CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova, giudicando in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla VI Sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 3.2.2021, ha riformato la sentenza con cui il GIP del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitto di alterazione dello stato civile in concorso ed ha ridotto la pena che era stata stabilita dal primo giudice. 2. Propone nuovamente ricorso il difensore del Momouni lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla congruità della pena: richiamata la decisione della S.C. che aveva annullato la sentenza precedentemente emessa in cui la Corte ha riassunto la vicenda, prendendo in considerazione la sola versione della persona offesa, e giudicandola connotata di tale gravità da non consentire il contenimento della pena (pur nei nuovi termini) nel minimo edittale; evidenzia i diversi profili di inattendibilità della persona offesa. Il ricorso è inammissibile: sono in primo luogo precluse le considerazioni difensive articolate in punto di attendibilità della persona offesa dal momento che il ricorso (ed il correlativo annullamento) era intervenuto esclusivamente in ordine al trattamento sanzionatrio. Da questo punto di vista, inoltre, si deve prendere atto che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha indicato le ragioni a sostegno dello scostamento dal minimo edittale e con cui si è tenuto conto della particolare gravità della condotta dell'imputato, il quale ha approfittato dello stato di vulnerabilità e di clandestinità della vittima; il motivo di ricorso non è altresì consentito in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione che imponeva al giudice di appello una motivazione "rafforzata" solo sull'applicazione di una pena superiore al minimo edittale, motivazione che lo stesso giudice, ritenendo giustificato lo scostamento, ha provveduto a redigere. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così