stati compiuti dagli animatori
della società [OSCURATO:PERSONA] SA, avente sede a Parigi, con la complicità attiva di funzionari europei».
139
Nella nota del 19 marzo 2003 si precisa, nell’ambito di una «[c]ronologia dei fatti oggetto dell’indagine», al punto 2.3,
intitolato «Accertamenti compiuti nel corso dell’indagine», che una relazione del revisore contabile interno di [OSCURATO:PERSONA] del
settembre 1999 relativa ai [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) e Madrid (Spagna), sulla cui base era
stata avviata l’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], «a[veva] evidenziato numerose irregolarità commesse nella gestione di questi tre [OSCURATO:PERSONA]
tra il 1996 e la fine del 1999» e che, «[n]el caso di specie, una parte significativa dei fatturati “dichiarati” da questi
tre [OSCURATO:PERSONA] – tra il 50 e il 55% – alimentava fondi neri il cui impiego era subordinato all’autorizzazione di un funzionario
[di [OSCURATO:PERSONA]]».
140
Nella nota in questione si rileva inoltre che «[g]li unici che dispongano di un quadro complessivo dell’intera vicenda sono
i dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] e verosimilmente il sig. Byk, capo unità presso [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità francese», che le
fatture false «venivano pagate tramite prelievi dai fondi neri (…) previa approvazione del signor [OSCURATO:PERSONA], direttore di
[OSCURATO:PERSONA], di nazionalità francese», che «[erano] stati fatturati e pagati in tal modo circa [EUR] 922 500» e che «[OSCURATO:PERSONA],
con lo stratagemma dei fondi neri, a[veva] appianato un pesante passivo di [OSCURATO:PERSONA] SA che, in condizioni normali,
sarebbe dovuto rimanere a carico del contraente della [OSCURATO:PERSONA]», pur precisando che «i fondi neri [erano] anche serviti
a pagare spese di vitto, albergo, viaggio (…) generate da alcuni funzionari di [OSCURATO:PERSONA], tra cui il sig. Byk».
141
Nella descrizione degli illeciti penali in questione, al punto 3.1, intitolato «Appropriazione indebita», si rileva quanto
segue:
«La creazione, da parte di alcuni funzionari comunitari, di una rete di operatori economici, uno dei cui obiettivi consisteva
nel celare alla [OSCURATO:PERSONA] parte degli introiti derivanti dalla vendita di prodotti o di servizi statistici comunitari, potrebbe
costituire uno sviamento “di fondi, valori o altri beni” previsto dall’art. 314‑1 del codice penale, che definisce l’appropriazione
indebita. Tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sono stati posti in essere con la complicità di funzionari comunitari,
dei dirigenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e dei dirigenti dei [OSCURATO:PERSONA] interessati. I funzionari comunitari non potevano ignorare
il regolamento finanziario in vigore, che li obbligava a far risultare la totalità delle entrate.
Inoltre, questi stessi funzionari comunitari hanno utilizzato le somme in questione per scopi estranei all’interesse comunitario,
dato che tale denaro è chiaramente servito a pagare spese non previste dal contratto stipulato dalla società [OSCURATO:PERSONA]
SA con la [OSCURATO:PERSONA], o spese personali di detti funzionari. L’intento fraudolento consiste in tale impiego a scopi diversi
da quelli comunitari».
142
Dopo avere esaminato la questione dell’occultamento delle appropriazioni indebite, in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA], al
punto 3.3, intitolato «L’associazione per delinquere», si rileva quanto segue:
«Secondo l’art. 450‑1 del codice penale, “[c]ostituisce associazione per delinquere qualunque associazione o intesa costituita
ai fini della preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più crimini o reati puniti con la reclusione
non inferiore a cinque anni (…)”.
Rimane da chiedersi se tale qualifica possa essere utilizzata anche nell’ambito nel caso in esame, dato che, per realizzare
il saccheggio dei fondi comunitari, è stata necessaria l’associazione tra i funzionari, i dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] e quelli
dei [OSCURATO:PERSONA] che hanno commesso reati di appropriazione indebita.
(…)».
143
Infine, al punto 3.5, intitolato «Applicazione della legge francese ai reati commessi all’estero da cittadini francesi», si
rileva quanto segue:
«(…)
Nel caso in esame, il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore di [OSCURATO:PERSONA], e il sig. [OSCURATO:PERSONA], capo unità presso [OSCURATO:PERSONA], entrambi
funzionari della [OSCURATO:PERSONA] europea, con sede di lavoro a Lussemburgo, che potrebbero avere organizzato in tutto o in parte
il sistema, sono di nazionalità francese.
L’insieme degli elementi sopra indicati consente di affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] si trova di fronte a una vasta operazione di saccheggio
dei fondi comunitari con alla base una serie di atti di eventuale rilievo penale, fatta salva la valutazione della competente
autorità giudiziaria.
Di conseguenza, sarebbe opportuno trasmettere la presente nota e i documenti allegati al Procuratore della Repubblica di Parigi».
144
Dalla nota del 19 marzo 2003 emerge chiaramente che essa contiene «conclusioni riguardanti personalmente» i ricorrenti.
145
Pertanto, prima della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi, per quanto riguarda il
sig. [OSCURATO:PERSONA], e prima della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi, per quanto
riguarda i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Byk, questi ultimi, in linea di principio, avrebbero dovuto essere informati e sentiti in merito
ai fatti che li riguardavano, in base all’art. 4 della decisione 1999/396.
146
Tale disposizione, tuttavia, prevede una deroga laddove ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba
ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. In questi casi, l’obbligo di invitare
il funzionario ad esprimersi può essere differito con il consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, perché
si possa differire l’informativa, devono sussistere le due condizioni della necessità di massima segretezza e dell’esigenza
di ricorrere a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Occorre inoltre ottenere il previo
consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA].
147
A tale riguardo, per quanto concerne la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi, da una
lettera del 2 agosto 2002, inviata dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] al direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], risulta che
il primo ha prestato il proprio consenso a che gli interessati non fossero informati. Egli ha motivato tale decisione affermando
che, «[i]n attesa dell’esito delle discussioni tra i [loro] servizi in ordine al miglioramento delle procedure esistenti,
[egli poteva] prestare il [suo] consenso [alla] proposta [del direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]] di non informare gli interessati
nella pratica menzionata in oggetto». Il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi accennato a nessuna delle suddette
condizioni. In ogni caso, tale consenso è stato prestato successivamente alla trasmissione del fascicolo di cui trattasi.
148
Per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi, risulta dalla nota
del 3 aprile 2003, che è quindi successiva alla trasmissione del 19 marzo 2003, che il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha constatato
in tale nota che erano implicati funzionari di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
che tale parte del fascicolo era stata trasmessa alle autorità giudiziarie francesi e che occorreva differire l’informativa
ai funzionari, conformemente all’art. 4 della decisione 1999/396, data la necessità di mantenere la massima segretezza ai
fini dell’indagine. Tuttavia, non vi si fa alcun riferimento alla seconda delle condizioni sopra menzionate.
149
Inoltre, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il suo segretario generale «non
[aveva] avuto modo di prestare il proprio consenso al differimento dell’obbligo di invitare i ricorrenti ad esprimersi».
150
Di conseguenza, nel caso di specie non sussistevano tutte le condizioni di applicazione della deroga prevista dall’art. 4
della decisione 1999/396, che consente di differire l’informativa.
151
Si deve rilevare che l’obbligo di chiedere e ottenere il consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] non è una semplice
formalità, eventualmente esperibile in una fase successiva. Infatti, se così fosse, l’esigenza di ottenere tale consenso perderebbe
la sua ragion d’essere, ossia garantire che siano rispettati i diritti della difesa dei funzionari interessati, che la loro
informazione venga differita solo in casi del tutto eccezionali e che la valutazione di tale carattere eccezionale non venga
riservata all’[OSCURATO:PERSONA], ma sia rimessa anche al giudizio del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA].
152
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 4 della decisione 1999/396 e i diritti della difesa dei ricorrenti in occasione della trasmissione
del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi, nonché detto articolo e i diritti della difesa del
sig. [OSCURATO:PERSONA] in occasione della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi.
153
È innegabile che la norma giuridica violata nel caso di specie, secondo cui le persone sottoposte ad indagine devono essere
informate e messe in condizione di esprimersi su tutti i fatti che le riguardano, conferisce diritti ai singoli (v., in tal
senso e per analogia, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑259/03, Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], punto 263).
154
È vero che l’art. 4 della decisione 1999/396 conferisce all’[OSCURATO:PERSONA] un margine di valutazione discrezionale laddove, ai fini
dell’indagine, sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un’autorità
giudiziaria nazionale (v., per analogia, sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punto 264). Tuttavia, per
quanto riguarda le modalità di adozione della decisione di differire l’informativa ai funzionari interessati, l’[OSCURATO:PERSONA] non dispone
di alcun margine discrezionale. Del pari, l’[OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine alla verifica delle
condizioni di applicazione dell’art. 4 della decisione 1999/396.
155
Come si è rilevato in precedenza, nel caso di specie non sono state rispettate le condizioni e le modalità di applicazione
di tale deroga, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha invocato l’esigenza di ricorrere ai suddetti mezzi investigativi e non ha chiesto,
né tanto meno ottenuto, il consenso del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] in tempo utile per differire l’obbligo di invitare
il funzionario interessato dall’indagine ad esprimersi.
156
Pertanto, avendo violato l’obbligo di informazione ad esso incombente, l’[OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione sufficientemente
qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
– Informazione della [OSCURATO:PERSONA]
157
I ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata previamente informata della trasmissione dei fascicoli concernenti
[OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ritiene che tale argomento debba
essere inteso nel senso che si tratta di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere informata con modalità diverse da quelle
di cui all’art. 4 della decisione 1999/396 affinché il suo segretario generale prestasse il proprio consenso, come si è rilevato
in precedenza.
158
A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] deve trasmettere
alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte in occasione di indagini interne su fatti
penalmente perseguibili, mentre, in occasione di indagini esterne, tale trasmissione è solo facoltativa. Nella specie, si
deve osservare che le relazioni di indagine non erano ancora state redatte e pertanto la trasmissione dei fascicoli consisteva,
a priori, nella trasmissione di informazioni, anche se contenevano conclusioni riguardanti personalmente i ricorrenti, e non
in quella delle relazioni di indagine, disciplinata dall’art. 9 del regolamento n. 1073/1999. A norma dell’art. 10, n. 3,
è facoltativa anche la trasmissione all’istituzione interessata delle informazioni raccolte in occasione di indagini interne.
Nessuna disposizione di tale articolo prevede che la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali debba
essere preceduta o accompagnata dall’informazione dell’istituzione interessata.
159
L’informazione dell’istituzione interessata nell’ambito delle indagini interne è prevista dall’art. 4, n. 5, del regolamento
n. 1073/1999. Tuttavia, tale disposizione non prevede alcun termine per fornire tale informazione. Essa non prevede, ad esempio,
che l’istituzione interessata debba essere informata prima della trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie
nazionali. Essa contiene inoltre una deroga relativa ai casi in cui occorra mantenere la massima segretezza ai fini dell’indagine.
In tal caso, l’[OSCURATO:PERSONA] può differire l’informazione. Risulta dagli atti che l’[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, quanto meno per quanto riguarda
la pratica [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], si trattasse di un caso che richiedeva la massima segretezza ai fini dell’indagine (v. nota
del 3 aprile 2003, cit. al punto 23 supra). Va rilevato che rientra nella discrezionalità dell’[OSCURATO:PERSONA] decidere se occorra applicare
tale deroga.
160
Nella specie, si deve constatare che l’[OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a informare la [OSCURATO:PERSONA] prima di trasmettere informazioni alle
autorità giudiziarie nazionali ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1073/1999.
161
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha violato gli artt. 4 e 10 del regolamento n. 1073/1999 per non avere informato la [OSCURATO:PERSONA] prima
di trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie nazionali.
162
In ogni caso, i ricorrenti non hanno dimostrato in quale modo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata informata prima della
trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali avrebbe leso i loro diritti, fatte salve le considerazioni
svolte in ordine all’applicazione dell’art. 4 della decisione 1999/396. Va infatti rilevato che le disposizioni menzionate
al punto precedente non contengono norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli di cui il giudice comunitario deve
garantire il rispetto.
– Informazione del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]
163
I ricorrenti fanno valere che neppure il comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato informato prima della trasmissione di informazioni
alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi.
164
A tale riguardo il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999, nell’ambito del controllo
regolare sull’esecuzione della funzione di indagine da parte del comitato di vigilanza, «[i]l direttore [dell’[OSCURATO:PERSONA]] informa
il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro».
Si deve rilevare che dal tenore letterale di tale disposizione emerge che detta informazione dev’essere fornita prima della
trasmissione. Infatti, se così non fosse, essa non riguarderebbe «casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni»,
espressione che rinvia a un evento futuro. Questa interpretazione è corroborata anche dalla dichiarazione resa dal presidente
del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla House of [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] speciale
sull’Unione europea della Camera dei Lord del [OSCURATO:PERSONA]) il 19 maggio 2004, in cui egli ha affermato che «[l]’[OSCURATO:PERSONA] [aveva]
l’obbligo di informare il comitato [di vigilanza] prima di trasmettere alcunché a un’autorità giudiziaria».
165
Risulta dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito scritto del Tribunale che il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha informato
il comitato di vigilanza in merito alla trasmissione dei fascicoli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi
il 25 ottobre 2002, vale a dire successivamente alla trasmissione effettuata il 4 luglio 2002. Del pari, il comitato di vigilanza
è stato informato il 24 marzo 2003 della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi,
ossia, anche in questo caso, successivamente alla trasmissione effettuata il 19 marzo 2003.
166
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999. Tuttavia, occorre ancora esaminare se si tratti
di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli di cui il giudice comunitario deve garantire il rispetto.
167
A tale riguardo va ricordato che anche se, a norma dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 1073/1999, il comitato di vigilanza
dell’[OSCURATO:PERSONA] non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso, conformemente all’art. 2 del suo regolamento interno,
esso «vigila acciocché le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] siano espletate nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
nonché in conformità dei trattati e del diritto derivato, in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità e dello
statuto dei funzionari».
168
Tale comitato ha dunque il compito di tutelare i diritti delle persone sottoposte alle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA]. È quindi innegabile
che l’obbligo di consultare tale comitato prima di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali sia inteso
a conferire diritti agli interessati.
169
Di conseguenza, si deve ritenere che, violando l’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato una norma
giuridica che conferisce diritti ai singoli.
170
Inoltre, dato che l’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999 prevede che l’informazione del comitato di vigilanza costituisce
un obbligo incondizionato e non lascia alcun margine di discrezionalità, si tratta di una violazione sufficientemente qualificata.
L’influenza esercitata sulle autorità giudiziarie nazionali
171
I ricorrenti fanno valere che l’[OSCURATO:PERSONA] ha «orientato» le autorità giudiziarie francesi, dando anzitempo una qualifica penale
a fatti che aveva ritenuto di poter individuare nel caso [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe incompatibile con la sua funzione, consistente
nell’effettuare indagini amministrative.
172
Il Tribunale ricorda che il seguito che le autorità nazionali riservano alle informazioni loro trasmesse dall’[OSCURATO:PERSONA] è rimesso
esclusivamente ed interamente alla loro responsabilità. Spetta pertanto a tali autorità verificare esse stesse se siffatte
informazioni giustifichino o impongano l’avvio di procedimenti penali. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale nei confronti
di siffatti procedimenti deve essere assicurata a livello nazionale con tutte le garanzie previste dal diritto interno, ivi
comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali che, facendo parte integrante dei principi generali del diritto comunitario,
devono del pari essere rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione ad una normativa comunitaria [sentenze della
Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2609, punto 19; 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7411, punto 88, e ordinanza del presidente della Corte 19 aprile 2005, causa C‑521/04 P(R),
Tillack/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3103, punto 38].
173
Pertanto, l’argomento dei ricorrenti relativo all’influenza esercitata sulle autorità giudiziarie nazionali è inoperante.
2. Sulla divulgazione delle informazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
174
I ricorrenti contestano all’[OSCURATO:PERSONA] di avere violato l’obbligo di riservatezza, sancito in particolare dagli artt. 8 e 12 del
regolamento n. 1073/1999, il principio di buona amministrazione e il principio della presunzione di innocenza. Infatti, da
un lato, vi sarebbero state fughe di notizie relative alla trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie
francesi. I ricorrenti avrebbero appreso dalla stampa, nel maggio 2003, delle accuse loro rivolte e del fatto che erano state
adite le autorità giudiziarie francesi.
175
Dall’altro lato, tali fughe di notizie sarebbero proseguite. Secondo i ricorrenti, esse riguardano elementi inclusi nella
relazione e comunicati alle autorità giudiziarie nazionali, o direttamente collegati agli incontri avuti dai ricorrenti con
gli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA] tra il 23 giugno e il 4 luglio 2003. La loro origine sarebbe quindi ben determinata. Le spiegazioni
fornite dinanzi agli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero apparse il giorno successivo o alcuni giorni dopo, trascritte praticamente
parola per parola, sulla stampa.
176
Anche la trasmissione al presidente della [OSCURATO:PERSONA] della «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse», effettuata
dall’[OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2003, costituirebbe una violazione dell’obbligo di riservatezza. Tale documento non sarebbe stato
comunicato ai ricorrenti e il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che esso sarebbe stato utilizzato pubblicamente
dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il giorno seguente e che il giorno prima era stato pubblicamente divulgato presso il [OSCURATO:PERSONA].
177
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato pubblicamente i ricorrenti – anche attraverso fughe di notizie sui giornali – quali responsabili
di una serie di illeciti penali, il che avrebbe indotto a credere alla loro colpevolezza e avrebbe compromesso la valutazione
dei fatti da parte del giudice francese, violando così la presunzione di innocenza. Il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe
reso dichiarazioni alla stampa e dinanzi alla Cocobu in cui avrebbe definito il caso grave e serio, dichiarazioni che avrebbero
quindi contenuto un giudizio sul caso, mentre le indagini sarebbero state ancora in corso. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato
neppure l’obbligo di riservatezza.
178
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti e rileva che incombe a loro dimostrare la veridicità dell’accusa o dell’imputazione
gravemente lesiva dell’onorabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] che hanno formulato.
179
Per quanto riguarda la trasmissione della «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse» del 24 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA]
fa riferimento all’art. 10 del regolamento n. 1073/1999 e rileva che, anche se si trattava di un’indagine esterna, l’[OSCURATO:PERSONA]
avrebbe potuto trasmettere tali informazioni anche alla [OSCURATO:PERSONA], dato che quest’ultima era interessata sotto il profilo
della tutela degli interessi finanziari della [OSCURATO:PERSONA].
180
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la censura relativa alla violazione della presunzione d’innocenza è priva di qualsiasi
fondamento. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe adottare alcuna decisione di carattere giudiziario o disciplinare nei confronti dei
ricorrenti, in quanto non sarebbe un organo giudiziario né disciplinare. Quand’anche altre autorità pubbliche avessero violato
la presunzione di innocenza, i ricorrenti non avrebbero spiegato in quali occasioni l’[OSCURATO:PERSONA] li abbia pubblicamente indicati
quali colpevoli di una serie di illeciti penali.
b) Giudizio del Tribunale
Sulle fughe di notizie
181
Secondo i ricorrenti, da un lato, vi sarebbe stata una fuga di notizie riguardanti la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi. Dall’altro, tali fughe di notizie sarebbero continuate.
182
Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, incombe al ricorrente, nell’ambito di un ricorso per risarcimento, dimostrare
che sussistono tutte le condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi
dell’art. 288, secondo comma, CE (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑273/01, [OSCURATO:PERSONA]‑Akademie/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1093, punto 23, e 17 dicembre 2003, causa T‑146/01, DLD Trading/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑6005, punto 71). Pertanto,
poiché nella specie i ricorrenti non hanno dimostrato che la pubblicazione di informazioni relative all’indagine di cui erano
stati oggetto era conseguente a una divulgazione di informazioni imputabile all’[OSCURATO:PERSONA], tale pubblicazione, in linea di principio,
non può essere contestata a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punto 141).
183
Questa regola, tuttavia, subisce un’attenuazione quando l’evento dannoso potrebbe essere stato provocato da cause diverse
e l’istituzione comunitaria non abbia prodotto alcun elemento di prova che consenta di stabilire a quale di tali cause sia
imputabile l’evento, malgrado che la medesima istituzione si trovasse nella posizione migliore per fornire prove al riguardo,
motivo per cui la residua incertezza dev’essere posta a suo carico (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986,
cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink‑Brummelhuis e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2801, punti 16 e 17). È necessario adottare
tale approccio per esaminare se i ricorrenti abbiano dimostrato che talune informazioni erano state divulgate dall’[OSCURATO:PERSONA] o
da uno dei suoi agenti, fatta salva, in questa fase, la valutazione del Tribunale in ordine alla questione se le eventuali
divulgazioni costituiscano atti illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153
supra, punto 142).
– Sull’esistenza e sul contenuto delle fughe di notizie
184
Si deve rilevare che, nel caso di specie, l’esistenza di fughe di notizie dev’essere considerata un fatto notorio. Infatti,
la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza che «vi [era] stata una comunicazione alle autorità giudiziarie nazionali, [che]
vi [erano] sicuramente state, in una o più occasioni, fughe di notizie che, alcune settimane dopo, [erano] apparse sui giornali».
Nonostante tale generica ammissione in merito all’esistenza di fughe di notizie, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che incombe
ai ricorrenti dimostrare che si siano verificate fughe di notizie dall’[OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti ammettono di non disporre di prove
scritte del fatto che questa o quella persona fosse all’origine delle fughe di notizie, ma sostengono che da un complesso
di indizi e di presunzioni emerge che talune fughe di notizie provenivano dall’[OSCURATO:PERSONA].
185
A tale riguardo, occorre constatare che il resoconto integrale dell’intervento del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi
al comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2003 dà atto dell’esistenza di fughe di notizie. Occorre citare un passaggio
di tale resoconto integrale, di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lo stralcio dagli atti, che dimostra l’esistenza di difficoltà:
«Sui problemi relativi alle audizioni delle persone, sono perfettamente d’accordo, effettivamente c’è un problema. Va tutto
bene se si mantiene la riservatezza. Se davvero c’è la riservatezza, un fascicolo predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] viene trasmesso alla
procura e spetta alla procura valutare se si debbano [o meno] sentire le persone. Tutto questo va benissimo se non ci sono
fughe di notizie. Purtroppo, per il momento, [dall’][OSCURATO:PERSONA] filtra di tutto. Dunque, la presunt[a] riservatezza: io sono il [sig. [OSCURATO:PERSONA]
o sig. Byk] e [leggo] sul
[OSCURATO:PERSONA]
di essere accusato di avere saccheggiato fondi comunitari. Scusatemi, ma la vostra reputazione è distrutta. Non c’è niente
da fare, anche se fossero poi completamente scagionate, quelle persone sono distrutte, professionalmente e anche personalmente.
Quindi, è una questione seria. È in gioco la carriera, la vita privata, l’integrità delle persone. Perciò, secondo me, fintantoché
non si riescono a evitare le fughe di notizie, si deve fare molta attenzione a ciò che si scrive e si dice, bisogna essere
molto prudenti».
186
Inoltre, secondo la nota della segreteria del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] del 27 maggio 2003, inviata all’attenzione del
presidente del comitato di vigilanza:
«Vari articoli apparsi soprattutto sui giornali tedeschi e successivamente su quelli francesi davano notizia della trasmissione
delle informazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] al Procuratore della Repubblica di Parigi.
Sembra che le fughe di notizie sulla stampa tedesca siano avvenute proprio in coincidenza con gli spostamenti in Germania
di alcuni responsabili dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché con le celebrazioni per il [50
o
] anniversario di [OSCURATO:PERSONA].
L’articolo qui allegato del quotidiano
Libération
, pubblicato il 22 maggio 2003, sembrerebbe essere stato scritto esclusivamente sulla base della comunicazione trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA]
al Procuratore della Repubblica di Parigi. L’articolo è firmato da due giornalisti inviati a Bruxelles, il che lascia pensare
che la fuga di notizie abbia avuto origine a Bruxelles, e non a Parigi».
187
Analogamente, secondo la relazione del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2004, redatta su richiesta del [OSCURATO:PERSONA]
e concernente questioni procedurali sollevate dalle indagini relative a [OSCURATO:PERSONA]:
«Questo caso è stato segnato dalla divulgazione alla stampa e alle istituzioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], intenzionalmente o meno,
di informazioni e dichiarazioni che, mettendo in discussione i diritti individuali delle persone sottoposte ad indagine, ma
anche il corretto svolgimento dell’indagine stessa, avrebbero dovuto essere trattate come informazioni riservate».
188
Risulta inoltre dalla nota del 1° luglio 2003 (v. supra, punto 34) che le fughe di notizie erano un fatto acquisito per il
direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], dato che questi aveva affermato quanto segue: «Quanto alle fughe di notizie, è in corso un’indagine
del servizio di sicurezza della [OSCURATO:PERSONA]».
189
Pertanto, si deve rilevare che l’esistenza di fughe di notizie è già sufficientemente dimostrata sulla base dei documenti
sopra citati.
190
Nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale, i ricorrenti precisano che le informazioni e i termini utilizzati
nella lettera e nella nota dell’[OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2003 costituiscono il fondamento di una prima serie di articoli o di prese
di posizione pubbliche di media o di deputati europei, che evidentemente avevano avuto accesso a tali documenti. A tale riguardo,
i ricorrenti citano vari articoli di stampa.
191
[OSCURATO:PERSONA] sue osservazioni in merito alla risposta dei ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] nega che gli articoli di stampa prodotti provino
l’esistenza di fughe di notizie, in particolare dall’[OSCURATO:PERSONA], e rileva che si tratta di un’asserzione non dimostrata. Essa fa
valere che tali articoli non consentono assolutamente di affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] sia all’origine delle fughe di notizie relative
alla trasmissione effettuata il 19 marzo 2003 alle autorità giudiziarie francesi o a qualsiasi altro fatto.
192
In proposito, il Tribunale osserva che gli articoli di stampa prodotti dai ricorrenti confermano l’esistenza delle fughe di
notizie. Essi contengono riferimenti, in particolare, a una «fonte ben informata», nonché citazioni dirette della lettera
e della nota del 19 marzo 2003 inviate alle autorità giudiziarie francesi.
193
Occorre ancora citare alcuni di tali articoli, per esaminare più nel dettaglio il contenuto delle fughe di notizie.
194
Secondo un articolo apparso sulla
[OSCURATO:PERSONA]
del 26 aprile 2003:
«Dovrebbe essere un giorno di festa. Il 16 maggio, l’Ufficio statistico delle [OSCURATO:PERSONA] europee compirà 50 anni (…)
Tuttavia, la festa potrebbe essere meno grandiosa del previsto. Alla vigilia di questo importante anniversario, la dirigenza
di [OSCURATO:PERSONA] è nel mirino delle critiche. Secondo informazioni pervenute alla
[OSCURATO:PERSONA]
, da alcuni controlli interni emergono gravi accuse. Si tratta di “fondi neri” che sarebbero stati sottratti dal bilancio
di organismi finanziati dall’Unione europea. L’[OSCURATO:PERSONA] (…) indaga attivamente da mesi sulla questione.
(…) Dal 1999 al più tardi, sono stati sottratti dai bilanci ufficiali almeno 900 000 euro – provenienti dalle entrate dei
“[OSCURATO:PERSONA]”. Si sospetta che alti funzionari si siano appropriati di somme prelevate da questi fondi neri.
Si sa ancora troppo poco sui dettagli. Fino a prova contraria, si deve presumere che tutti gli interessati siano innocenti.
Qualora le accuse persistessero, saremmo in presenza di una frode particolarmente audace. (…)
I sospetti investono anche la direzione, con a capo il francese [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei fondatori della società
[OSCURATO:PERSONA], che da molto tempo riceve aiuti economici dall’Ufficio statistico. Come segnalava il [OSCURATO:PERSONA] europeo nel mese
di marzo, [OSCURATO:PERSONA] è accusata in particolare di avere manipolato il proprio bilancio. (…)
Con questa nuova accusa di fondi neri, il caso [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avere sviluppi imprevisti. Secondo la deputata europea S.,
“Se questa grave accusa fosse confermata, il caso assumerebbe una nuova dimensione” (…)».
195
Il 16 maggio 2003 è stato pubblicato sul
[OSCURATO:PERSONA]
un altro articolo secondo cui:
«Il pubblico ministero francese ha aperto un’indagine penale su una presunta “vasta operazione di saccheggio” di fondi dell’Unione
europea, che coinvolge i due principali dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] (…)
(…)
L’annuncio di un’indagine penale è giunto nel bel mezzo dei cinque giorni di celebrazione del 50° anniversario di [OSCURATO:PERSONA]
(…)
Si tratta per il momento di un’indagine preliminare nei confronti di ignoti avviata dal Tribunale di Parigi, a seguito di
un’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA] (…) su due alti funzionari francesi, [OSCURATO:PERSONA], da molto tempo direttore generale di [OSCURATO:PERSONA],
e [OSCURATO:PERSONA], direttore di una delle sei direzioni di [OSCURATO:PERSONA].
Secondo il fascicolo trasmesso dall’[OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi, si sospetta che il 1[9] marzo i due abbiano aperto un conto
presso una banca di depositi a Lussemburgo, in cui sarebbero stati accumulati fino a 900 000 euro prelevati da fondi che sarebbero
dovuti pervenire a [OSCURATO:PERSONA].
(…)».
196
In un altro articolo redatto dallo stesso giornalista a Bruxelles, si fa riferimento a «[u]n’indagine penale avviata dal pubblico
ministero francese in merito a pesanti accuse a carico di [OSCURATO:PERSONA], direttore generale, e [OSCURATO:PERSONA], uno dei direttori
dell’istituzione», che erano «sospettati di essere coinvolti nell’apertura di un conto bancario presso una banca di depositi
di Lussemburgo, che sfuggiva alla vigilanza dei controllori finanziari». Tale articolo fa inoltre riferimento alle pratiche
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
197
Inoltre, secondo un articolo apparso su
[OSCURATO:PERSONA] du Luxembourg
il 16 maggio 2003, «secondo un’indagine approfondita e fonti ben informate, risulta che il caso vada ben al di là di questo»
e che «è dimostrato che, in una lettera inviata il 19 marzo al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Parigi, il direttore
generale dell’[[OSCURATO:PERSONA]] denuncia l’attuazione di “atti fraudolenti che hanno causato pregiudizio al bilancio comunitario e di
eventuale rilievo penale”». Si deve rilevare che tale articolo contiene citazioni dirette della lettera e della nota del 19 marzo
2003 inviate alle autorità giudiziarie francesi.
198
Risulta quindi da tali articoli che, molto probabilmente, la stampa era in possesso di alcune informazioni relative alla trasmissione
di informazioni alle autorità giudiziarie francesi. In tali articoli si fa riferimento ai «fondi neri» e i ricorrenti vengono
menzionati in particolare quali possibili organizzatori dell’intero sistema o di parte di esso.
199
Inoltre, il 14 maggio 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] una lettera anonima che gli
era pervenuta e che è stata spedita, secondo lui, a un giornale lussemburghese. Va rilevato che tale lettera anonima, il cui
oggetto è intitolato «50° anniversario di [OSCURATO:PERSONA]», contiene alcuni estratti della lettera e della nota del 19 marzo 2003
inviate alle autorità giudiziarie francesi e menziona esplicitamente i nomi dei ricorrenti. Si deve inoltre rilevare che tali
estratti sono gli stessi riportati nell’articolo pubblicato su
[OSCURATO:PERSONA] du Luxembourg
, citato supra, al punto 197.
200
Inoltre, da una dichiarazione del 16 maggio 2003 relativa a [OSCURATO:PERSONA], diffusa con il comunicato stampa del 19 maggio 2003
(IP/03/709) e prodotta dai ricorrenti in risposta a un quesito scritto del Tribunale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva «deplora[to]
la violazione della riservatezza di tale indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], che determina[va] una situazione difficile, anzitutto per i funzionari
menzionati nei media, ma anche per la [OSCURATO:PERSONA], che non [poteva] decidere quali provvedimenti adottare fino a che non [fosse]
entrata in possesso delle necessarie informazioni provenienti dall’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA]». Essa constatava in tale comunicato
che «sui media circola[vano] informazioni (…) relative a presunte irregolarità legate ai “datashop” di [OSCURATO:PERSONA] e al possibile
coinvolgimento di [alcuni suoi] funzionari» e che «[t]ali affermazioni (…) [erano] (…) oggetto di un’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], che
[aveva] trasmesso al Pubblico ministero francese un fascicolo concernente alcuni aspetti della stessa».
201
Sulla base di questo complesso di documenti occorre quindi rilevare che, in generale, vi sono state fughe di notizie e che
i ricorrenti hanno appreso dalla stampa della trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi,
circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta.
202
Per quanto riguarda l’imputabilità di tali fughe di notizie all’[OSCURATO:PERSONA], in risposta a un quesito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA]
ha affermato che, poiché le informazioni contenute nel fascicolo trasmesso alle autorità giudiziarie francesi erano state
comunicate al comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] e al servizio giuridico della stessa [OSCURATO:PERSONA] prima che apparissero sui giornali,
non si poteva dimostrare con certezza che le notizie provenissero dall’[OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, il Tribunale ritiene sufficiente
constatare che un’eventuale fuga di notizie dal comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe imputabile all’[OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni
caso, anche se le fughe di notizie provenissero dal servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe parimenti responsabile.
203
Pertanto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure invocato la possibilità che la fonte delle fughe di notizie potesse
essere di natura non comunitaria, quali le autorità giudiziarie francesi, il fatto che le informazioni potessero essere note
a tali autorità non comunitarie non impedisce di presumere che la loro fonte fosse l’[OSCURATO:PERSONA] o un’altra fonte di cui la [OSCURATO:PERSONA]
deve rispondere.
204
Si deve quindi ritenere accertata l’esistenza di fughe di notizie per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi. Inoltre, tutti gli indizi che emergono dagli atti e dal loro contesto (v.
l’analisi dei vari documenti svolta in precedenza) consentono di concludere che la fonte delle fughe di notizie è l’[OSCURATO:PERSONA] e,
in mancanza di indizi nel senso che la fonte sarebbe invece il servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], si deve presumere che
la fonte di tali fughe di notizie sia proprio l’[OSCURATO:PERSONA].
205
Per quanto attiene alle presunte fughe di notizie sugli incontri svoltisi tra i ricorrenti e gli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA] tra
il 23 giugno e il 4 luglio 2003 o quelle relative alle relazioni, occorre rilevare che dai documenti sopra esaminati non emerge
chiaramente che vi siano state fughe di notizie relative ai suddetti incontri o alle suddette relazioni. I ricorrenti non
sono riusciti a dimostrarlo neppure attraverso gli articoli di stampa che hanno prodotto. Pertanto, l’esistenza di tali eventuali
fughe di notizie non è stata sufficientemente dimostrata.
206
In base a quanto precede si deve concludere che, in mancanza di qualsiasi elemento di prova prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e atto
a dimostrare che le fughe di notizie potrebbero avere un’origine diversa, l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile delle fughe di notizie relative
alle informazioni contenute nella lettera e nella nota del 19 marzo 2003 concernenti la trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi e che tali informazioni sono apparse sulla stampa a seguito di tali fughe di
notizie.
207
Occorre quindi esaminare se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia violato una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
– Analisi delle pretese violazioni di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli eventualmente derivanti dalla divulgazione
di informazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
208
I ricorrenti lamentano, in particolare, la violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA], la violazione
del principio di buona amministrazione e la violazione del principio della presunzione di innocenza.
209
Per quanto riguarda il principio della presunzione di innocenza, il Tribunale ricorda che tale principio, che costituisce
un diritto fondamentale, enunciato all’art. 6, n. 2, della CEDU e all’art. 48, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], attribuisce ai singoli diritti
di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (sentenza del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3995, punto 121).
210
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), l’art. 6, n. 2, della
CEDU riguarda l’intero procedimento penale, a prescindere dal suo esito, e non solo l’esame della fondatezza dell’accusa.
Tale disposizione garantisce che nessuno sarà indicato né trattato quale colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza
sia stata accertata da un giudice. Pertanto, essa impone in particolare che i membri di un tribunale, nell’esercizio delle
loro funzioni, non partano dall’idea preconcetta che l’imputato ha commesso il fatto contestatogli. Ledono la presunzione
di innocenza le dichiarazioni o decisioni che riflettano la sensazione che l’imputato sia colpevole e inducano il pubblico
a credere alla sua colpevolezza, o pregiudichino la valutazione dei fatti da parte del giudice competente (v. sentenza della
Corte eur. D.U. Pandy c. Belgio del 21 settembre 2006, §§ 41‑42).
211
La Corte EDU ha inoltre dichiarato che il principio della presunzione di innocenza sancito dall’art. 6, n. 2, della CEDU,
pur figurando tra gli elementi del giusto processo penale prescritto dall’art. 6, n. 1, della CEDU, non costituisce solo una
garanzia processuale in materia penale: esso ha una portata più ampia e implica che nessun rappresentante dello Stato dichiari
che una persona è colpevole di un’infrazione prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice (v. sentenza
della Corte eur. D. U. Y. B. e a. c. Turchia del 28 ottobre 2004, § 43). Infatti, nella sentenza Allenet de Ribemont c. Francia
del 10 febbraio 1995 (serie A n. 308, §§ 35‑36), invocata dai ricorrenti, la Corte EDU aveva già considerato, dopo avere ricordato
che la CEDU dev’essere interpretata in modo da garantire diritti concreti ed effettivi, e non teorici e illusori, che le violazioni
della presunzione di innocenza possono essere commesse non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità
pubbliche. A tale riguardo, la Corte EDU ha sottolineato l’importanza della scelta dei termini da parte dei rappresentanti
dello Stato nelle dichiarazioni che essi formulano prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un
reato. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 2, della CEDU è il significato reale delle dichiarazioni in
questione, e non la loro forma letterale. Tuttavia, la questione se la dichiarazione di un pubblico ufficiale costituisca
una violazione del principio della presunzione di innocenza deve essere chiarita nel contesto delle circostanze particolari
in cui è stata formulata la dichiarazione controversa (sentenza Y. B. e a. c. Turchia, cit., § 44).
212
Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ammesso che l’art. 6, n. 2, della CEDU non può impedire alle autorità,
visto l’art. 10 della stessa, che garantisce la libertà di espressione, di informare il pubblico in merito a indagini penali
ancora in corso, ma impone che lo facciano con tutta la discrezione e la riservatezza che il rispetto della presunzione di
innocenza richiede (sentenze Allenet de Ribemont c. Francia, cit. al punto 211 supra, § 38, e Y. B. e a. c. Turchia, cit.
al punto 211 supra, § 47).
213
Tale principio trova il suo corollario nell’obbligo di riservatezza incombente all’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999.
214
Del pari, si è dichiarato che, in forza del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, l’istituzione
interessata deve, da un lato, evitare di fornire alla stampa informazioni atte a recare pregiudizio al funzionario di cui
trattasi e, dall’altro, disporre tutte le misure necessarie per impedire all’interno dell’istituzione qualsiasi forma di diffusione
di informazioni che potrebbero avere carattere diffamatorio nei suoi confronti (v. ordinanza del presidente del Tribunale
12 dicembre 1995, causa T‑203/95 R, Connolly/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2919, punto 35).
215
Nella specie, i ricorrenti fanno valere che l’[OSCURATO:PERSONA] li ha indicati pubblicamente – anche attraverso fughe di notizie pervenute
alla stampa – quali responsabili di una serie di reati, il che avrebbe indotto a credere alla loro colpevolezza e avrebbe
compromesso la valutazione dei fatti da parte del giudice francese, violando così il principio della presunzione di innocenza.
216
Si deve ricordare che, ad esempio, nell’articolo di stampa del 16 maggio 2003 pubblicato sul
[OSCURATO:PERSONA]
, citato supra, al punto 195, si afferma chiaramente, sulla base di informazioni pervenute con tutta probabilità attraverso
fughe di notizie provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA], che i ricorrenti potrebbero avere compiuto una «vasta operazione di saccheggio di
fondi comunitari». È evidente che tale dichiarazione lede il principio della presunzione di innocenza e riflette la sensazione
che i ricorrenti siano colpevoli, inducendo il pubblico a credere alla loro colpevolezza.
217
Pertanto, lasciando filtrare informazioni che contenevano già in sé stesse questa dichiarazione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio
della presunzione di innocenza. Inoltre, con tali fughe di notizie, esso ha violato l’obbligo di riservatezza delle indagini
e, provocando la divulgazione alla stampa di elementi sensibili delle indagini, ha leso l’interesse a una buona amministrazione
nella misura in cui ha consentito al grande pubblico di accedere, a indagini in corso, a informazioni riservate dell’amministrazione.
218
Come si è già rilevato supra, il principio della presunzione di innocenza conferisce diritti ai singoli. Si deve rilevare
che, allo stesso modo, l’obbligo di riservatezza conferisce diritti ai singoli sottoposti a un’indagine dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto
essi hanno il diritto di attendersi che le indagini a loro carico vengano svolte nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
Del pari, i ricorrenti hanno il diritto di far valere, nel caso di specie, il principio di buona amministrazione, laddove
esso implica il diritto a che le indagini che li riguardano vengano effettuate nel rispetto della riservatezza.
219
Occorre rilevare che si tratta di violazioni sufficientemente qualificate di tali norme giuridiche, dato che spetta all’[OSCURATO:PERSONA]
vigilare affinché non si verifichino tali fughe di notizie, che ledono i diritti fondamentali degli interessati, quale la
presunzione di innocenza, e l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità nell’adempimento di tale obbligo.
Sull’invio del 24 settembre 2003
220
I ricorrenti fanno valere che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di riservatezza per avere trasmesso al presidente della [OSCURATO:PERSONA],
in data 24 settembre 2003, la «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse».
221
Tale sintesi è stata inviata al presidente della [OSCURATO:PERSONA] dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la nota di trasmissione,
quest’ultimo gli ha trasmesso «una breve sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse che potrebbero essere oggetto
di eventuale divulgazione». Inoltre, il direttore generale ha precisato che «questa nota di sintesi non [poteva] in alcun
modo essere considerata come una relazione finale di indagine ai sensi del regolamento n. 1073/1999». Infine, egli ha osservato
che «questo documento di lavoro, di portata generale, [era] inteso solo a porre in evidenza le principali conclusioni tratte
dalle indagini svolte». La stessa sintesi specifica per ciascuna pratica ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]) l’oggetto dell’indagine nonché i risultati e le conclusioni della stessa.
222
A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1073/1999, l’[OSCURATO:PERSONA] può trasmettere
in qualsiasi momento all’istituzione interessata le informazioni raccolte nel corso delle indagini interne. Peraltro, i ricorrenti
adducono argomenti parzialmente contraddittori, dato che, da un lato, contestano all’[OSCURATO:PERSONA] di non avere trasmesso alcune informazioni
alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, gli contestano di averlo fatto per altre informazioni. Si deve inoltre ricordare che i ricorrenti
erano già stati sentiti in merito a tali fascicoli durante le audizioni tenutesi a giugno e luglio 2003 e, pertanto, essi
non possono affermare di non essere stati sentiti prima di detta trasmissione.
223
In ogni caso, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente trasmettere tale documento alla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che non
lo si può ritenere responsabile dell’eventuale fatto che il presidente della [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato pubblicamente il
detto documento e che esso sia stato divulgato presso il [OSCURATO:PERSONA]. Tale aspetto sarà ancora esaminato in prosieguo, nell’ambito
della valutazione dell’eventuale comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA].
Sulle prese di posizione del direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]
224
I ricorrenti fanno valere che il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sul caso, definendolo grave e serio, sia
sulla stampa che in occasione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Cocobu.
225
Per quanto riguarda le pretese dichiarazioni alla stampa del direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che i ricorrenti
non ne hanno fornito la benché minima prova. Inoltre, non si è dimostrato in quale modo il fatto che il direttore generale
dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato in un’intervista televisiva del 30 giugno 2003 che il caso [OSCURATO:PERSONA] era un «caso grave» avrebbe
violato la riservatezza del procedimento. In ogni caso, i ricorrenti non hanno prodotto elementi che consentano di verificare
il contenuto delle dichiarazioni rilasciate alla televisione.
226
Anche per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Cocobu il 30 giugno e il 16 luglio
2003, i ricorrenti non hanno spiegato perché il fatto che quest’ultimo abbia qualificato il caso [OSCURATO:PERSONA] come «non normale»
e «non classico» avrebbe violato la riservatezza del procedimento.
227
Tuttavia, i ricorrenti lamentano a tale riguardo anche la violazione del principio della presunzione di innocenza.
228
In proposito, si deve esaminare quanto affermato dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] in occasione delle dichiarazioni dinanzi
alla Cocobu. Secondo la nota del 1° luglio 2003, il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], durante il suo intervento del 30 giugno
2003 dinanzi alla Cocobu, ha rilevato che «l’[OSCURATO:PERSONA] [avrebbe proseguito] l’indagine interna e che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Byk [sarebbero
stati] sentiti, ma non [sarebbe stato] possibile concludere l’indagine entro la fine di giugno». Egli ha inoltre affermato,
«[q]uanto alla questione dei motivi per cui non [erano] stati adottati provvedimenti disciplinari, quale la sospensione, [di
aver] reso note le esitazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] ma [di aver] soprattutto osservato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto compromettere l’indagine
interna suonando subito il campanello d’allarme». Ha peraltro rilevato che «i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Byk non hanno mai tentato di
influire sull’indagine». Durante l’intervento del 16 luglio 2003 dinanzi alla Cocobu, il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato
«che il fatto che [fosse] implicato un direttore generale [era] del tutto eccezionale» e che «inizialmente tale elemento non
era emerso». Ha poi sottolineato come «una relazione contabile interna non implicasse necessariamente l’esistenza di prove».
Ha inoltre constatato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dell’avvio dell’indagine e della comunicazione delle risultanze
alle autorità giudiziarie lussemburghesi.
229
Si deve rilevare che, sebbene il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia espressamente menzionato i ricorrenti in occasione degli
interventi dinanzi alla Cocobu, non si può ritenere che egli abbia violato il principio della presunzione di innocenza. Infatti,
le sue affermazioni erano piuttosto di natura informativa, segnatamente in risposta alle domande dei membri della Cocobu,
anziché tali da indurre a credere alla colpevolezza dei ricorrenti.
230
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della presunzione di innocenza sotto questo profilo.
3. Sui pretesi illeciti nella stesura e nella comunicazione delle note e delle relazioni finali
a) Argomenti delle parti
231
I ricorrenti si riferiscono alla decisione del Mediatore 3 luglio 2003, relativa alla denuncia contro l’[OSCURATO:PERSONA], registrata con
il numero 1625/2002/IJH, secondo cui il principio di buona amministrazione esige che le indagini amministrative dell’[OSCURATO:PERSONA]
siano condotte «in maniera accurata, imparziale e oggettiva». Orbene, ciò non sarebbe accaduto nel caso di specie.
232
Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto conclusioni già in una nota del 1° luglio 2002 relativa alla pratica [OSCURATO:PERSONA], molto prima
di istruire tale pratica e di sentire il sig. [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia sarebbe stato menzionato nella comunicazione trasmessa
il 4 luglio 2002 alle autorità giudiziarie lussemburghesi.
233
Inoltre, né la «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse» del 24 settembre 2003 né le relazioni finali dell’[OSCURATO:PERSONA]
prenderebbero in considerazione gli elementi comunicati dai ricorrenti nel corso delle audizioni di giugno e luglio 2003 sulle
pratiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato i motivi per cui non li
avrebbe presi in considerazione. Il semplice fatto di precisare che gli interessati negano la propria responsabilità non significherebbe
che essi siano stati utilmente sentiti dagli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA].
234
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sottoposto le sue conclusioni ai ricorrenti prima di redigere le relazioni finali, violando così
nuovamente il loro diritto di essere sentiti.
235
I ricorrenti sottolineano che, secondo il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1073/1999, la conclusione di un’indagine
può fondarsi unicamente su elementi aventi valore probatorio. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA], per formulare le sue conclusioni, dovrebbe
tenere conto di tutti gli elementi raccolti e non potrebbe interpretarli in modo funzionale alla missione o allo scopo che
si sarebbe prefissato.
236
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato forti pressioni sulle autorità giudiziarie nazionali affinché perseguissero i ricorrenti.
Infatti, la trasmissione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi delle relazioni finali sui casi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contraria all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 1073/1999, posto che il seguito da dare alle
relazioni finali sul piano disciplinare e giudiziario rientrerebbe nella competenza dell’istituzione interessata, e non in
quella dell’[OSCURATO:PERSONA].
237
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, per quanto riguarda l’obbligo di condurre le indagini in modo accurato e imparziale, che l’[OSCURATO:PERSONA]
può decidere esso stesso il momento in cui ritiene di dover trasmettere le informazioni raccolte durante un’indagine. [OSCURATO:PERSONA]
nega che gli inquirenti abbiano affermato di avere trasmesso le informazioni senza avere una piena ed esatta conoscenza di
tutti i fatti cui tali informazioni si riferiscono. Gli stessi ricorrenti ammetterebbero di essere stati sentiti dagli inquirenti
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, questi ultimi avrebbero potuto sentirli solo a partire dal momento in cui lo consentiva lo stato dell’indagine,
il che relativizzerebbe l’affermazione dei ricorrenti secondo cui essi sarebbero stati sentiti solo su loro richiesta.
238
Per quanto riguarda la mancata considerazione degli elementi comunicati dai ricorrenti all’[OSCURATO:PERSONA] durante le loro audizioni
di giugno e luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i casi in questione sono ormai di competenza delle autorità giudiziarie
francesi e lussemburghesi e che, pertanto, ritiene di non doversi pronunciare sul merito di tali casi nell’ambito del presente
procedimento. In ogni caso, l’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuto a condividere il punto di vista dei ricorrenti. Inoltre, la «sintesi
delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse» preciserebbe che i funzionari interessati erano stati sentiti e negavano la propria
responsabilità.
239
Quanto alle asserite pressioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle autorità giudiziarie francesi, in relazione al fatto che sarebbe spettato alla
[OSCURATO:PERSONA] e non all’[OSCURATO:PERSONA] trasmettere le relazioni di indagine conformemente all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 1073/1999,
la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale disposizione non impedisce affatto all’[OSCURATO:PERSONA] di inviare a titolo informativo la relazione
finale di un’indagine interna a un’autorità giudiziaria nazionale, soprattutto se quest’ultima ha già ricevuto informazioni
nel corso dell’indagine. Detta disposizione riserverebbe all’istituzione interessata il compito di dare alle risultanze di
un’indagine interna il seguito che ritenga appropriato sul piano disciplinare e giudiziario.
b) Giudizio del Tribunale
240
In primo luogo, per quanto riguarda la nota del 1° luglio 2002, è sufficiente rilevare che essa non contiene alcun riferimento,
neppure implicito, al sig. [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, poiché il Tribunale ha già osservato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
essere sentito in merito alla trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie lussemburghesi, non occorre esaminare
la questione se egli avrebbe dovuto essere sentito a proposito di tale nota, che faceva parte del fascicolo inviato a dette
autorità.
241
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita mancanza di considerazione degli elementi comunicati dai ricorrenti in fase
di stesura delle relazioni finali, è sufficiente ricordare che i ricorrenti si limitano a svolgere ampi argomenti di fatto
senza tuttavia produrre alcuna prova a loro sostegno. Inoltre non spetta al Tribunale riesaminare tali fascicoli. Peraltro,
come rileva la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e i suoi inquirenti non sono affatto tenuti a condividere il punto di vista dei ricorrenti.
Inoltre, nella «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse» del 24 settembre 2003, si è sottolineato che i funzionari
interessati, sentiti dai servizi dell’[OSCURATO:PERSONA], avevano negato la propria responsabilità per i fatti loro addebitati, sostenendo
in particolare di avere sempre agito nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA].
242
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui le conclusioni dell’indagine possono fondarsi unicamente
su elementi aventi valore probatorio e, pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe prendere in considerazione tutti gli elementi raccolti,
senza interpretarli in modo funzionale alla missione o all’obiettivo che si sarebbe prefissato, è sufficiente constatare che
i ricorrenti non hanno minimamente dimostrato che le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] siano basate su elementi non probanti o che quest’ultimo
si sia prefissato un determinato obiettivo.
243
Inoltre, per quanto riguarda la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, consistente nel fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
spiegato i motivi per cui non avrebbe tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti, è sufficiente rilevare che, secondo
una giurisprudenza costante, la violazione dell’obbligo di motivazione, sancito dall’art. 253 CE, non è atta di per sé a far
sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2885,
punto 14; 6 giugno 1990, causa C‑119/88, AERPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2189, punto 20, e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P,
Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091, punto 98; sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2589, punto 57; 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2941, punto 104; 20 marzo 2001, causa T‑18/99, Cordis/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 79,
e 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3519, punto 63). Tale argomento va quindi respinto.
244
In ogni caso, l’obbligo di motivazione non implica che si debba esigere che vengano discussi tutti i punti di fatto e di diritto
sollevati dagli interessati nel corso del procedimento (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite
43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 22; sentenze del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T‑277/01, Stevens/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1273, punto 71, e 1° aprile 2004, causa T‑198/02, N/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑115 e II‑507,
punto 109).
245
Pertanto, i ricorrenti non possono far valere il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di tutti gli elementi e di tutte le
osservazioni da loro comunicati.
246
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sottoposto loro le sue conclusioni
prima di redigere le relazioni finali, violando così il loro diritto di essere sentiti, è sufficiente rilevare che i ricorrenti
sono stati sentiti alla fine di giugno e all’inizio di luglio del 2003 in merito ai fascicoli in questione, vale a dire ben
prima che l’[OSCURATO:PERSONA] redigesse tali relazioni, nel settembre 2003. Il diritto di essere sentiti non esigeva che l’[OSCURATO:PERSONA] sottoponesse
le sue conclusioni ai ricorrenti.
247
In quarto luogo, per quanto concerne la trasmissione delle relazioni finali alle autorità giudiziarie nazionali e le pretese
pressioni esercitate su queste ultime, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 1073/1999, la
relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all’istituzione,
all’organo o all’organismo interessato, che dà alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare
sul piano disciplinare e giudiziario e ne informa il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA].
248
Occorre inoltre ricordare che, a tenore dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] trasmette
alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione di indagini interne
su fatti penalmente perseguibili.
249
Nella specie, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già trasmesso informazioni alle autorità giudiziarie francesi conformemente all’art. 10, n. 2,
del regolamento n. 1073/1999. Si deve rilevare che l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 1073/1999 non osta a che l’[OSCURATO:PERSONA] trasmetta
a titolo informativo la relazione finale di un’indagine interna a un’autorità giudiziaria nazionale, soprattutto se quest’ultima
ha già ricevuto informazioni nel corso delle indagini. L’art. 9, n. 4, di detto regolamento riserva all’istituzione interessata
il compito di dare il seguito richiesto dalle risultanze ottenute da un’indagine interna sul piano disciplinare e giudiziario
e di informarne il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA].
250
In ogni caso, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente esercitato forti pressioni sulle
autorità giudiziarie francesi.
251
Risulta da quanto precede che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamento illegittimo
nel redigere e trasmettere le note e le relazioni finali, ad eccezione del comportamento illegittimo già constatato in sede
di esame della trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi.
4. Sul negato accesso a taluni documenti
a) Argomenti delle parti
252
I ricorrenti sostengono che l’[OSCURATO:PERSONA], rifiutando di trasmettere loro l’intero fascicolo, ha commesso un atto di cattiva amministrazione,
oltre ad avere leso i loro diritti fondamentali. Infatti, nessun elemento della normativa pertinente giustificherebbe la mancata
comunicazione del fascicolo istruttorio e, a fortiori, della relazione di indagine (esterna o interna) a una persona chiamata
in causa dall’[OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla questione se l’indagine si sia conclusa in tutto o in parte.
253
Non si potrebbe riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di negare l’accesso ai suoi documenti per generici motivi attinenti alla tutela
dell’efficacia e della riservatezza della missione affidatagli e alla sua autonomia. Poiché l’accesso ai documenti costituisce
un diritto fondamentale, qualsiasi eventuale limitazione andrebbe interpretata in modo restrittivo.
254
[OSCURATO:PERSONA] fa notare che l’[OSCURATO:PERSONA] non si è mai opposto illegittimamente a tale accesso, dato che non ha nessun obbligo in
tal senso nella fase preliminare costituita dalla sua indagine. L’accesso al fascicolo sarebbe possibile solo in una fase
successiva, nel caso in cui venisse dato seguito alle relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un procedimento disciplinare e/o
giudiziario. Inoltre, i documenti rilevanti sarebbero stati presentati ai ricorrenti nel corso delle loro audizioni in funzione
delle domande che venivano loro rivolte.
b) Giudizio del Tribunale
255
Si deve ricordare che l’[OSCURATO:PERSONA] non è obbligato ad accordare a un funzionario comunitario che si presume essere coinvolto in
un’indagine interna, prima dell’adozione di una decisione finale dell’APN che gli arrechi pregiudizio, l’accesso ai documenti
oggetto di un’indagine siffatta o a quelli redatti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in tale occasione; se così non fosse, si rischierebbe
di compromettere l’efficacia e la riservatezza della missione affidata all’[OSCURATO:PERSONA] e l’indipendenza di tale organo. In particolare,
il semplice fatto che una parte di un fascicolo di indagine riservato possa essere stata illecitamente divulgata alla stampa
non giustifica di per sé una deroga, in favore del funzionario che si presume essere interessato, alla riservatezza di tale
fascicolo e dell’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA]. Il rispetto dei diritti di difesa del funzionario in questione è sufficientemente
garantito dall’art. 4 della decisione 1999/396 (ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2003, causa T‑215/02, Gómez‑Reino/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑345 e II‑1685, punto 65; sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punto 241).
256
Pertanto, l’art. 4 della decisione 1999/396 non obbliga l’[OSCURATO:PERSONA] a dare accesso ai documenti oggetto di un’indagine interna
o a quelli redatti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in particolare perché un’interpretazione di tale articolo che gli imponesse un obbligo
in tal senso ostacolerebbe i lavori di detto organo (sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punto 242).
257
Tale approccio non è in contrasto con il rispetto del diritto a una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui tale diritto comprende il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei
legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale. Pertanto, secondo tale principio, l’accesso al fascicolo
può essere negato quando lo esiga il rispetto della riservatezza.
258
Dato che siffatta interpretazione esclude qualsiasi obbligo per l’[OSCURATO:PERSONA] di dare accesso al proprio fascicolo prima di avere
adottato la relazione finale, si deve respingere l’argomento dei ricorrenti relativo all’accesso al fascicolo di indagine.
259
Per quanto riguarda l’accesso alla relazione finale, occorre constatare che nessuno degli obblighi risultanti dall’art. 4
della decisione 1999/396 riguarda tale questione. Quanto al principio del contraddittorio, l’esistenza di una sua violazione
da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere dimostrata solo nel caso in cui la relazione finale venga pubblicata o sia seguita dall’adozione
di un atto recante pregiudizio (v., in tal senso e per analogia, sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punti 267
e 268).
260
Nella specie, non si afferma che le relazioni siano state pubblicate senza prima essere comunicate ai ricorrenti. Laddove
i destinatari delle relazioni finali, ossia la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità giudiziarie francesi o lussemburghesi, avessero intenzione
di adottare un atto del genere nei confronti dei ricorrenti sulla base delle relazioni finali, spetterebbe eventualmente a
queste altre autorità, e non all’[OSCURATO:PERSONA], concedere ai ricorrenti di consultare tali relazioni conformemente alle proprie norme
di procedura (v., in tal senso, sentenza Nikolaou/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 153 supra, punto 269).
261
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun illecito per quanto riguarda l’accesso alle
relazioni finali.
262
In ogni caso, come emerge dal precedente punto 47, i ricorrenti hanno avuto accesso, su loro domanda, alle relazioni finali,
ad eccezione della relazione finale sull’indagine relativa al caso [OSCURATO:PERSONA], che riguarda la parte esterna della pratica
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].
5. Sul trattamento del caso [OSCURATO:PERSONA] entro un termine ragionevole e sulla violazione degli artt. 6 e 11 del regolamento n. 1073/1999
a) Argomenti delle parti
263
I ricorrenti contestano all’[OSCURATO:PERSONA] il fatto che le indagini siano sfociate in una relazione finale solo il 25 settembre 2003,
ossia quasi tre anni dopo la loro apertura o tre anni e mezzo dopo la trasmissione all’[OSCURATO:PERSONA] dei fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] e diciotto mesi dopo l’apertura, o quasi due anni dopo la trasmissione all’[OSCURATO:PERSONA], del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
Tali termini sarebbero quindi irragionevoli e ingiustificati, visto il termine di nove mesi previsto dall’art. 11, n. 7, del
regolamento n. 1073/1999 e l’obbligo previsto dall’art. 6, n. 5, del medesimo regolamento di svolgere le indagini in modo
continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze e alla complessità del caso.
264
Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] le relazioni di revisione contabile da cui sono scaturite le indagini
già nel marzo 2000 (caso [OSCURATO:PERSONA]) e nel novembre 2001 (caso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). Il controllore finanziario avrebbe avuto
a disposizione la relazione di revisione relativa al fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] fin dal febbraio 2000 e l’avrebbe trasmessa
all’[OSCURATO:PERSONA] nel marzo dello stesso anno. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avviato le proprie indagini solo il 6 ottobre 2000 sui fascicoli [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e il 18 marzo 2002 sul fascicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], impiegando così rispettivamente otto mesi (casi
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) e quattro mesi (caso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) per decidere di avviare un’indagine, senza tuttavia
avere avuto il tempo di sentire i ricorrenti.
265
Secondo i ricorrenti, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai informato il suo comitato di vigilanza dei motivi per cui l’indagine non poteva concludersi
entro nove mesi, né del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.
266
Pertanto, impiegando molto tempo anzitutto per avviare le indagini, per svolgerle e per concluderle, rivolgendosi alle autorità
giudiziarie in modo poco coerente e sulla base di indagini incomplete e non concluse, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto un comportamento
incompatibile con la nozione di termine ragionevole e con i principi di buona amministrazione e di sana gestione.
267
Inoltre, i ricorrenti avrebbero subito un danno a causa di tale ritardo e potrebbero legittimamente lamentarsi della durata
eccessiva di un’indagine anche prima di esservi attivamente coinvolti o prima che sia stata resa nota la loro implicazione
nella stessa.
268
[OSCURATO:PERSONA] ammette che è trascorso molto tempo fra il momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto comunicazione dei diversi fascicoli,
quello in cui esso ha avviato le indagini e quello in cui tali indagini si sono concluse. Questo ritardo si spiegherebbe in
parte con l’istituzione stessa dell’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe iniziato la sua attività il 1° giugno 1999 con il personale della precedente
task‑force «Coordinamento di lotta antifrode», che ha sostituito. L’arrivo dei nuovi agenti sarebbe stato scaglionato tra
la metà del 2001 e quella del 2002 e tale avvicendamento di personale avrebbe comportato una completa riorganizzazione del
servizio, un cambiamento della dirigenza e riassegnazioni dei fascicoli.
269
Tuttavia, la lunghezza del periodo non sarebbe di per sé irragionevole, se si tiene conto del grado di complessità della pratica.
Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe puntualmente ricevuto i diversi fascicoli relativi al caso in questione e solo dopo il loro raffronto,
che avrebbe richiesto qualche tempo, sarebbe pienamente emersa la gravità del problema.
b) Giudizio del Tribunale
270
Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 6, n. 5, del regolamento n. 1073/1999, le indagini si svolgono in modo continuativo
per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze e alla complessità del caso.
271
Inoltre, l’art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/1999 prevede che nei casi in cui un’indagine sia in corso da più di nove
mesi, il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] informi il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l’indagine
e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.
272
Si deve quindi constatare che il regolamento n. 1073/1999 non prevede alcun termine preciso e tassativo per la conclusione
delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA].
273
A tale riguardo, va ricordato che l’obbligo di osservare un termine ragionevole nei procedimenti amministrativi costituisce
un principio generale di diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto e che è inoltre ripreso, in
quanto componente del diritto a una buona amministrazione, dall’art. 41, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 11 aprile
2006, causa T‑394/03, Angeletti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. FP-I-A-2-95, in particolare II-A-2-441 punto 162).
274
Pertanto, il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non può essere prolungato oltre un termine ragionevole, che dev’essere valutato
in funzione delle circostanze del caso di specie.
275
Nel caso in esame risulta dagli atti che l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva, rispettivamente a partire dal 17 marzo 2000, 12 aprile 2000 e 15 novembre
2001, delle relazioni di revisione contabile concernenti i fascicoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
276
Dagli atti risulta altresì che l’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato le indagini interne sui fascicoli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2000,
e il 18 marzo 2002 sul fascicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha quindi impiegato rispettivamente circa sette e sei mesi per avviare
le indagini sui casi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e quattro mesi per aprire quelle sul caso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
277
Tali indagini si sono concluse con le relazioni finali di indagine del 25 settembre 2005. Pertanto, le indagini sui casi [OSCURATO:PERSONA]
ed [OSCURATO:PERSONA] si sono concluse circa tre anni e mezzo dopo l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] e circa tre anni dopo la loro apertura, mentre
l’indagine sul caso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è conclusa circa un anno e dieci mesi dopo l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] e un anno e mezzo
dopo la sua apertura.
278
Si deve rilevare che tali periodi possono essere considerati relativamente lunghi.
279
Come ha ammesso la stessa [OSCURATO:PERSONA], è trascorso molto tempo tra il momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto comunicazione dei
diversi fascicoli, quello in cui ha aperto le indagini e quello in cui tali indagini si sono concluse. Tale ritardo si spiegherebbe
in parte con l’istituzione stessa dell’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avviato le sue attività il 1° giugno 1999 con il personale dell’ex
task‑force «Coordinamento di lotta antifrode», che ha sostituito. L’arrivo dei nuovi agenti sarebbe stato scaglionato tra
la metà del 2001 e quella del 2002 e tale avvicendamento di personale avrebbe comportato una completa riorganizzazione del
servizio, un cambiamento della dirigenza e riassegnazioni dei fascicoli.
280
Il Tribunale ritiene che tali spiegazioni non bastino a giustificare tempi così lunghi. Infatti, come hanno giustamente rilevato
i ricorrenti, i funzionari interessati non devono subire le carenze dell’organizzazione amministrativa dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].
Il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia incontrato difficoltà nell’avvio delle sue attività non può costituire un motivo per escludere la
responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
281
Tuttavia, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], occorre anche tenere conto del grado di complessità della pratica. La complessità
del caso [OSCURATO:PERSONA], inerente alle diverse indagini cui esso ha dato origine e all’eventuale interazione tra le stesse, non
è contestabile ed emerge dagli atti.
282
Di conseguenza, i termini non possono essere considerati irragionevoli nelle circostanze del caso di specie.
283
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai informato il suo comitato di vigilanza dei
motivi per i quali l’indagine non poteva concludersi entro nove mesi, né gli ha comunicato il prevedibile periodo di tempo
necessario per concluderla, è sufficiente rilevare che, anche se così fosse, i ricorrenti non hanno comunque dimostrato che
si tratti di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
284
Va quindi respinta la censura dei ricorrenti relativa a una pretesa durata irragionevole delle indagini.
285
Risulta da quanto sopra esposto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha commesso vari illeciti idonei a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
Tali illeciti consistono nella trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi senza avere
prima sentito i ricorrenti e il suo comitato di vigilanza e nelle fughe di notizie relative alla trasmissione del fascicolo
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi.
B –
Sull’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
1. Sulla divulgazione delle informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
286
I ricorrenti fanno valere che, ai sensi dell’art. 12, n. 3, del regolamento n. 1073/1999, le istituzioni sono tenute ad assicurare
il rispetto della riservatezza delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei diritti legittimi delle persone interessate, nonché il rispetto
dei diritti fondamentali, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto.
287
Nella specie, le trasmissioni di informazioni o di relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie nazionali avrebbero dato
origine a «fughe di notizie, più o meno orchestrate, verosimilmente intenzionali, provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]», le quali avrebbero
condotto a una campagna mediatica denigratoria a danno dei ricorrenti che avrebbe leso gravemente i loro diritti legittimi,
la loro onorabilità e la loro dignità. Del pari, in seguito alle audizioni dei ricorrenti dinanzi agli inquirenti dell’[OSCURATO:PERSONA],
la stampa sarebbe venuta a conoscenza di elementi particolarmente precisi del caso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi
garantito il rispetto della riservatezza. I ricorrenti rilevano peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta tali circostanze.
288
Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe divulgato informazioni, violando l’obbligo di riservatezza ad essa incombente, nonché
i principi del contraddittorio e della presunzione di innocenza. I ricorrenti si riferiscono a un comunicato stampa del 9 luglio
2003, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso noto l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di tre propri funzionari.
Tale comunicato, pur precisando che l’apertura di detti procedimenti era stata disposta senza pregiudizio al principio della
presunzione di innocenza, sarebbe intervenuto in un contesto tale da arrecare necessariamente nocumento ai diritti legittimi
dei ricorrenti. Per di più, nel detto comunicato stampa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso pubblici elementi riservati del caso [OSCURATO:PERSONA]
basandosi su indagini nel corso delle quali i ricorrenti non sarebbero mai stati previamente sentiti.
289
Inoltre, il 24 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto circolare presso il [OSCURATO:PERSONA] tre documenti che chiamavano in
causa i ricorrenti o contenevano critiche nei loro confronti (v. supra, punto 42), che non sarebbero stati previamente trasmessi
ai ricorrenti e sui quali questi ultimi non avrebbero quindi avuto occasione di formulare osservazioni, e che sarebbero stati
ad essi comunicati solo su loro richiesta, il 10 ottobre 2003, nonostante fossero stati ampiamente divulgati all’interno delle
istituzioni e alla stampa fin dal 25 settembre 2003.
290
I ricorrenti fanno valere che, anche ammettendo che i documenti in questione, provenienti dalla task‑force e dal SAI, non
li chiamino in causa specificamente e personalmente, dato che il compito di tali istituzioni non era di pronunciarsi formalmente
sull’esistenza di una frode o di chiamare in causa qualcuno individualmente, il semplice fatto che detti documenti sollevino
dubbi sulla regolarità di alcuni elementi constatati arreca loro pregiudizio.
291
Nella replica, i ricorrenti fanno valere che tale divulgazione è avvenuta in violazione dell’accordo quadro sulle relazioni
tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (allegato XIII del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui queste due istituzioni
devono rispettare, nell’ambito di qualsiasi informazione riservata, in particolare «i diritti fondamentali della persona,
compresi i diritti della difesa e della tutela della vita privata». Oltretutto, le informazioni riservate potrebbero essere
comunicate solo al presidente del [OSCURATO:PERSONA], ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, nonché all’Ufficio
di presidenza e alla Conferenza dei presidenti. Orbene, nella fattispecie la diffusione sarebbe stata più ampia, dato che
i documenti divulgati sarebbero stati accessibili praticamente a qualsiasi parlamentare e perfino alla stampa. Inoltre, il
presidente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto dinanzi ai presidenti dei gruppi parlamentari, categoria che non sarebbe
menzionata dall’art. 1, n. 4, di detto accordo quadro.
292
Inoltre, nel discorso pronunciato il 25 settembre 2003 dinanzi alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del
[OSCURATO:PERSONA], il presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato accuse estremamente gravi nei confronti dei ricorrenti e in
particolare del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Pur senza accusare personalmente il sig. [OSCURATO:PERSONA] di essere responsabile delle irregolarità,
il presidente della [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe contestato il fatto di avere permesso che tali irregolarità si verificassero.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anche stato accusato di avere disinformato il membro della [OSCURATO:PERSONA] esercente la tutela, come
ammetterebbe la [OSCURATO:PERSONA], e di avere interesse «a dissimulare la verità su fatti risalenti al passato».
293
Pertanto, con tale atto di accusa, che non è stato preceduto da alcun incontro con l’accusato, il quale sarebbe quindi stato
«gettato in pasto» ai membri della Cocobu e alla stampa, e unicamente sulla base di relazioni redatte in un clima di sospetto
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che doveva quindi mostrarsi inflessibile, il presidente di quest’ultima non avrebbe tenuto
un comportamento improntato alla dignità e all’onestà che ogni cittadino ha il diritto di attendersi da lui. Egli non avrebbe
rispettato i diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa, e le sue valutazioni si sarebbero fondate su elementi
di fatto inesatti. Secondo i ricorrenti, è inammissibile che egli abbia deciso, per motivi esclusivamente politici, di individuare
un colpevole allo scopo di distogliere da sé qualsiasi critica. Tale «strategia dell’ombrello», come l’ha definita la stampa,
sarebbe servita solo a guadagnare tempo.
294
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua missione di indagine, agisce in modo totalmente autonomo e che
non spetta a lei intervenire sugli atti di indagini di tale istituzione. L’art. 12, n. 3, del regolamento n. 1073/1999 imporrebbe
alla [OSCURATO:PERSONA] la riservatezza su quanto dovesse apprendere in merito alle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assumerebbe
qualsiasi eventuale responsabilità imputata all’[OSCURATO:PERSONA], ma ciò non le attribuirebbe alcuna competenza a intervenire sugli atti
di indagine di quest’ultimo allo scopo di garantirne la riservatezza.
295
Per quanto riguarda il comunicato stampa del 9 luglio 2003 e le decisioni adottate lo stesso giorno, secondo la [OSCURATO:PERSONA]
essi apparivano particolarmente prudenti, misurati e attenti alla tutela dei singoli, se si tiene conto del contesto, «segnato
dalla comparsa di un innegabile clima di tensione interistituzionale a seguito dell’esercizio di discarico 2001».
296
Quanto ai tre documenti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2003 (v. supra, punto 42), la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sintesi
e le conclusioni dei lavori della task‑force non chiamano in causa i ricorrenti. La nota informativa, basata sulla seconda
relazione intermedia redatta dal SAI, conterrebbe osservazioni preliminari la cui esaustività non sarebbe garantita e che
non esaminerebbe l’eventuale responsabilità diretta e individuale dei ricorrenti, i quali pertanto non potrebbero lamentarsi
del fatto che tali documenti non sono stati loro previamente comunicati e di non aver avuto la possibilità di formulare le
proprie osservazioni. Detti documenti si limiterebbero a rilevare carenze sistemiche. Ammettere che le relazioni provenienti
da strutture quali la task‑force o il SAI possano arrecare pregiudizio a funzionari per il semplice fatto che sollevano dubbi
sulla regolarità di taluni atti o comportamenti equivarrebbe semplicemente a negare qualsiasi possibilità di svolgere attività
di revisione contabile.
297
Per quanto riguarda il discorso pronunciato dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2003, quest’ultimo si sarebbe
limitato a svolgere un’analisi senza concessioni di una situazione grave, senza tuttavia cercare di far apparire i ricorrenti
quali «capri espiatori». Pur avendo contestato al sig. [OSCURATO:PERSONA] di non essersi ritirato in modo sufficientemente rapido da
talune entità, contrariamente alle istruzioni impartite dalla precedente [OSCURATO:PERSONA], e di avere mantenuto i rapporti contrattuali
con talune società nonostante i risultati di alcune revisioni contabili messi a sua disposizione, il che sarebbe in contrasto
con il principio di precauzione nella sua accezione più elementare, egli tuttavia non avrebbe accusato i ricorrenti di tali
irregolarità.
298
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la principale contestazione mossa nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] non riguarda la sua eventuale implicazione
personale in frodi o irregolarità, bensì l’insufficienza delle informazioni trasmesse al membro della [OSCURATO:PERSONA] esercente
la tutela, dato che quest’ultimo, nel momento in cui ha assunto l’incarico, non è stato informato del caso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
rileva che il suo presidente ha anche individuato chiaramente i problemi di comunicazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA]
e ha ammesso che occorre migliorare la gestione finanziaria a livello di controllo centrale. Egli non avrebbe mai messo in
discussione la responsabilità penale o disciplinare dei ricorrenti, ma avrebbe chiaramente invocato la «responsabilità politico‑amministrativa»
del sig. [OSCURATO:PERSONA].
b) Giudizio del Tribunale
299
In via preliminare, per quanto riguarda la censura dei ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha vigilato sulla riservatezza
delle indagini in occasione delle comunicazioni alle autorità giudiziarie nazionali, è sufficiente rilevare che, se pure,
ai sensi dell’art. 12, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 1073/1999, le istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza
delle indagini svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] e dei diritti legittimi delle persone interessate, tale disposizione non può essere tuttavia
interpretata nel senso che essa impone alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo generale di garantire che l’[OSCURATO:PERSONA], il quale svolge le proprie
indagini in piena autonomia, rispetti la riservatezza. Infatti, detta disposizione va letta insieme al comma precedente, secondo
cui il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] riferisce regolarmente alle istituzioni sui risultati delle indagini nel rispetto dei
medesimi principi. [OSCURATO:PERSONA], risulta dall’art. 12 del regolamento n. 1073/1999 che, qualora il direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia
comunicato alle istituzioni, [OSCURATO:PERSONA] inclusa, informazioni relative alle indagini, dette istituzioni devono garantire
la riservatezza delle informazioni trasmesse e i diritti legittimi degli interessati nel trattamento di tali informazioni.
300
Occorre quindi esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamento illecito divulgando essa stessa varie informazioni
nell’ambito delle indagini in questione.
Sul comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2003
301
I ricorrenti, riferendosi al comunicato stampa del 9 luglio 2003 (IP/03/979), fanno valere che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha divulgato
informazioni in violazione dell’obbligo di riservatezza ad essa incombente, nonché dei principi del contraddittorio e della
presunzione di innocenza.
302
Occorre citare detto comunicato stampa:
«[OSCURATO:PERSONA] prende provvedimenti a seguito di malversazioni finanziarie all’interno di [OSCURATO:PERSONA] ultime settimane, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha svolto una propria indagine all’interno [di [OSCURATO:PERSONA]]. Dai risultati preliminari
di tale inchiesta emerge chiaramente l’esistenza di carenze e irregolarità nel sistema di gestione di [OSCURATO:PERSONA]. Con tutto
il rispetto dovuto ai provvedimenti adottati in piena autonomia dall’[[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra affrontare
immediatamente tali preoccupanti questioni. Pertanto, in data odierna la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una serie di provvedimenti
intesi a risolvere i problemi più urgenti.
Il presidente della [OSCURATO:PERSONA] (…) ha dichiarato: “Attendiamo pazientemente il risultato dalle varie indagini in corso. Tuttavia,
le nostre stesse indagini ci inducono ad agire immediatamente e la [OSCURATO:PERSONA] intende accelerare i tempi. Adottiamo oggi
misure radicali e difficili, ma indispensabili. Quali che siano i fatti accaduti in passato, essi verranno esaminati e il
funzionamento di [OSCURATO:PERSONA] obbedirà alle regole e ai principi che la presente [OSCURATO:PERSONA] ha giurato di applicare”.
[OSCURATO:PERSONA] ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di tre propri funzionari. In via cautelativa, alcuni dirigenti
di [OSCURATO:PERSONA] saranno trasferiti e assegnati a funzioni di consigliere.
Qualora risultasse che un membro facente o che abbia fatto parte del personale di [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione del
regolamento finanziario e dello Statuto del personale, egli sarà sottoposto a procedimento disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] tiene
a sottolineare che le decisioni relative all’apertura di un procedimento disciplinare o al trasferimento di funzionari vengono
adottate nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.
(…)
[Dalle verifiche compiute dalla DG “Bilancio” sulle relazioni di revisione contabile redatte a seguito della revisione interna
di [OSCURATO:PERSONA]] emerge che sono state commesse alcune gravi violazioni del regolamento finanziario e che il seguito dato a vari
aspetti importanti delle relazioni di revisione contabile interna non è stato sufficientemente ampio e rigoroso e non è sfociato
in provvedimenti sostanziali.
(…)
I risultati del [SAI] hanno carattere preliminare e devono ancora essere confermati. Tuttavia, tali risultati e i primi indizi
inducono a ritenere che siano stati commessi gravi misfatti.
Si attende ancora la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA], prevista per la fine di giugno».
303
Secondo i ricorrenti, tale comunicato stampa costituisce una violazione dei loro diritti legittimi e lede il principio della
presunzione di innocenza.
304
Il Tribunale rileva che i ricorrenti non sono esplicitamente nominati in tale comunicato stampa. Tuttavia, dato che i loro
nomi erano già stati ampiamente diffusi, in particolare nel maggio 2003, in relazione all’esistenza di carenze e irregolarità
nel sistema di gestione all’interno di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun dubbio che tale comunicato stampa si riferisse ai ricorrenti.
305
Infatti, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso noto al pubblico i nomi dei ricorrenti con la dichiarazione su [OSCURATO:PERSONA] da essa
divulgata con il comunicato stampa del 19 maggio 2003 (IP/03/709) e che i ricorrenti hanno prodotto in risposta a un quesito
scritto del Tribunale. Secondo tale dichiarazione:
«Venerdì scorso è pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] una breve nota intermedia dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa a indagini in corso su presunte
irregolarità verificatesi in passato all’interno di [OSCURATO:PERSONA], le quali confermano che alcuni soggetti indagati potrebbero
chiamare in causa la responsabilità individuale di alcuni funzionari di alto livello. Tuttavia, tale nota non fornisce ancora
prove riguardo a soggetti precisi. Inoltre, i funzionari interessati non sono stati sentiti dall’[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] esaminerà tale situazione nella sua prossima riunione di mercoledì, nell’ottica di adottare tutti i provvedimenti
necessari per garantire una rapida conclusione delle indagini in corso e tutelare gli interessi finanziari della [OSCURATO:PERSONA],
nonché la reputazione dell’istituzione e dei suoi funzionari. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerà le richieste dei
sigg. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], direttore di [OSCURATO:PERSONA], di essere sollevati dal loro attuale
incarico a tutela degli interessi dell’istituzione e per poter essere in condizione di difendersi.
[OSCURATO:PERSONA] chiede all’[OSCURATO:PERSONA] di accelerare le indagini in corso e in particolare di dare ai funzionari ritenuti potenzialmente
implicati la possibilità di essere sentiti».
306
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente associato i nomi dei ricorrenti alle presunte irregolarità del caso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si è
verificato nuovamente il 21 maggio 2003, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un altro comunicato stampa, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]
prende provvedimenti per tutelare gli interessi dell’istituzione e del suo personale di fronte alle denunce relative a [OSCURATO:PERSONA]»
(IP/03/723), che i ricorrenti hanno prodotto in risposta a un quesito scritto del Tribunale e secondo cui:
«In data odierna la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la situazione creatasi in seguito ad alcune denunce concernenti l’Ufficio statistico
europeo, [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, essa ha adottato quattro provvedimenti diretti a tutelare gli interessi dell’istituzione
e del suo personale.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] accetta, su loro richiesta, di trasferire a nuove funzioni per la durata dell’indagine il direttore
generale di [OSCURATO:PERSONA] e il direttore di [OSCURATO:PERSONA]. Tali trasferimenti non costituiscono in alcun modo
un provvedimento disciplinare, ma vengono adottati a tutela degli interessi dell’istituzione e per dare agli interessati la
possibilità di difendersi dagli addebiti. A decorrere dalla data odierna le due persone sopra nominate vengono quindi temporaneamente
assegnate a funzioni di consigliere presso la direzione generale [“]Amministrazione[”]. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso di
nominare temporaneamente il sig. [V. A.], attuale direttore generale per la traduzione, direttore generale di [OSCURATO:PERSONA], al
fine di garantire la continuità della gestione di [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] rileva che [l’[OSCURATO:PERSONA]] intende presentare entro la fine di giugno dell’anno corrente una relazione sulla possibile
implicazione nelle indagini di funzionari della [OSCURATO:PERSONA].
In secondo luogo, vista la situazione creatasi intorno ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Byk, in particolare nei media, la [OSCURATO:PERSONA] ha
deciso di fornire loro assistenza per la tutela della loro reputazione e dei loro diritti di difesa.
In terzo luogo, essa ha incaricato la direzione generale [“]Bilancio[”] di analizzare le relazioni di revisione contabile
realizzate da [OSCURATO:PERSONA], per verificare [che], nei casi sottoposti alle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA], siano state effettivamente rispettate
le modalità previste dal regolamento finanziario.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento avviato dal Procuratore della Repubblica di
Parigi, al fine di tutelare gli interessi civili e finanziari dell’istituzione.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] sono ancora in corso e osserva che l’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, offrirà ai funzionari
potenzialmente interessati l’occasione di essere sentiti e, dall’altro, tenterà di portare a termine le indagini nel più breve
tempo possibile.
[OSCURATO:PERSONA] intende inoltre porre l’accento sul diritto di ogni persona alla presunzione di innocenza e ricorda che le
informazioni di cui essa dispone in questa fase non consentono di trarre conclusioni in ordine alla responsabilità di specifici
funzionari.
L’[OSCURATO:PERSONA] è stato creato precisamente per tutelare gli interessi finanziari delle [OSCURATO:PERSONA] e ne viene garantita l’autonomia operativa
e investigativa. [OSCURATO:PERSONA] rispetta le prerogative dell’[OSCURATO:PERSONA] e si astiene quindi dall’intraprendere iniziative di qualsiasi
tipo che possano pregiudicare il risultato delle sue indagini, di cui non anticipa le risultanze. Ciò significa tuttavia che
la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di trarre proprie conclusioni prima che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia terminato il suo lavoro e fornito una relazione».
307
[OSCURATO:PERSONA], tale comunicato stampa ha di nuovo chiaramente associato i nomi dei ricorrenti alle denunce relative al caso [OSCURATO:PERSONA].
308
Pertanto, tenuto conto del contesto e della pubblicità che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva già dato ai ricorrenti e alla loro
eventuale implicazione nelle malversazioni all’interno di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la divulgazione al pubblico della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 2003 di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di tre suoi funzionari poteva
rafforzare l’impressione che i ricorrenti potessero essere colpevoli, o quanto meno sospettati delle malversazioni oggetto
delle indagini sulla gestione dei programmi rientranti nella competenza di [OSCURATO:PERSONA]. Tale impressione non è fugata dalla precisazione
secondo cui «[l]a [OSCURATO:PERSONA] tiene a sottolineare che le decisioni relative all’apertura di un procedimento disciplinare
o al trasferimento dei funzionari vengono adottate nel rispetto del principio della presunzione di innocenza» (v., in tal
senso, sentenze del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/[OSCURATO:PERSONA], punto 145, e cause riunite T‑118/04 e
T‑134/04, Caló/[OSCURATO:PERSONA], punto 120).
309
Si deve rilevare che le modalità con cui era stata annunciata la decisione, del 9 luglio 2003, di avviare i procedimenti disciplinari,
avevano necessariamente suscitato nel pubblico, o quanto meno in una sua parte, l’impressione che i ricorrenti fossero implicati
nelle irregolarità commesse all’interno di [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze Clotuche/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 308 supra,
punto 219, e Caló/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 308 supra, punto 155).
310
A tale riguardo, si deve ricordare che, come si è rilevato supra, ai punti 210 e 211, il principio della presunzione di innocenza
esige che una persona accusata di un’infrazione sia considerata innocente fino a quando non ne sia stata dimostrata la colpevolezza
al di là di ogni ragionevole dubbio nel corso di un processo. Orbene, al momento della pubblicazione di tale comunicato stampa,
e a tutt’oggi, la colpevolezza dei ricorrenti non era e non è ancora stata provata.
311
Tuttavia, occorre anche ricordare che non si può impedire alle istituzioni di informare il pubblico sulle indagini in corso
(v. supra, punto 212). Orbene, nella specie non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] l’abbia fatto con tutta la discrezione
e la prudenza richieste, rispettando il giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti e quelli dell’istituzione. Infatti,
con la pubblicità che ha deciso di dare al caso [OSCURATO:PERSONA], pur prestando attenzione a non associare i nomi dei ricorrenti alle
malversazioni, essa non è rimasta entro i limiti di quanto giustificava l’interesse del servizio.
312
Pertanto, non si può accogliere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il comunicato stampa del 9 luglio 2003 appare particolarmente
prudente, misurato e attento alla tutela dei singoli, tenuto conto del contesto «segnato dalla comparsa di un innegabile clima
di tensione interistituzionale a seguito dell’esercizio di discarico 2001».
313
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], pubblicando tale comunicato stampa, ha violato il principio della presunzione di innocenza.
314
Come si è rilevato supra, al punto 209, detto principio conferisce diritti ai singoli. Si deve inoltre osservare che, nelle
circostanze del caso di specie, tale violazione dev’essere considerata sufficientemente qualificata, dato che la [OSCURATO:PERSONA]
non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo di rispettare la presunzione di innocenza ad
essa incombente.
Sui documenti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2003
315
I ricorrenti fanno valere che il 24 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto circolare presso il [OSCURATO:PERSONA] tre documenti che
li chiamavano in causa o esprimevano critiche nei loro confronti, documenti che non sarebbero stati loro previamente trasmessi
e sui quali essi non avrebbero quindi avuto occasione di formulare osservazioni.
316
Si tratta della «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse», redatta dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], della relazione
intitolata «Relazione della task‑force [OSCURATO:PERSONA] (TEFS) – Sintesi e conclusioni» e di una nota informativa concernente [OSCURATO:PERSONA],
basata sulla seconda relazione intermedia redatta dal SAI.
317
Per quanto concerne la «sintesi delle pratiche [OSCURATO:PERSONA] attualmente chiuse», essa è stata inviata al presidente della [OSCURATO:PERSONA]
dal direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Occorre sottolineare che i ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] solo il fatto di non avere
loro comunicato tale documento e di non averli sentiti prima della sua trasmissione. Orbene, è sufficiente rilevare che, poiché
non si tratta di un documento redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non era tenuta a sentire i ricorrenti prima di trasmetterlo
al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come risulta dai precedenti punti 33 e 35, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sentito i ricorrenti a giugno e luglio 2003,
quindi molto prima di redigere tale sintesi.
318
Per quanto riguarda poi i documenti della task‑force e del SAI in questione, i ricorrenti fanno valere che, anche se essi
non li chiamano in causa specificamente e individualmente, dato che il compito di tali organismi non era pronunciarsi formalmente
sull’esistenza di una frode o di chiamare in causa qualcuno individualmente, il semplice fatto che tali documenti sollevino
dubbi sulla regolarità di alcuni elementi constatati arreca loro pregiudizio.
319
A tale riguardo, il Tribunale rileva che il documento contenente la sintesi e le conclusioni della relazione della task‑force
non chiama direttamente in causa i ricorrenti. Infatti non si tratta di un atto recante pregiudizio e il principio del rispetto
della difesa non può quindi essere validamente invocato dai ricorrenti per criticare il fatto di non essere stati sentiti
prima della stesura di detta relazione. I ricorrenti non possono neppure lamentare un eventuale danno derivante dall’invio
del documento in questione al [OSCURATO:PERSONA].
320
Per quanto riguarda la nota informativa concernente [OSCURATO:PERSONA], basata sulla seconda relazione intermedia redatta dal SAI, neanch’essa
chiama direttamente in causa i ricorrenti. Secondo questi ultimi, tale documento presenta elementi pregiudizievoli in particolare
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], laddove fa riferimento alla mancanza di trasparenza e di comunicazione tra l’ex direttore generale di
[OSCURATO:PERSONA] e il membro della [OSCURATO:PERSONA] esercente la tutela. Inoltre, essi sottolineano che nel detto documento si rileva che
«la mancanza di controlli sulla gestione di tali fondi comporta il rischio di esporsi in modo inammissibile alle frodi e alle
irregolarità». Tuttavia, il Tribunale rileva che i ricorrenti omettono di citare la frase seguente, secondo cui, «[t]enuto
conto della natura della missione del SAI, [non è possibile] pronunciarsi su un’ipotesi di frode implicante un arricchimento
individuale». Si deve rilevare che tali elementi non bastano a dimostrare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere sentiti
in merito prima della stesura di detta relazione, né che la trasmissione di quest’ultima al [OSCURATO:PERSONA] abbia causato loro
un pregiudizio. In ogni caso, la relazione del SAI su cui si è fondata la nota in questione non era ancora la relazione finale.
Inoltre, non si può ritenere che si tratti di un atto recante pregiudizio.
321
Infine, i ricorrenti fanno valere nella replica che la divulgazione dei tre documenti in questione è avvenuta in violazione
dell’accordo quadro sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (allegato XIII del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]),
secondo cui queste due istituzioni devono rispettare, nell’ambito di qualsiasi informazione riservata, in particolare «i diritti
fondamentali della persona, compresi i diritti della difesa e della tutela della vita privata».
322
A tale riguardo, il Tribunale ritiene sufficiente constatare che si tratta di un motivo nuovo, introdotto in corso di causa,
che non si fonda su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Di conseguenza, esso va respinto in quanto
irricevibile, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
323
Ad abundantiam, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno minimamente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasmesso informazioni
riservate a destinatari diversi da quelli menzionati nel detto accordo quadro e che i documenti divulgati fossero accessibili
praticamente a tutti i parlamentari e perfino alla stampa.
324
Di conseguenza, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a sentire i ricorrenti prima di trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] i tre documenti
in questione, né a comunicarli loro prima di trasmetterli, si devono respingere le censure formulate dai ricorrenti a tale
riguardo.
Sul discorso del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2003
325
I ricorrenti fanno valere che il presidente della [OSCURATO:PERSONA], nel discorso pronunciato il 25 settembre 2003 dinanzi ai presidenti
dei gruppi parlamentari del [OSCURATO:PERSONA], ha formulato accuse estremamente gravi nei confronti dei ricorrenti e in particolare
del sig. [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non ha rispettato i loro diritti fondamentali.
326
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in tale discorso il suo presidente non ha accusato i ricorrenti delle irregolarità. Tuttavia, il Tribunale
rileva che l’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale discorso (v. supra, punti 297 e 298) non rispecchia la realtà.
È vero che, in tale discorso, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la mancanza di trasparenza e di comunicazione
tra il direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] e il membro della [OSCURATO:PERSONA] esercente la tutela. Tuttavia, egli ha lasciato intendere
che non vi fossero dubbi sul coinvolgimento nelle irregolarità del direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro funzionario
di alto livello.
327
Egli ha osservato ad esempio che, «[n]onostante le istruzioni impartite dalla precedente [OSCURATO:PERSONA] affinché si ritirasse
da tali organi (…), il direttore generale prosegue invece la collaborazione con tali entità in altre forme e con altre modalità»,
che «[si] sono quindi verificate derive» e che «[a]lcune relazioni di revisione contabile (…) sottolineavano infrazioni anche
gravi o molto gravi alle norme vigenti e che recavano pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione». Egli ha poi sottolineato
che i fatti sono apparsi alla [OSCURATO:PERSONA] «in tutta la loro gravità e portata nel maggio 2003, nella prima nota sostanziale
trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA] al segretario generale», che, «[o]ltre alla gravità dei fatti, l’elemento senza precedenti e più sconfortante
era il coinvolgimento dello stesso direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro funzionario di alto livello nel caso [OSCURATO:PERSONA]»
e che «[v]eniva meno un anello fondamentale», ossia «quello del legittimo affidamento riposto dagli organismi politici in
un direttore generale, il che gettava una luce del tutto diversa sull’intero fascicolo [OSCURATO:PERSONA] e richiedeva una rilettura
approfondita dell’intera cronologia degli eventi».
328
Egli ne ha dedotto, in particolare, che i fatti in questione «costituiscono, a parte il loro eventuale rilievo penale, un
catalogo di cattive pratiche, lassismo (…) perfino dilettantismo nella gestione e nel controllo, palesi irregolarità e rischi
di frode, se non frodi vere e proprie» e che «[t]utto ciò ricade sui vertici di [OSCURATO:PERSONA]».
329
Inoltre, per quanto riguarda la mancanza comunicazione tra il direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] e il membro della [OSCURATO:PERSONA]
esercente la tutela, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, a partire dal momento in cui il suo gabinetto ha ricevuto,
su sua richiesta, una «nota informativa» nel luglio 2002, a seguito della pubblicazione del comunicato con cui l’[OSCURATO:PERSONA] annunciava
la trasmissione alle autorità giudiziarie lussemburghesi dei fascicoli relativi a [OSCURATO:PERSONA], «il gabinetto disponeva di alcune
tessere del puzzle, insufficienti di per sé a innescare una reazione, in quanto mancava ancora l’elemento più importante»,
ossia la «chiamata in causa dello stesso direttore generale». Egli ha poi ammesso che «[c]iascuno può valutare, secondo la
propria cultura amministrativa, tale palese mancanza di comunicazione e quindi di reazione», o addirittura che «[q]ualcuno
potrebbe pensare che spettasse al gabinetto vigilare più attentamente e chiedere informazioni che il direttore generale non
gli forniva spontaneamente». Tuttavia, egli riteneva dal canto suo che si dovesse stabilire «[c]hi aveva interesse a dissimulare
la verità su fatti risalenti al passato» e che questi non era «[s]icuramente il [membro della [OSCURATO:PERSONA]]».
330
Si deve rilevare che da tali passaggi emerge chiaramente che il presidente della [OSCURATO:PERSONA], pur senza accusare in particolare
il sig. [OSCURATO:PERSONA] di essere responsabile delle irregolarità, gli ha contestato il fatto di avere permesso che tali irregolarità
si verificassero e ha rilevato che, a suo parere, tale responsabilità era assolutamente indubbia. Lo ha inoltre accusato in
modo abbastanza diretto di avere celato la verità sui fatti in questione. Ha poi menzionato un «altro funzionario di alto
livello» in relazione al caso [OSCURATO:PERSONA], il che non lascia alcuna dubbio sull’identità del sig. Byk, il cui nome era già stato
divulgato pubblicamente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].
331
Si deve quindi ritenere che, con tale discorso, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] non abbia rispettato pienamente i diritti
fondamentali dei ricorrenti e in particolare il principio della presunzione di innocenza, dato che le dichiarazioni contenute
in tale discorso, come quella secondo cui «[t]utto ciò ricade sui vertici di [OSCURATO:PERSONA]» e il «coinvolgimento del direttore
generale di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro funzionario di alto livello», rispecchiano la sensazione che i ricorrenti siano responsabili
delle irregolarità menzionate. Tale comportamento costituisce una violazione sufficientemente qualificata del detto principio,
che conferisce diritti ai singoli.
332
Risulta da quanto precede che con il comunicato stampa del 9 luglio 2003 e con il discorso pronunciato dal suo presidente
il 25 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso violazioni del principio della presunzione di innocenza sufficientemente qualificate
per far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
2. Sui procedimenti disciplinari
a) Argomenti delle parti
333
I ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto un comportamento contraddittorio. Infatti, essa avrebbe deciso di avviare
procedimenti disciplinari per poi sospenderli immediatamente in attesa dei risultati delle indagini amministrative che aveva
avviato, atteggiamento ancor meno comprensibile se si considera che l’avvio dei procedimenti disciplinari si fondava su fatti
che non sarebbero diversi dal contesto in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di accordare la propria assistenza ai ricorrenti.
I ricorrenti rilevano che il fatto che sia stata presentata una denuncia penale non osta a che l’istituzione prosegua il procedimento
disciplinare, in quanto non si può infliggere un’eventuale sanzione disciplinare prima che sia terminato il procedimento penale
dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.
334
Secondo i ricorrenti, avviare un procedimento disciplinare prima della fine delle indagini interne non ha alcun senso ed è
contrario al principio di buona gestione e sana amministrazione. Infatti, in virtù delle disposizioni generali d’attuazione
concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari, pubblicate sulle
Informazioni amministrative
del 30 giugno 2004, n. 86‑2004, il direttore generale dell’amministrazione e del personale avvia il procedimento disciplinare
dopo la relazione dell’Ufficio di indagine e di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] (IDOC) o, se del caso, direttamente dopo la relazione
dell’[OSCURATO:PERSONA].
335
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], avviando il 9 luglio 2003 indagini multiple e parallele e avviando i procedimenti disciplinari,
avrebbe agito in preda al panico per «placare gli animi», come emergerebbe dalle affermazioni formulate dal presidente del
comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] durante l’intervento del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della riunione
del comitato di vigilanza del 3 settembre 2003. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto attendere la conclusione delle indagini
interne che aveva disposto e quella dei lavori dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché l’inizio dei lavori, non ancora avviati, dell’IDOC e le relative
risultanze, prima di pronunciarsi sulla questione dell’apertura di un procedimento disciplinare a carico dei ricorrenti.
336
I ricorrenti fanno valere che la decisione di avviare i procedimenti disciplinari, anche se non costituisce un atto recante
pregiudizio, è però tale da cagionare un danno in ragione del carattere infamante che tale decisione necessariamente riveste.
337
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione di avviare un procedimento disciplinare è solo una fase procedurale preparatoria,
che non pregiudica la posizione definitiva dell’amministrazione e che pertanto non può essere considerata un atto recante
pregiudizio. Inoltre, i ricorrenti non dimostrerebbero l’illegittimità degli atti compiuti dall’APN, mentre le censure formulate
dall’APN a sostegno dell’avvio dei procedimenti disciplinari sarebbero state corroborate da varie relazioni e dalle informazioni
trasmesse dall’[OSCURATO:PERSONA] con le note del 3 e 19 aprile 2003.
338
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], era opportuno sospendere i procedimenti disciplinari a carico dei ricorrenti per evitare eventuali
interferenze fra tali procedimenti e i procedimenti penali già avviati su fatti analoghi, tanto più che le autorità giudiziarie
nazionali possono avvalersi di mezzi investigativi di cui le autorità amministrative non dispongono.
b) Giudizio del Tribunale
339
I ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di avere deciso di avviare procedimenti disciplinari e di averli immediatamente
sospesi in attesa dei risultati delle indagini e, dall’altro, di avere avviato i procedimenti disciplinari prima della conclusione
delle indagini interne.
340
In via preliminare, il Tribunale ricorda che la decisione dell’APN di avviare un procedimento disciplinare è solo una fase
preparatoria del procedimento. Essa non pregiudica la posizione definitiva dell’amministrazione e pertanto non può essere
considerata un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 91 dello Statuto. Di conseguenza, detta decisione può essere impugnata
solo indirettamente nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione disciplinare finale che arrechi pregiudizio al
funzionario (sentenza del Tribunale 13 marzo 2003, causa T‑166/02, Pessoa e Costa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑89 e II‑471,
punto 37).
341
Per quanto riguarda, anzitutto, il fatto che i procedimenti disciplinari sono stati sospesi, si deve ricordare che l’art. 88,
quinto comma, dello Statuto prevede che, «quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti,
la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria».
Risulta da tale disposizione che è fatto divieto all’APN di regolare definitivamente, sul piano disciplinare, la posizione
del funzionario interessato pronunciandosi su fatti costituenti l’oggetto di un procedimento penale concomitante, fino a che
non sia passata in giudicato la decisione emessa dall’organo giurisdizionale penale investito della cognizione di tali fatti
(sentenza Pessoa e Costa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 340 supra, punto 45). Pertanto, l’art. 88, quinto comma, dello Statuto
non conferisce un potere discrezionale all’APN incaricata di regolare definitivamente la situazione di un funzionario nei
cui confronti sia stato avviato un procedimento disciplinare, a differenza dell’art. 7, secondo comma, dell’allegato IX dello
Statuto, in forza del quale il consiglio di disciplina, nel caso in cui i fatti addebitati siano oggetto di azione promossa
dinanzi a un giudice penale, può decidere di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non verrà emessa la
decisione dell’autorità giudiziaria (sentenze del Tribunale 19 marzo 1998, causa T‑74/96, Tzoanos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑129
e II‑343, punti 32 e 33, e 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1669, punto 59).
342
Si deve precisare che l’art. 88, quinto comma, dello Statuto risponde a una duplice ratio. Da un lato, tale articolo soddisfa
l’esigenza di non incidere sulla posizione del funzionario interessato nell’ambito di azioni penali che vengano avviate nei
suoi confronti in relazione a fatti che sono del resto oggetto di un procedimento disciplinare in seno alla sua istituzione
di appartenenza (sentenza Tzoanos/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 341 supra, punto 34). Dall’altro, la sospensione del procedimento
disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale consente di prendere in considerazione, nell’ambito del detto
procedimento disciplinare, constatazioni di fatto operate dal giudice penale, una volta che la decisione di quest’ultimo sia
passata in giudicato. A tale riguardo si deve ricordare che l’art. 88, quinto comma, dello Statuto sancisce il principio secondo
cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», il che si giustifica in particolare con il fatto che i
giudici penali nazionali dispongono di poteri di indagine più ampi rispetto a quelli dell’APN (sentenza del Tribunale 21 novembre
2000, causa T‑23/00, A/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1211, punto 37). Pertanto, nel caso in cui i medesimi fatti
possano configurare un illecito penale e una violazione degli obblighi statutari incombenti al funzionario, l’amministrazione
è vincolata dagli accertamenti fattuali compiuti dal giudice penale nell’ambito del procedimento. Una volta che quest’ultimo
abbia accertato l’esistenza dei fatti in questione nella fattispecie, l’amministrazione può procedere in seguito alla loro
qualificazione giuridica alla luce della nozione di illecito disciplinare, verificando in particolare se essi costituiscano
violazioni degli obblighi statutari (sentenza François/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 341 supra, punto 75).
343
Pertanto, nel caso di specie, essendo pacifico che i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei ricorrenti vertevano,
almeno in parte, sui medesimi fatti oggetto delle azioni penali, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pronunciarsi in via definitiva
sulla posizione dei ricorrenti sul piano disciplinare fino a che non fosse passata in giudicato la decisione dei giudici penali
(v., in tal senso, sentenza François/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 341 supra, punto 73).
344
Pertanto, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere sospeso i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei ricorrenti;
anzi, essa era tenuta a sospenderli.
345
Per quanto riguarda, poi, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato i procedimenti disciplinari prima della conclusione delle
indagini interne, è vero che, in virtù dell’art. 4, n. 2, delle disposizioni generali di attuazione concernenti le indagini
amministrative e i procedimenti disciplinari, cui i ricorrenti si richiamano:
«Prima di avviare l’indagine, il direttore generale del personale e dell’amministrazione consulta l’[[OSCURATO:PERSONA]] per accertarsi
che quest’ultimo non proceda a un’indagine di propria iniziativa e non abbia intenzione di farlo. Fintantoché è in corso un’indagine
dell’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento n. 1073/1999, non sarà avviata alcuna indagine amministrativa ai sensi del paragrafo precedente
vertente sui medesimi fatti».
346
Pertanto, in virtù di tale disposizione non può avviarsi un procedimento disciplinare fintantoché sia ancora in corso l’indagine
dell’[OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fatti. Orbene, tale decisione non era ancora applicabile al momento dell’adozione delle decisioni di
avviare i procedimenti disciplinari, il 9 luglio 2003. A quella data, la disposizione applicabile era l’art. 5, n. 2, della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002, C (2002) 540, concernente le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari,
secondo cui:
«Prima di avviare l’indagine il direttore generale del personale e dell’amministrazione consulta l’[[OSCURATO:PERSONA]] per accertarsi che
quest’ultimo non proceda ad un’indagine di propria iniziativa e non abbia intenzione di farlo».
347
Anche se tale disposizione non vietava espressamente di avviare il procedimento disciplinare prima della conclusione dell’indagine
dell’[OSCURATO:PERSONA] sui medesimi fatti, occorre domandarsi quale utilità avrebbe tale disposizione se non dovesse essere interpretata
in tal senso. Infatti, prevedendosi l’obbligo del direttore generale del personale e dell’amministrazione di accertarsi che
l’[OSCURATO:PERSONA] non procedesse a un’indagine di propria iniziativa e non avesse intenzione di farlo, si intendeva dire che, se così
fosse stato, non si poteva ancora avviare un’indagine disciplinare.
348
Inoltre, l’art. 5, n. 7, della decisione C (2002) 540 prevedeva che, «[q]uando l’APN riceve una relazione di indagine dall’[OSCURATO:PERSONA],
la esamina, se occorre, per un periodo minimo di due settimane e, qualora lo ritenga utile, chiede all’[OSCURATO:PERSONA] di integrare la
relazione o di procedere a un’indagine amministrativa supplementare». Pertanto, è sulla base di tale relazione di indagine
dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’APN adottava la decisione di procedere eventualmente a un’indagine amministrativa e, se del caso, all’apertura
di un procedimento disciplinare.
349
Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 1073/1999, le istituzioni danno alle indagini
interne dell’[OSCURATO:PERSONA] il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario.
350
Si deve quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto adottare una decisione in merito all’avvio dei procedimenti
disciplinari il 9 luglio 2003, data in cui le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] vertenti sui medesimi fatti non si erano ancora concluse.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere tale decisione solo dopo il 25 settembre 2003, una volta ricevute le relazioni finali
di indagine.
351
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le norme che regolano il procedimento disciplinare e vietano di avviare detto procedimento
prima della conclusione delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA].
352
Si deve rilevare che lo scopo perseguito da tali norme consiste, in particolare, nel tutelare il funzionario interessato garantendo
che l’APN avvii il procedimento disciplinare solo qualora disponga di elementi precisi e pertinenti, in particolare a sua
difesa, raccolti durante l’indagine condotta dall’[OSCURATO:PERSONA], che può avvalersi di ampi mezzi investigativi. Pertanto, le norme
che disciplinano il procedimento disciplinare sopra ricordate costituiscono norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli.
353
Occorre inoltre rilevare che si tratta di una violazione sufficientemente qualificata di tali norme, dato che la [OSCURATO:PERSONA]
non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo ad essa incombente di rispettare le norme relative
al procedimento disciplinare. Del resto, risulta dagli atti che non è del tutto escluso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato tali
procedimenti disciplinari per «placare gli animi», come sostengono i ricorrenti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], procedendo all’apertura
dei procedimenti disciplinari prima della conclusione delle indagini, non ha tenuto sufficientemente conto degli interessi
dei ricorrenti.
3. Sulle diverse indagini della [OSCURATO:PERSONA] e sul loro svolgimento
a) Argomenti delle parti
354
I ricorrenti fanno valere che i loro diritti fondamentali potrebbero essere stati lesi dall’istituzione della task‑force,
dato che quest’ultima era composta da funzionari non appartenenti all’[OSCURATO:PERSONA] e quindi non soggetti alle norme rigorose imposte
ai funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] in termini di procura, mandato e riservatezza ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1073/1999, e
ciò nonostante il fatto che la task‑force fosse stata posta, il 23 luglio 2003, sotto la diretta autorità del direttore generale
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di rafforzare gli effettivi dell’[OSCURATO:PERSONA] di 20 unità per il fascicolo [OSCURATO:PERSONA],
non sarebbero state note le articolazioni fra questi due gruppi di lavoro.
355
Secondo i ricorrenti, la confusione creatasi nei procedimenti va imputata alla pluralità di indagini amministrative. Infatti,
sarebbero state condotte almeno otto indagini, in parallelo, sul fascicolo [OSCURATO:PERSONA]: almeno cinque indagini dell’[OSCURATO:PERSONA], un’indagine
del SAI, una della task‑force e una della direzione generale (DG) «Bilancio» della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero inoltre state adite
due autorità giudiziarie nazionali. L’esistenza delle varie indagini, le loro modalità e le sovrapposizioni avrebbero sollevato
molteplici dubbi, quali la proporzionalità delle indagini rispetto ai costi.
356
La lettera del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2003 non fugherebbe i loro dubbi al riguardo. I ricorrenti
osservano che la missione della task‑force è consistita, fino al 23 luglio 2003, nell’occuparsi degli aspetti interni ed esterni
delle indagini condotte dall’[OSCURATO:PERSONA] e nell’avviare un’indagine amministrativa allo scopo di valutare le responsabilità del personale
per le irregolarità finanziarie. Nella relazione 24 settembre 2003, intitolata «Relazione della task‑force [OSCURATO:PERSONA] (TFES)
– Sintesi e conclusioni», quest’ultima avrebbe sottolineato una serie di problemi e di dubbi che riguarderebbero effettivamente
i ricorrenti, e in ogni caso il sig. [OSCURATO:PERSONA].
357
I ricorrenti fanno valere che il fatto che il personale dell’IDOC sia stato messo a disposizione della task‑force non è casuale
né privo di conseguenze sull’indagine amministrativa che l’IDOC avrebbe potuto essere chiamata a svolgere sul fascicolo [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, dato che la task‑force avrebbe necessariamente esaminato le questioni che riguardavano i ricorrenti e da cui sarebbe
potuto emergere un loro coinvolgimento personale, sembrerebbe che l’IDOC abbia svolto un’indagine al di fuori del suo quadro
organico.
358
Inoltre, i ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione. Infatti, essi non
sarebbero mai stati sentiti nell’ambito delle numerose indagini avviate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stata loro offerta solo
la possibilità di formulare osservazioni sulla relazione della DG «Bilancio» di giugno 2003.
359
Tale comportamento dimostrerebbe una cronica mancanza di comunicazione e di trasparenza riguardo a [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti
si domandano perché il controllore finanziario non abbia mai interpellato [OSCURATO:PERSONA] per chiedere spiegazioni o uno scambio
di vedute a seguito della trasmissione della relazione di revisione [OSCURATO:PERSONA] e perché si sia rivolto direttamente all’[OSCURATO:PERSONA]
in termini particolarmente allarmanti. Il controllore finanziario non avrebbe conservato per [OSCURATO:PERSONA] alcuna copia della propria
nota all’[OSCURATO:PERSONA] del 2 marzo 2000, e questo contrariamente alle raccomandazioni contenute in detta nota. Esso non avrebbe neppure
mai interpellato [OSCURATO:PERSONA] in merito alle eventuali carenze dei meccanismi di gestione o di controllo, mentre lo stesso controllore
finanziario, il SAI e la DG «Bilancio» avrebbero formulato tali contestazioni nel 2003. Se dette contestazioni fossero state
fondate e vi fossero stati motivi per muovere le gravi accuse formulate e rese pubbliche dal presidente della [OSCURATO:PERSONA],
i menzionati servizi avrebbero dovuto rivolgersi al membro della [OSCURATO:PERSONA] interessato. Essi sarebbero invece rimasti inattivi
per vari anni. Secondo i ricorrenti, nulla può giustificare la persistente inerzia della [OSCURATO:PERSONA].
360
Inoltre, i ricorrenti fanno riferimento a due interrogazioni parlamentari sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA] nel luglio e nell’ottobre
2003, che evidenziano le perplessità suscitate dal comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] nel caso [OSCURATO:PERSONA], anche
riguardo alla legittimità delle decisioni adottate. Essi affermano inoltre che la stampa ha potuto misurare i «guasti» causati
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA].
361
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, per quanto riguarda la creazione della task‑force, che il suo segretario generale ha fornito ai
ricorrenti ampie spiegazioni su questo punto nella sua lettera 10 ottobre 2003. Inoltre, dalla relazione della task‑force
del 24 settembre 2003 risulterebbe chiaramente che quest’ultima ha concentrato i propri lavori sulle carenze sistemiche e
non ha formulato conclusioni su singole persone. L’assegnazione di membri dell’IDOC alla task‑force sarebbe stata effettuata
ad hoc, per ampliare la gamma di competenze della stessa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale assegnazione era possibile in quanto
le attività della task‑force non rientravano nell’ambito di applicazione della decisione C (2002) 540, ma perseguivano uno
scopo diverso da quello delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, ossia individuare carenze sistemiche.
362
In ogni caso, i ricorrenti non potrebbero giudicare l’opportunità del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di procedere alle
indagini interne dirette a fare a chiarezza su tutte le attività di [OSCURATO:PERSONA], dato che tali diverse indagini non avrebbero
leso i loro diritti individuali.
363
Per quanto riguarda il diritto di essere sentiti, gli stessi ricorrenti ammetterebbero di avere avuto la possibilità di formulare
osservazioni sulla relazione della DG «Bilancio» del giugno 2003.
364
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che non le compete, in questa fase, rispondere ad affermazioni riguardanti in particolare il
contenuto delle accuse che l’hanno indotta ad avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei ricorrenti. Gli argomenti
dei ricorrenti diretti a dimostrare l’infondatezza delle censure formulate nei loro confronti andrebbero esaminati solo nell’ambito
di tali procedimenti, nel rispetto dei diritti della difesa.
b) Giudizio del Tribunale
365
In primo luogo, per quanto riguarda la creazione della task‑force, è sufficiente constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato
concretamente in quale modo la semplice creazione della task‑force avrebbe violato i loro diritti fondamentali e in quale
modo l’eventuale carattere inopportuno della sua creazione avrebbe leso direttamente i loro diritti. Tale argomento va quindi
respinto.
366
In secondo luogo, per quanto riguarda la pluralità delle indagini, è del pari sufficiente constatare che i ricorrenti non
hanno dimostrato concretamente in quale modo la semplice apertura e l’esistenza di tali diverse indagini avrebbero configurato
una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce loro diritti. Quand’anche tale confusione
corrispondesse alla realtà, non spetterebbe ai ricorrenti valutare l’opportunità del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso
di procedere alle indagini interne dirette a far luce su tutte le attività di [OSCURATO:PERSONA], come ha osservato la stessa [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, la questione relativa alla proporzionalità delle indagini rispetto ai costi non rientra nell’ambito di applicazione
di alcuna norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti relativi alla
pluralità delle indagini.
367
In terzo luogo, per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di buona amministrazione inerente al fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai sentito i ricorrenti nel corso delle numerose indagini da essa avviate, è sufficiente constatare
che il diritto dei ricorrenti di essere sentiti è già stato esaminato in precedenza, in sede di esame degli argomenti concreti
dedotti a tale riguardo. Occorre solo ricordare che, poiché non si tratta di atti della [OSCURATO:PERSONA] recanti pregiudizio ai
ricorrenti, questi ultimi non possono validamente invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa per criticare
il fatto di non essere stati sentiti prima che fossero redatte note o relazioni nell’ambito delle diverse indagini.
368
Infine, per quanto riguarda le altre critiche generiche formulate in merito al comportamento della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente
constatare che, anche in questo caso, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata
di una norma giuridica che conferisce loro diritti.
4. Sul diniego di accesso ai documenti
a) Argomenti delle parti
369
I ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di comunicare loro i documenti in suo possesso provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA],
violando in tal modo il loro diritto fondamentale di accesso ai documenti, sancito dall’art. 255 CE, dall’art. 41 della [OSCURATO:PERSONA]
e dal regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai
documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43).
370
I ricorrenti si riferiscono ai loro ricorsi proposti in forza del regolamento n. 1049/2001 nell’ambito delle cause riunite
T‑391/03 e T‑70/04. Sottolineano tuttavia che la censura mossa nel quadro nel presente ricorso è indipendente dal regolamento
n. 1049/2001, in quanto riguarda il loro interesse personale, a prescindere dal diritto di accesso di ogni cittadino ai documenti
della [OSCURATO:PERSONA]. Essi avrebbero un interesse del tutto peculiare a ottenere la comunicazione di documenti in possesso della
[OSCURATO:PERSONA] e provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA], vista la loro situazione personale nell’ambito del caso [OSCURATO:PERSONA].
371
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di comunicare la lettera e la nota del 19 marzo 2003 inviate alle autorità
giudiziarie francesi, giustificando tale rifiuto, nella lettera 10 ottobre 2003, con la circostanza che esse erano parte integrante
di un procedimento di indagine a livello nazionale. Orbene, si tratterebbe di documenti fondamentali ai fini di tale pratica,
che consentirebbero ai ricorrenti di valutare e contestare la regolarità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e del suo servizio
amministrativo, l’[OSCURATO:PERSONA], e di difendere i propri diritti.
372
[OSCURATO:PERSONA] si limita a menzionare il fatto che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi nelle cause riunite T‑391/03 e T‑70/04
sul fondamento del regolamento n. 1049/2001 e a sottolineare che la loro richiesta di accesso e il rigetto della stessa rientravano
nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
b) Giudizio del Tribunale
373
La domanda dei ricorrenti, laddove essi invocano l’accesso ai documenti sulla base del regolamento n. 1049/2001, non rientra
nell’ambito del presente procedimento, dato che tale domanda è già stata esaminata nella sentenza del Tribunale 6 luglio 2006,
cause riunite T‑391/03 e T‑70/04, [OSCURATO:PERSONA] e Byk/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2023).
374
Inoltre, per quanto riguarda l’interesse particolare invocato dai ricorrenti, è sufficiente rilevare che, nel corso del presente
procedimento, essi hanno avuto accesso alla lettera e alla nota del 19 marzo 2003 trasmesse alle autorità giudiziarie francesi
e, pertanto, hanno potuto utilmente tutelare i loro diritti. Del pari, essi hanno avuto accesso, in udienza, alla nota dell’[OSCURATO:PERSONA]
del 16 maggio 2003, cui si fa riferimento nel comunicato stampa del 19 maggio 2003, e hanno potuto utilmente tutelare i loro
diritti.
375
Pertanto, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di accesso ai documenti dell’[OSCURATO:PERSONA] in possesso della [OSCURATO:PERSONA].
376
Risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso vari atti illeciti che potrebbero far sorgere la responsabilità della
[OSCURATO:PERSONA]. Tali atti consistono nella pubblicazione del comunicato stampa del 9 luglio 2003, nel discorso del suo presidente
del 25 settembre 2003 e nell’avvio di procedimenti disciplinari prima della conclusione delle indagini.
377
Occorre quindi esaminare la realtà dei danni asseriti e l’esistenza di un nesso di causalità tra gli illeciti constatati dal
Tribunale e i danni subiti.
C –
Sul danno e il nesso di causalità
378
Visto il legame particolarmente stretto esistente, nelle circostanze del caso di specie, tra la questione se i ricorrenti
abbiano subito un danno risarcibile e quella del nesso di causalità tra gli illeciti constatati e l’asserito danno, occorre
esaminare le due questioni congiuntamente.
1. Argomenti delle parti
a) Sul danno morale
379
I ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la loro reputazione professionale, che era riconosciuta e apprezzata da tutti, sia
in [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] che al di fuori di tale istituzione, «è stata pubblicamente e gravemente offesa». I ricorrenti,
senza preavviso e senza essere sentiti, sarebbero «stati vilipesi, in un’avventata reazione di difesa» che sarebbe indegna
dei vertici istituzionali. Inoltre, i violenti attacchi condotti da una certa stampa tedesca contro i ricorrenti, che riportava
affermazioni totalmente estranee alla realtà dei fatti formulate all’interno del [OSCURATO:PERSONA] e da alcuni funzionari, avrebbero
obbligato i ricorrenti a sporgere denuncia per diffamazione il 21 maggio 2003.
380
I ricorrenti lamentano quindi un rifiuto da parte del loro ambiente professionale e un’irrimediabile lesione della loro reputazione.
Essi avrebbero subito un vero e proprio «“linciaggio” professionale». A tale riguardo, i ricorrenti si riferiscono all’intervento
svolto dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA] il 3 settembre 2003.
381
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], collocato a riposo nel marzo 2004, avrebbe subito una completa e brutale interruzione di qualsiasi contatto
con i suoi collaboratori, i suoi partner e il suo ambiente professionale. Nei suoi confronti sarebbero state proferite «maldicenze»
in modo aggressivo e ingiusto.
382
Quanto al sig. Byk, benché fosse stato considerato dalla commissione di selezione il più idoneo a ricoprire il posto di direttore
di [OSCURATO:PERSONA], per il quale si era proposto a seguito della riorganizzazione dello stesso, egli non avrebbe potuto essere nominato
a causa del procedimento avviato contro di lui. Trasferito alla DG «Personale e amministrazione», egli avrebbe dovuto abbandonare
qualsiasi prospettiva e speranza di ritrovare in futuro un’occupazione corrispondente alla sua specializzazione e alla sua
esperienza. Le accuse infondate, diffuse sulla stampa, sarebbero causa di un’immensa sofferenza e di un incontestabile stato
di angoscia.
383
Inoltre, i ricorrenti lamentano gravi conseguenze sulla loro vita privata e sociale. I loro familiari si sarebbero interrogati
sull’argomento. Per di più, lo stato di salute dei ricorrenti ne avrebbe sofferto e il sig. Byk sarebbe stato vittima di un
attacco cerebrale, che potrebbe essere dovuto all’ansia e alla tensione nervosa causategli dal caso [OSCURATO:PERSONA]. Essi ritengono
di essere stati vittime e capri espiatori di un gioco politico che si sarebbe svolto intorno a loro e che essi avrebbero ampiamente
subito rispettando il proprio dovere di riservatezza.
384
Per quanto riguarda la valutazione del danno morale, i ricorrenti lo quantificano provvisoriamente in EUR 800 000, cifra che
sarebbe commisurata alla gravità degli illeciti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] e alle conseguenze che tali illeciti
avrebbero avuto sul loro stato di salute fisica e mentale. Tale importo dovrebbe essere ripartito in parti uguali tra i ricorrenti,
poiché essi avrebbero subito i medesimi illeciti, alle stesse condizioni, e le conseguenze sul loro stato di salute, ancorché
leggermente diverse, dovrebbero essere ritenute equivalenti.
385
Secondo i ricorrenti, se la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] avessero reagito fin dalla trasmissione delle relazioni di revisione contabile
interna effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nel 2000, per le pratiche in questione, e se in quel momento si fosse avviato un dialogo,
il caso [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai esistito e nessuno sarebbe stato attaccato ingiustamente. La mancata reazione della [OSCURATO:PERSONA]
e dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe in gran parte la causa della piega presa successivamente dagli eventi e delle accuse ingiustificate rivolte
ai ricorrenti.
386
I ricorrenti sottolineano che essi sono colpevoli agli occhi di tutti, anche se l’indagine penale riguardante il sig. Byk
è ancora in corso a Parigi e i procedimenti disciplinari rimangono aperti. Una pubblica condanna senza giudizio e senza una
vera indagine preliminare configurerebbe un grave illecito e causerebbe un pesante danno morale, che aumenterebbe con il persistere
dello stato di sofferenza. Tale condanna pubblica potrebbe anche incidere sull’esito delle indagini dinanzi alle autorità
giudiziarie francesi.
387
[OSCURATO:PERSONA] non nega che la situazione vissuta dai ricorrenti possa costituire un danno morale. Tuttavia, essa non comprende
in quale modo l’eventuale danno sia stato quantificato in EUR 800 000, né quale parte di tale somma spetterebbe a ciascuno
di essi, e su quale base.
b) Sul danno materiale
388
I ricorrenti fanno valere che il danno materiale consiste sostanzialmente nelle spese elevate che essi hanno dovuto sostenere
per tutelare i propri diritti a partire dalla data (maggio 2003) in cui sono venuti a conoscenza delle accuse mosse nei loro
confronti.
389
Essi quantificano il danno materiale in EUR 200 000, in via provvisionale e con riserva di maggiorazione. Il danno in questione
potrebbe essere ridotto nel caso in cui il Tribunale dovesse decidere di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tutte le
spese.
390
Nella replica, i ricorrenti precisano che il danno materiale non consiste solo nel rimborso delle spese legali. Infatti, resterebbero
a loro carico spese ingenti non coperte dalla condanna alle spese, quali le spese di trasporto per i numerosi spostamenti
che essi avrebbero dovuto effettuare fra Nizza e Lussemburgo o Bruxelles fin dall’inizio del procedimento nel maggio del 2003.
Inoltre, a partire da tale data i ricorrenti avrebbero dovuto difendersi e fare ricorso all’assistenza dei loro avvocati,
dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e nell’intero procedimento precontenzioso di domanda e di reclamo, e tali spese non sarebbero coperte dalle
spese di giudizio. Per di più, vi sarebbero spese supplementari inerenti alle indagini svolte in Francia, per gli spostamenti
e gli onorari dei legali francesi. I ricorrenti menzionano inoltre il loro ricorso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
391
Su richiesta del Tribunale, i ricorrenti sono disponibili a precisare gli elementi costitutivi del danno materiale subito,
ad esclusione delle spese di giudizio.
392
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i ricorrenti non hanno dimostrato alcun danno materiale. Le spese che avrebbero sostenuto per
la loro difesa non costituirebbero un danno materiale, ma spese. Essi non potrebbero ottenere il rimborso della parte di spese
che sarebbe non recuperabile, in quanto risultante da spese sopportate nella fase precontenziosa, qualificandola come danno
materiale.
c) Sul nesso di causalità
393
I ricorrenti fanno valere che tutti i danni subiti traggono origine direttamente dal comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA],
dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli altri servizi. Essi sarebbero stati gravemente danneggiati, ad esempio, dall’imprevedibilità degli attacchi
di cui sarebbero stati oggetto, dalla loro colpevolizzazione, senza una previa indagine e senza rispetto per i diritti della
difesa, da parte delle autorità giudiziarie francesi, dalla mancanza di previa audizione, dalle fughe di notizie orchestrate
intenzionalmente e dirette ad arrecare loro pregiudizio, nonché dall’apertura di procedimenti disciplinari, immediatamente
sospesi, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di «salvare la faccia» di fronte al [OSCURATO:PERSONA].
394
I ricorrenti sottolineano che, se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse agito in modo illegittimo, i ricorrenti non sarebbero stati chiamati
in causa e la loro reputazione non sarebbe stata distrutta pubblicamente. Essi non sarebbero stati «scaricati» dal loro ambiente
di lavoro e dichiarati responsabili di azioni indegne dal presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il caso [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe
esistito. Il «pasticcio istituzionale» che avrebbe dovuto portare a una condanna della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto evitare
solo con una manovra di questo tipo, consistente nel colpevolizzare i ricorrenti. Inoltre, le accuse pubbliche potrebbero
compromettere le indagini a carico del sig. Byk condotte dalle autorità giudiziarie francesi.
395
Infine, i ricorrenti si chiedono quale altra origine potrebbe avere il danno da essi subito, se non il modo in cui sono stati
trattati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Si chiedono come possa la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ammettere l’esistenza di un effettivo
danno morale e, dall’altro, negare il nesso di causalità tra il sorgere del danno e gli illeciti da essa commessi.
396
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i ricorrenti non hanno fornito la prova del nesso di causalità. La causa diretta del danno subito
dai ricorrenti risiederebbe nelle fughe di notizie sulla stampa, ma essi non produrrebbero alcun elemento atto a dimostrare
che tali fughe di notizie siano attribuibili alla [OSCURATO:PERSONA] o all’[OSCURATO:PERSONA].
2. Giudizio del Tribunale
397
Si deve preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un danno, per essere risarcibile, deve derivare
in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76,
167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, punto 21; sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 93 supra, punto 55; 25 giugno 1997, causa T‑7/96, Perillo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1061,
punto 41, e 27 giugno 2000, causa T‑72/99, Meyer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2521, punto 49). Risulta inoltre da una giurisprudenza
costante che spetta al ricorrente fornire la prova del nesso di causalità ex art. 288, secondo comma, CE (v., in tal senso,
sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause riunite C‑363/88 e C‑364/88, Finsider e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 25;
sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑168/94, Blackspur e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2627, punto 40,
e 30 settembre 1998, causa T‑149/96, Coldiretti e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3841, punto 101).
398
A tale riguardo, si deve ricordare che gli atti illeciti dell’[OSCURATO:PERSONA] idonei a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] consistono
nella trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi senza avere sentito i ricorrenti
e il proprio comitato di vigilanza, nonché nelle fughe di notizie relative alla trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità giudiziarie francesi (v. supra, punto 285); gli atti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] idonei a far sorgere la responsabilità
della [OSCURATO:PERSONA] consistono nella pubblicazione del comunicato stampa del 9 luglio 2003 e nel discorso del suo presidente del
25 settembre 2003, nonché nell’apertura dei procedimenti disciplinari prima della conclusione delle indagini (v. supra, punto 376).
399
I ricorrenti hanno lamentato nella fattispecie due danni distinti, ossia un danno morale e un danno materiale. Il Tribunale
ritiene che occorra esaminare in ordine successivo ciascun tipo di danno, per valutare in quale misura siano stati dimostrati,
da un lato, la loro esistenza e, dall’altro, il nesso di causalità fra tali danni e uno degli illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA]
o dalla [OSCURATO:PERSONA].
a) Sul danno morale
400
Si deve rilevare che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia trasmesso i fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie
nazionali senza avere sentito i ricorrenti ha causato loro un danno. Infatti, la circostanza di non essersi potuti esprimere
sui fatti che li riguardavano personalmente e di non essersi potuti difendere ha necessariamente provocato nei ricorrenti
sentimenti di ingiustizia e frustrazione. Si deve constatare che tale danno deriva direttamente dal comportamento illegittimo
dell’[OSCURATO:PERSONA] e che esiste un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno in questione.
401
Per quanto riguarda il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha informato il suo comitato di vigilanza prima di effettuare tali comunicazioni,
è sufficiente rilevare che questa circostanza non ha cagionato alcun danno ulteriore ai ricorrenti. Infatti, le conseguenze
di tale illecito sono le stesse derivanti dal fatto che i ricorrenti non sono stati sentiti e, pertanto, non possono costituire
un danno distinto.
402
Quanto alle fughe di notizie relative alla trasmissione del fascicolo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie francesi,
si riconosce, anche da parte della [OSCURATO:PERSONA], che vi è stata una lesione dell’onorabilità e della reputazione professionale
dei ricorrenti, viste le informazioni che sono state pubblicate dalla stampa. Occorre inoltre constatare che il nesso di causalità
tra l’illecito commesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e il danno morale subito dai ricorrenti è indubbiamente diretto. Infatti, quando un’informazione
riservata diviene oggetto di una fuga di notizie, la pubblicazione di tali informazioni è la conseguenza prevedibile e naturale
di detto atto illegittimo e permane quindi un nesso di causalità sufficientemente diretto.
403
Per quanto attiene alla pubblicazione del comunicato stampa del 9 luglio 2003 (v. supra, punto 302), si deve rilevare che,
dando l’impressione, attraverso tale comunicato stampa liberamente accessibile al pubblico, che i ricorrenti fossero associati
alle malversazioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha leso la loro reputazione e la loro onorabilità (v. supra, punti 308‑310).
Poiché il detto comunicato stampa è stato pubblicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], esiste indubbiamente un nesso di causalità
diretto fra l’atto illecito commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e il danno morale.
404
Del pari, per quanto concerne il discorso del presidente della [OSCURATO:PERSONA], non si può negare che, con le dichiarazioni rese
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], egli abbia leso la reputazione e l’onorabilità dei ricorrenti (v. supra, punti 326‑331) e che esista
pertanto un nesso di causalità diretto fra tali dichiarazioni e il danno in questione.
405
Per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato i procedimenti disciplinari nei confronti dei ricorrenti prima
della conclusione delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che tale circostanza ha cagionato un pregiudizio alla reputazione
dei ricorrenti, perturbandone la vita privata, ponendoli in uno stato di prolungata incertezza costituente un danno morale
che deve essere risarcito (v., in tal senso, sentenza François/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 341 supra, punto 110). Inoltre,
benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia immediatamente sospeso detti procedimenti, la sospensione non ha avuto alcun effetto nei confronti
del pubblico, dato che il comunicato stampa del 9 luglio 2003 menzionava solo le decisioni di avviare procedimenti disciplinari,
ma non la loro sospensione. Tuttavia, poiché le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] si sono concluse due mesi dopo l’avvio dei procedimenti
disciplinari, momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente avviare i procedimenti in questione, il suddetto stato di
incertezza non è durato a lungo.
406
Inoltre, i ricorrenti fanno valere che il sig. Byk, benché sia stato ritenuto dalla commissione di selezione il più idoneo
a ricoprire il posto di direttore di [OSCURATO:PERSONA], per il quale aveva fatto domanda a seguito della ristrutturazione dello stesso
avvenuta nell’autunno del 2003, non ha potuto essere nominato a causa del procedimento avviato contro di lui. A tale riguardo,
il Tribunale constata che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro asserzione. Anzi, risulta da una nota del 5 marzo 2004,
fornita dai ricorrenti al Tribunale in risposta a un quesito scritto, che tre candidature, tra cui quella del sig. Byk, presentavano
le qualifiche richieste per il posto in questione. Risulta inoltre dalla medesima nota che il comitato consultivo aveva segnalato
le buone qualifiche di altri due candidati. Pertanto, tale argomento dev’essere respinto.
407
In ogni caso, il sig. Byk avrebbe potuto chiedere l’annullamento di tale preteso rigetto di candidatura se riteneva che esso
fosse erroneamente fondato sull’esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico (v., in tal senso, sentenza Pessoa
e Costa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 340 supra, punto 69).
408
Inoltre, i ricorrenti lamentano un danno connesso al loro stato di salute. Il Tribunale rileva anzitutto che i ricorrenti
non hanno fornito alcun documento giustificativo a sostegno dei loro argomenti, quali certificati medici, e che pertanto tale
danno non è in alcun modo dimostrato.
409
In ogni caso, si deve rilevare che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che gli illeciti sopra individuati siano stati
la causa diretta, ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 397, di un eventuale deterioramento del loro stato
di salute fisico o mentale. Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno fatto riferimento ai «violenti attacchi condotti da una certa
stampa tedesca» contro di loro, che potrebbero parimenti costituire una causa di tale presunto deterioramento.
410
Infine, per quanto riguarda l’elemento tratto dal danno morale legato alle gravi conseguenze sui loro familiari, si deve sottolineare
che le affermazioni dei ricorrenti non sono confermate da alcun elemento concreto atto a dimostrare l’esistenza dell’elemento
di danno lamentato né quella di un nesso di causalità tra tale preteso danno e i procedimenti di indagine e disciplinari di
cui essi sono stati oggetto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑21/01, Zavvos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
PI pagg. I‑A‑101 e II‑483, punto 334).
411
Risulta da quanto precede che i ricorrenti hanno dovuto sopportare sentimenti di ingiustizia e di frustrazione e hanno subito
una lesione delle propria onorabilità e reputazione professionale a causa del comportamento illegittimo dell’[OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA]. Tenendo conto delle particolari circostanze del caso in esame, nonché del fatto che è stata gravemente lesa la
reputazione dei ricorrenti, occorre quantificare equitativamente tale danno in EUR 56 000.
b) Sul danno materiale
412
I ricorrenti fanno valere che il danno materiale da essi subito consiste essenzialmente nelle spese elevate che hanno dovuto
sostenere per tutelare i propri diritti dal momento (maggio 2003) in cui hanno avuto conoscenza per la prima volta delle accuse
formulate nei loro confronti.
413
Il Tribunale rileva che la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale non può essere considerata ricevibile.
Benché i ricorrenti abbiano valutato complessivamente tale danno in EUR 200 000, essi non hanno quantificato le varie componenti
di tale presunto danno e non hanno dimostrato, né affermato, l’esistenza di circostanze particolari tali da giustificare la
mancata quantificazione, nell’atto introduttivo, del danno in questione. In proposito, non è sufficiente affermare che essi,
«[su] richiesta del Tribunale», sono «disponibili a precisare gli elementi costitutivi del [preteso] danno materiale subito,
ad esclusione delle spese di giudizio». Si deve quindi rilevare che la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno
materiale in questione non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura e di conseguenza dev’essere
respinta in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8691, punto 62; sentenze del Tribunale 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑463,
punto 82, e 6 aprile 2006, causa T‑309/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1173, punto 166).
414
Ad abundantiam si può rilevare che, come ha giustamente constatato la [OSCURATO:PERSONA], le spese che i ricorrenti avrebbero sostenuto
per la propria difesa non sono elementi costitutivi di un danno materiale, ma spese. A tale riguardo occorre ricordare che,
in ogni caso, le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali essere considerate
un danno distinto rispetto all’onere delle spese del giudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 giugno 1999, causa
C‑334/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3387, punto 54).
415
Per quanto riguarda le spese di assistenza legale sostenute prima dell’avvio del procedimento giurisdizionale, il danno lamentato
deriva in realtà da una scelta degli stessi ricorrenti e pertanto non può essere imputato direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2007, causa C‑331/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5475,
punto 27).
416
Ne consegue che i ricorrenti non possono legittimamente chiedere, nell’ambito di un ricorso per risarcimento, il risarcimento
del danno derivante dalle spese che affermano di aver sostenuto durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA]. Si deve rilevare che la stessa soluzione vale per le spese di assistenza legale relative al procedimento dinanzi
all’[OSCURATO:PERSONA].
417
Per quanto riguarda eventuali spese connesse ai procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, si deve osservare che tali spese
non possono essere rimborsate nel presente procedimento, in mancanza di un nesso di causalità tra il danno asserito e gli
illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza François/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 341 supra,
punto 109). In ogni caso, poiché la questione del rimborso delle spese sopportate a livello nazionale rientra nella competenza
esclusiva del giudice nazionale, quest’ultimo, in mancanza di misure di armonizzazione comunitarie in questo settore, deve
risolvere tale questione in base alle norme interne applicabili (v., in tal senso, sentenza Nölle/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 243 supra, punto 37).
418
Pertanto, si deve constatare che la domanda dei ricorrenti diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale è irricevibile
e, in ogni caso, infondata.
Sulle spese
419
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente
su uno o più capi, restando inteso che, in virtù dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause fra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro
funzionari le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
420
Nella specie, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà operata un’equa valutazione della causa, tenuto conto del
contesto particolare della controversia, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese
sostenute dai ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 56 000.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
I – Sulla domanda di stralcio di taluni documenti allegati al ricorso
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
II – Sul carattere prematuro del ricorso
A – Argomenti delle parti
B – Giudizio del Tribunale
III – Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
A – Sull’illegittimità del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]
1. Sugli illeciti commessi dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione della trasmissione dei fascicoli relativi al caso [OSCURATO:PERSONA] alle autorità
giudiziarie francesi e lussemburghesi
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulla qualificazione delle indagini
Informazione dei ricorrenti, della [OSCURATO:PERSONA] e del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]
– Informazione dei ricorrenti
– Informazione della [OSCURATO:PERSONA]
– Informazione del comitato di vigilanza dell’[OSCURATO:PERSONA]
L’influenza esercitata sulle autorità giudiziarie nazionali
2. Sulla divulgazione delle informazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulle fughe di notizie
– Sull’esistenza e sul contenuto delle fughe di notizie
– Analisi delle pretese violazioni di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli eventualmente derivanti dalla
divulgazione di informazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
Sull’invio del 24 settembre 2003
Sulle prese di posizione del direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA]
3. Sui pretesi illeciti nella stesura e nella comunicazione delle note e delle relazioni finali
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Sul negato accesso a taluni documenti
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
5. Sul trattamento del caso [OSCURATO:PERSONA] entro un termine ragionevole e sulla violazione degli artt. 6 e 11 del regolamento n. 1073/1999
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
B – Sull’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
1. Sulla divulgazione delle informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sul comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2003
Sui documenti trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2003
Sul discorso del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2003
2. Sui procedimenti disciplinari
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Sulle diverse indagini della [OSCURATO:PERSONA] e sul loro svolgimento
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Sul diniego di accesso ai documenti
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
C – Sul danno e il nesso di causalità
1. Argomenti delle parti
a) Sul danno morale
b) Sul danno materiale
c) Sul nesso di causalità
2. Giudizio del Tribunale
a) Sul danno morale
b) Sul danno materiale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.