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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 26222/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/2/2022 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per il reato di peculato, rigettando l'eccezione di nullità sollevata in relazione all'omessa notifica della data di rinvio dell'udienza preliminare, conseguente al legittimo impedimento manifestato dall'imputato in concomitanza con la data indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza conseguente alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio.

A tal fine, è stata ricostruita la scansione processuale nel modo che segue: all'udienza preliminare del 31 gennaio 2018 il g.u.p. prendeva atto del legittimo impedimento dell'imputato e rinviava al 7 marzo 2018, onerando della comunicazione del rinvio il difensore d'ufficio; all'udienza del 7 marzo 2018, nonostante l'assenza dell'imputato e la partecipazione di un diverso difensore d'ufficio, procedeva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio; l'eccezione di nullità veniva tempestivamente sollevata dinanzi al Tribunale e riproposta dinanzi alla Corte di appello, restando in entrambi i casi disattesa.

Sostiene il ricorrente che nel caso di specie si sarebbe verificata una nullità assoluta e, ove pure il vizio fosse stato qualificato in termini di nullità a regime intermedio, doveva ugualmente prendersi atto della tempestiva proposizione dell'eccezione nei termini di cui all'art. 180 cod.proc.pen. 3.

Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre in primo luogo chiarire che nel caso di specie la nullità verificatasi non è qualificabile come assoluta, in quanto l'imputato ha ritualmente ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, come comprovato dal fatto stesso che per quella data ha fatto pervenire l'istanza di differimento per legittimo impedimento.

Quanto detto comporta che l'imputato è stato ritualmente portato a conoscenza della pendenza del procedimento e della data iniziale fissata per la celebrazione dell'udienza preliminare.

2.1. Il vizio procedurale che si è verificato nel caso di specie, pertanto, va correttamente qualificato in termini di nullità a regime intermedio, posto che l'omessa notifica della data di differimento dell'udienza preliminare ha determinato una lesione del diritto alla partecipazione dell'imputato al procedimento, ipotesi contemplata dagli artt. 178 lett.c) e 180 cod.proc.pen. (si veda Sez.6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032).

Nel caso di specie, poiché la nullità si è manifestata in udienza, all'atto del mancato rilievo da parte del giudice dell'omessa notifica, il vizio doveva essere tempestivamente dedotto dal difensore, anche se nominato d'ufficio, in quanto la nullità si è verificata in sua presenza.

Deve ritenersi sicuramente applicabile il principio, affermato in relazione all'udienza dibattimentale, secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez.5, n. 17027 del 23/1/2013, Musciolà, Rv. 255503).

La preclusione a dedurre la nullità a regime intermedio, pertanto, si è verificata ancor prima di quanto ritenuto dalla Corte di appello - che aveva individuato il termine ultimo nella fase deputata alla verifica della costituzione delle parti in dibattimento - proprio perché l'eccezione doveva essere proposta dal difensore che ha assistito l'imputato nel corso dell'udienza preliminare, tenutasi nonostante l'omessa notifica del rinvio precedentemente disposto per il legittimo impedimento.

2.2. A tal riguardo, infine, occorre precisare che lì dove l'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. preclude la deduzione della nullità alla parte che «vi assiste», si deve ritenere che la norma si riferisca alla presenza del solo difensore, in quanto l'attività processuale consistente nella deduzione di un vizio processuale compete solo a quest'ultimo e non anche alla parte personalmente intesa.

In tal senso, del resto, va richiamato l'autorevole precedente costituito da Sez.U, n. 5396 del 29/1/2015, Bianchi, Rv. 263024 che, in motivazione, hanno espressamente affermato che «per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale».

Nello stesso senso si è incidentalmente espressa la sentenza resa da Sez U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv.244187, secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente.

Tale affermazione consente di desumere che la componente essenziale del concetto di "parte" deve essere individuata nel difensore.

Quanto detto comporta che, la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede affatto che la nullità si svolga alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, essendo questi il soggetto legittimato a dedurre il vizio processuale.

Come evidenziato nella citata sentenza "Bianchi" delle Sezioni Unite, l'ordinamento processuale si fonda, infatti, sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento e privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/2/2022 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per il reato di peculato, rigettando l'eccezione di nullità sollevata in relazione all'omessa notifica della data di rinvio dell'udienza preliminare, conseguente al legittimo impedimento manifestato dall'imputato in concomitanza con la data indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza conseguente alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio. A tal fine, è stata ricostruita la scansione processuale nel modo che segue: all'udienza preliminare del 31 gennaio 2018 il g.u.p. prendeva atto del legittimo impedimento dell'imputato e rinviava al 7 marzo 2018, onerando della comunicazione del rinvio il difensore d'ufficio; all'udienza del 7 marzo 2018, nonostante l'assenza dell'imputato e la partecipazione di un diverso difensore d'ufficio, procedeva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio; l'eccezione di nullità veniva tempestivamente sollevata dinanzi al Tribunale e riproposta dinanzi alla Corte di appello, restando in entrambi i casi disattesa. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie si sarebbe verificata una nullità assoluta e, ove pure il vizio fosse stato qualificato in termini di nullità a regime intermedio, doveva ugualmente prendersi atto della tempestiva proposizione dell'eccezione nei termini di cui all'art. 180 cod.proc.pen. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre in primo luogo chiarire che nel caso di specie la nullità verificatasi non è qualificabile come assoluta, in quanto l'imputato ha ritualmente ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, come comprovato dal fatto stesso che per quella data ha fatto pervenire l'istanza di differimento per legittimo impedimento. Quanto detto comporta che l'imputato è stato ritualmente portato a conoscenza della pendenza del procedimento e della data iniziale fissata per la celebrazione dell'udienza preliminare. 2.1. Il vizio procedurale che si è verificato nel caso di specie, pertanto, va correttamente qualificato in termini di nullità a regime intermedio, posto che l'omessa notifica della data di differimento dell'udienza preliminare ha determinato una lesione del diritto alla partecipazione dell'imputato al procedimento, ipotesi contemplata dagli artt. 178 lett.c) e 180 cod.proc.pen. (si veda Sez.6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032). Nel caso di specie, poiché la nullità si è manifestata in udienza, all'atto del mancato rilievo da parte del giudice dell'omessa notifica, il vizio doveva essere tempestivamente dedotto dal difensore, anche se nominato d'ufficio, in quanto la nullità si è verificata in sua presenza. Deve ritenersi sicuramente applicabile il principio, affermato in relazione all'udienza dibattimentale, secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez.5, n. 17027 del 23/1/2013, Musciolà, Rv. 255503). La preclusione a dedurre la nullità a regime intermedio, pertanto, si è verificata ancor prima di quanto ritenuto dalla Corte di appello - che aveva individuato il termine ultimo nella fase deputata alla verifica della costituzione delle parti in dibattimento - proprio perché l'eccezione doveva essere proposta dal difensore che ha assistito l'imputato nel corso dell'udienza preliminare, tenutasi nonostante l'omessa notifica del rinvio precedentemente disposto per il legittimo impedimento. 2.2. A tal riguardo, infine, occorre precisare che lì dove l'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. preclude la deduzione della nullità alla parte che «vi assiste», si deve ritenere che la norma si riferisca alla presenza del solo difensore, in quanto l'attività processuale consistente nella deduzione di un vizio processuale compete solo a quest'ultimo e non anche alla parte personalmente intesa. In tal senso, del resto, va richiamato l'autorevole precedente costituito da Sez.U, n. 5396 del 29/1/2015, Bianchi, Rv. 263024 che, in motivazione, hanno espressamente affermato che «per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale». Nello stesso senso si è incidentalmente espressa la sentenza resa da Sez U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv.244187, secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. Tale affermazione consente di desumere che la componente essenziale del concetto di "parte" deve essere individuata nel difensore. Quanto detto comporta che, la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede affatto che la nullità si svolga alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, essendo questi il soggetto legittimato a dedurre il vizio processuale. Come evidenziato nella citata sentenza "Bianchi" delle Sezioni Unite, l'ordinamento processuale si fonda, infatti, sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento e privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Decreto Cassazione n. 26222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris