CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/7/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, integrato dal dolo generico, e le questioni poste in appello relative al trattamento sanzionator sull'eccessività della pena, diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e omessa esclusione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].dente /-‘ [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA] -iTe: P 0 s [OSCURATO:PERSONA]