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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20403/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (AMA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Palermo in data 2 Febbraio 2021 avente ad oggetto la somma di euro 81.372,00 ritenuta pertinente rispetto al reato di vendita di prodotti contraffatti in quanto frutto di tale attività esercitata all' interno di un centro commerciale sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] la Malfa.

2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di pertinenzialità fra denaro e reato ed al requisito della proporzionalità rispetto al quantitativo di merce rinvenuto ali' interno del negozio.Assume che, come ampiamente comprovato dalla documentazione versata in atti, il denaro in questione era di provenienza legittima in quanto riguardava la commercializzazione di prodotti leciti e che non sussisteva alcuna prova che la società avesse accumulato la somma in sequestro per effetto dell'illecito commercio di prodotti contraffatti né poteva dirsi che la stessa non avesse fornito ampia e plausibile giustificazione del possesso legittimo del denaro.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p. replicando alla requisitoria del procuratore generale ed ulteriormente argomentando in ordine ai profili di ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio.

Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - hanno affrontato le questioni oggi reiterate quanto ai requisiti di pertinenzialità e proporzionalità del disposto sequestro precisando che, in ragione del notevole quantitativo di merce contraffatta rinvenuta all' interno dei locali dei pertinenza della ricorrente (536 capi), del fatto che trattavasi di un ingente quantitativo di denaro contante rispetto al quale inizialmente non era stata fornita alcuna giustificazione della provenienza, appariva logico ritenere che si trattava di denaro provento della vendita dei prodotti contraffatti e che l' assunto della provenienza lecita non era desumibile dai dati offerti dalla difesa posto che le dimensioni del negozio nulla indicavano circa il fatturato prodotto, le fatture prodotte riguardavano merce per importi non significativi ed i registri allegati nulla provavano circa la provenienza dei beni.

Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate che resistono certamente alle censure di parte ricorrente inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 Aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (AMA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Palermo in data 2 Febbraio 2021 avente ad oggetto la somma di euro 81.372,00 ritenuta pertinente rispetto al reato di vendita di prodotti contraffatti in quanto frutto di tale attività esercitata all' interno di un centro commerciale sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] la Malfa. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di pertinenzialità fra denaro e reato ed al requisito della proporzionalità rispetto al quantitativo di merce rinvenuto ali' interno del negozio.Assume che, come ampiamente comprovato dalla documentazione versata in atti, il denaro in questione era di provenienza legittima in quanto riguardava la commercializzazione di prodotti leciti e che non sussisteva alcuna prova che la società avesse accumulato la somma in sequestro per effetto dell'illecito commercio di prodotti contraffatti né poteva dirsi che la stessa non avesse fornito ampia e plausibile giustificazione del possesso legittimo del denaro. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p. replicando alla requisitoria del procuratore generale ed ulteriormente argomentando in ordine ai profili di ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - hanno affrontato le questioni oggi reiterate quanto ai requisiti di pertinenzialità e proporzionalità del disposto sequestro precisando che, in ragione del notevole quantitativo di merce contraffatta rinvenuta all' interno dei locali dei pertinenza della ricorrente (536 capi), del fatto che trattavasi di un ingente quantitativo di denaro contante rispetto al quale inizialmente non era stata fornita alcuna giustificazione della provenienza, appariva logico ritenere che si trattava di denaro provento della vendita dei prodotti contraffatti e che l' assunto della provenienza lecita non era desumibile dai dati offerti dalla difesa posto che le dimensioni del negozio nulla indicavano circa il fatturato prodotto, le fatture prodotte riguardavano merce per importi non significativi ed i registri allegati nulla provavano circa la provenienza dei beni. Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate che resistono certamente alle censure di parte ricorrente inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 Aprile 2022
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