CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del 22 dicembre 2011 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in complessivi anni due mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per i residui reati di cui all'art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi B ed E di imputazione), a titolo di continuazione con quella di cui alla sentenza del 17 novembre 2006 della Corte di Appello di Roma, irrevocabile il 18 settembre 2007. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente si è doluto della mancata riduzione della sanzione pecuniaria, rimasta sostanzialmente inalterata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di impugnazione, va osservato che il giudizio di rinvio si era reso necessario in quanto "nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2019 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G. U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90 [...] per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 43666 del 10/10/2019, in forza della quale era stata annullata la sentenza impugnata dall'odierno ricorrente limitatamente al trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità). 3.2. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente provveduto alla rideterminazione della sola sanzione detentiva (in ordine alla quale in ogni caso t. non vi è più censura di sorta), in quanto la sanzione pecuniaria non era stata toccata dall'intervento del Giudice delle leggi e non era quindi più suscettibile di modificazione. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]