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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16936/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a 3604/21.

OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rigettato l'istanza di esclusione della recidiva - ritenuta equivalente alle attenuenti c.d. generiche - considerando i sintomatici plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ptanzo DEPOS:[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a 3604/21. OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rigettato l'istanza di esclusione della recidiva - ritenuta equivalente alle attenuenti c.d. generiche - considerando i sintomatici plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ptanzo DEPOS:[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris