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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 17944/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Brindisi.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Brindisi ha accertato la responsabilità di MassimoCandurro per il reato previsto dagli artt. 81, 640 commi 1 e 2, n. 2-bis e gli haconseguentemente inflitto la pena di otto mesi di reclusione.2.

Avverso tale sentenza ricorreva, a mezzo del suo sostituto, il Procuratoredella Repubblica di Lecce che deduceva che la pena irrogata al Candurro fosseillegittima in quanto lo stesso era stato condannato a «mesi otto di reclusione»,ma non alla pena pecuniaria della multa espressamente prevista dall'art. 640cod. pen.3.

Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen. prevede che la truffa siapunita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa«da euro 51 da euro 1032».La sentenza impugnata – con la quale la Corte di appello si è limitata adinfliggere la pena della reclusione – deve, dunque, essere annullata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione (la sentenzaimpugnata non era appellabile dal Pubblico Ministero, sicché non si verte in uncaso di ricorso per saltum).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Brindisi.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Brindisi ha accertato la responsabilità di MassimoCandurro per il reato previsto dagli artt. 81, 640 commi 1 e 2, n. 2-bis e gli haconseguentemente inflitto la pena di otto mesi di reclusione.2. Avverso tale sentenza ricorreva, a mezzo del suo sostituto, il Procuratoredella Repubblica di Lecce che deduceva che la pena irrogata al Candurro fosseillegittima in quanto lo stesso era stato condannato a «mesi otto di reclusione»,ma non alla pena pecuniaria della multa espressamente prevista dall'art. 640cod. pen.3. Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen. prevede che la truffa siapunita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa«da euro 51 da euro 1032».La sentenza impugnata – con la quale la Corte di appello si è limitata adinfliggere la pena della reclusione – deve, dunque, essere annullata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione (la sentenzaimpugnata non era appellabile dal Pubblico Ministero, sicché non si verte in uncaso di ricorso per saltum). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris