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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41042/2024

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 aprile 2024, con la quale la Cort. e di appello di Messina, confermando la decisione impugnata, condannava , )9,1,4A-MQ--- 92( -tatIMNE3Mosca alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 424 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa la plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa ascrittagli, e con le quali si prospetta una lacuna motivazionale mancando nella sentenza il riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e la valutazione di esse in ordine alla possibilità che l'imputato disponesse della bottiglia rilevata dalle immagini; 2} 015-(til,Vb gmywit, [OSCURATO:PERSONA] more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 424 cod. pen. risulta accertato il 24 giugno 2016.

Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della riPt ru prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interament~ data di celebrazione del presente procedimento.

La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato.

Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 aprile 2024, con la quale la Cort. e di appello di Messina, confermando la decisione impugnata, condannava , )9,1,4A-MQ--- 92( -tatIMNE3Mosca alla pena di sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa la plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi delittuosa ascrittagli, e con le quali si prospetta una lacuna motivazionale mancando nella sentenza il riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e la valutazione di esse in ordine alla possibilità che l'imputato disponesse della bottiglia rilevata dalle immagini; 2} 015-(til,Vb gmywit, [OSCURATO:PERSONA] more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 424 cod. pen. risulta accertato il 24 giugno 2016. Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della riPt ru prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interament~ data di celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato. Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 ot
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