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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13123/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 96, CO. 2, C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 24742 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24742del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.A. (P.I.: 05032630963), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5862/2019, pubblicatain data 27 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- sicurazioni S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni conse- guenti alla trascrizione, effettuata da tale società, di un pigno- ramento immobiliare nei propri confronti, di cui era stata rico- nosciuta la nullità all’esito di un giudizio di opposizione all’ese- cuzione.

La domanda è stata disattesadal Tribunale di Roma.

Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo Staniscia, sulla base di un unicomotivo.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 in relazione agli artt. 96 cpc –2043 e 1362 cc e ss. omessa valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ».

Il ricorrentesostiene che sarebbe stato erroneamente interpre- tato l’oggetto della sua domanda.

Secondo la corte d’appello, infatti, egli aveva agito per ottenere «la condanna generica di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per il pignoramento trascritto sull’immobile di sua pro- prietà …» e, da tale qualificazione dell’oggetto della domanda, come azione di risarcimento per responsabilità processuale ag- gravata derivante da incauto inizio dell’esecuzione forzata, ha fatto discendere l’improponibilità della stessa, in quanto, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., essa avrebbe dovuto essere necessariamente proposta nel giudizio di opposizione all’esecu- zione con la quale era stata contestata la legittimità del pigno- ramento, secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte. [OSCURATO:PERSONA], invece, afferma di avere chiesto il risarcimento dello specifico danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento nel periodo successivo alla Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 pubblicazione della sentenza con la quale era stata accolta l’op- posizione all’esecuzione, cioè di un danno verificatosi successi- vamente alla definizione del giudizio di opposizione all’esecu- zione e che, come tale, non poteva essere oggetto di richiesta giudiziale nell’ambito di quel giudizio.

Il ricorso è inammissibile, ancor prima che infondato. 2.In primo luogo, il ricorrente non chiarisce in modo adeguato in quali termini egli avesse già chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio incauto dell’azione esecutiva (che, nella specie, si era necessariamente tradotta nella trascrizione del pignoramento, trattandosi di espropriazione immobiliare), ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., nel giudizio di opposizione all’esecuzione, né per quali ragioni, eventualmente, tale risar- cimento non gli fosse stato riconosciuto in quella sede : e ciò benché dal dispositivo della sentenza che ha definito il predetto giudizio di opposizione all’esecuzione (richiamato nel ricorso stesso) risulti che, in quella sede, erano state dichiarate inam- missibili le domande di risarcimento danni “secondo quanto specificato in motivazione”.

Ciò è di per sé sufficiente a far ritenereinammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., perché privo dell’esposizione di fatti relativi al giudizio essenziali per valutare la fondatezza dello stesso.

Infatti, per quanto emerge dal ricorso, l’azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., risult erebbe effettivamente già proposta in sede di opposizione all’esecuzione , ma in quella sede certa- mente non ha trovato accoglimento: di conseguenza,dovrebbe ritenersi ormai esclusa la sussistenza di un incauto esercizio dell’azione esecutiva, il che di certo escluderebbe, altresì, la possibilità di una riproposizionedi analoga domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, in un nuovo pro- cesso, anche con riguardo a danni relativi ad un periodo Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 successivo a quello della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione.

In tale situazione, sarebbe stato certamente onere del ricor- rente, quanto meno,allegare e documentare, richiamando in modo puntuale e specifico il contenuto di atti e documenti rile- vanti, le ragioni di una eventuale inesistenza del giudicato sul punto,con riguardo ai danni di cui lamenta l’omessa conside- razione da parte della corte d’appello.

L’omissione si risolve nel difetto di un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c..

3. Per altro verso, il ricorrente parrebbe intendere affermare che, anche a prescindere dalla sussistenza della responsabilità processuale aggravata del creditore, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per il periodo anteriore all’emissione della sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione , tale responsabilità potrebbe essere dedotta e riconosciuta per il pe- riodo successivo, senza pregiudizio per quanto accertato in re- lazione al periodo precedente, in quanto, con la sentenza che accoglie l’opposizione nascerebbe un obbligo, per certi versi nuovo e autonomo, del creditore, di procedere volontariamente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, che ne comporterebbe la responsabilità risarcitoria, anche a prescin- dere dalla sussistenza dei presupposti dell’esercizio incauto dell’azione esecutiva ab origine, solo per non essersi confor- mato alla decisione di merito, sebbene non ancora passata in giudicato.

Un siffatto assunto è da ritenersi del tutto infondato, in diritto , in considerazione del carattere unitario dell’azione di risarci- mento dei danni per responsabilità processuale aggravata da incauto esercizio dell’azione esecutiva, che non consente un sif- fattofrazionamento delle relative condotte e delle relative pre- tese risarcitorie.

Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Del resto, è agevole osservare che, a volernecondividere – an- che solo per un momento –il fondamento, esso comporterebbe l’assoluta inutilità dell’impugnazione della decisione di primo grado sull’opposizione all’esecuzione:se il creditore fosse inde- fettibilmente tenuto a far volontariamente cancellare la trascri- zione del pignoramento in base alla sentenza di primo grado che accoglie l’opposizione del debitore (e che dispone essa stessa tale cancellazione, con ordine che, però, non assume ef- ficacia vincolante fino al passaggio in giudicato, in considera- zione della natura costitutiva della pronuncia), perderebbe la possibilità diun utile ripristin o de gli effetti del pignoramento ex tunc, in caso di accoglimento del suo appello, con definitivo ri- getto dell’opposizione stessa; dunque, l’appello sarebbe del tutto inutile.

Di conseguenza, in nessun caso potrebbe dirsi incauta, di per sé –cioè, a prescindere dalla valutazione della prudenza in re- lazione all’avviodell’azione esecutiva –la condotta del creditore che non proceda alla cancellazione volontaria della trascrizione del pignoramento prima del passaggio in giudicato della sen- tenza di accoglimento dell’opposizione. 4.Va, inoltre , considerato (ed il rilievo ha carattere assorbente) che, nel presente giudizio, il ricorrente aveva chiesto la con- danna generica al risarcimento del danno derivante dall’ingiu- stificata trascrizione del pignoramento sul suo immobile – da liquidarsi in separata sede –per l’intero periodo in cui tale tra- scrizione aveva avuto luogo, senza affatto limitare la richiesta al periodo successivo alla sentenza di merito sull’opposizione.

Aveva, cioè, avanzato una domanda che, nei termini indicati, certamente avrebbe potuto proporre (e, anzi, sembrerebbe ad- dirittura avere effettivamente proposto) in sede diopposizione all’esecuzione; a maggior ragione, trattandosi di domanda di condanna generica, limitata all’an debeatur.

Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 In realtà, risulta, in proposito, del tutto dirimente il rilievo per cui, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la domanda di condanna generica al risarcimento per responsabi- lità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non è in radice ammissibile, in quanto sarebbe violato il principio di ne- cessaria “concentrazione” tra contestazione del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata e azione di risarcimento per respon- sabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 –01; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009 , Rv. 610752 –01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010 , Rv. 612644 -01).

Di conseguenza, a maggior ragione, una siffatta domanda non potrebbe essere ammissibile addirittura in un successivo auto- nomo giudizio.

5. Va, infine, rilevato che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 c.p.c. il ricorrente richiama un indirizzo giurispru- denziale, accolto da questa Corte,sulla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anziché dell’art. 96 c.p.c., in caso di trascrizione di una domanda giudi- ziale,nei casi in cui non è affatto prevista la trascrizione della domanda stessa.

Ma è evidente che si tratta di indirizzo non conferente nellapre- sente fattispecie, in cui si discute della trascrizione del pigno- ramento, che non solo è prevista ma è, anzi,necessaria ed es- senziale ai fini, se non del perfezionamento, quanto meno dell’efficacia dello stesso.

6. In definitiva, nella decisione impugnata , contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso: - non vi è stata alcuna violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. , in quanto la domanda proposta nel presente giudizio è stata correttamente interpretata e qualificata dalla corte d’appello; Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 - più precisamente, la domanda proposta dallo Staniscia è stata (correttamente e anzi pacificamente) qualificata dalla corte d’appello come domanda di responsabilità pro- cessuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. e, come tale, assoggettata allarelativa specifica disciplina e non a quella generale di cui all’art. 2043 c.c., onde non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione né dell’art. 96 c.p.c., né dell’art. 2043 c.c.; - è stata , inoltre, correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., che vieta la proposizione della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata al di fuori del giudizio di opposizione (salvo il caso, nella specie non sussistente, in cui non fosse pos- sibile proporla in quella sede) e, comunque, con richiesta di condanna generica, limitata all’an debeatur e con ri- serva di agire separatamente per il quantum(cfr., di re- cente, oltre ai precedenti già richiamati al paragrafo 4: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 02 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 –01; in precedenza, ex multis : Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013, Rv. 626027 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016 , Rv. 639812 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 – 01 ; Sez. 3, Ordi- nanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 -01); - non vi è stato alcun omesso esame di fatti decisivi e con- troversi, tale non potendo ritenersi l’omessa autonoma considerazione di eventuali danni prodottisi in conse- guenza del permanere della trascrizione del pignora- mento illegittimo dopo la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, in quanto, come già chiarito, Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 si tratta di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’esito della domanda in concreto proposta nel presente giudizio. 7.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 96, CO. 2, C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 24742 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24742del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B15 I266N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.A. (P.I.: 05032630963), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5862/2019, pubblicatain data 27 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- sicurazioni S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni conse- guenti alla trascrizione, effettuata da tale società, di un pigno- ramento immobiliare nei propri confronti, di cui era stata rico- nosciuta la nullità all’esito di un giudizio di opposizione all’ese- cuzione. La domanda è stata disattesadal Tribunale di Roma. Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre lo Staniscia, sulla base di un unicomotivo. Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 in relazione agli artt. 96 cpc –2043 e 1362 cc e ss. omessa valutazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ». Il ricorrentesostiene che sarebbe stato erroneamente interpre- tato l’oggetto della sua domanda. Secondo la corte d’appello, infatti, egli aveva agito per ottenere «la condanna generica di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per il pignoramento trascritto sull’immobile di sua pro- prietà …» e, da tale qualificazione dell’oggetto della domanda, come azione di risarcimento per responsabilità processuale ag- gravata derivante da incauto inizio dell’esecuzione forzata, ha fatto discendere l’improponibilità della stessa, in quanto, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., essa avrebbe dovuto essere necessariamente proposta nel giudizio di opposizione all’esecu- zione con la quale era stata contestata la legittimità del pigno- ramento, secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte. [OSCURATO:PERSONA], invece, afferma di avere chiesto il risarcimento dello specifico danno conseguente alla mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento nel periodo successivo alla Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 pubblicazione della sentenza con la quale era stata accolta l’op- posizione all’esecuzione, cioè di un danno verificatosi successi- vamente alla definizione del giudizio di opposizione all’esecu- zione e che, come tale, non poteva essere oggetto di richiesta giudiziale nell’ambito di quel giudizio. Il ricorso è inammissibile, ancor prima che infondato. 2.In primo luogo, il ricorrente non chiarisce in modo adeguato in quali termini egli avesse già chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio incauto dell’azione esecutiva (che, nella specie, si era necessariamente tradotta nella trascrizione del pignoramento, trattandosi di espropriazione immobiliare), ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., nel giudizio di opposizione all’esecuzione, né per quali ragioni, eventualmente, tale risar- cimento non gli fosse stato riconosciuto in quella sede : e ciò benché dal dispositivo della sentenza che ha definito il predetto giudizio di opposizione all’esecuzione (richiamato nel ricorso stesso) risulti che, in quella sede, erano state dichiarate inam- missibili le domande di risarcimento danni “secondo quanto specificato in motivazione”. Ciò è di per sé sufficiente a far ritenereinammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., perché privo dell’esposizione di fatti relativi al giudizio essenziali per valutare la fondatezza dello stesso. Infatti, per quanto emerge dal ricorso, l’azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., risult erebbe effettivamente già proposta in sede di opposizione all’esecuzione , ma in quella sede certa- mente non ha trovato accoglimento: di conseguenza,dovrebbe ritenersi ormai esclusa la sussistenza di un incauto esercizio dell’azione esecutiva, il che di certo escluderebbe, altresì, la possibilità di una riproposizionedi analoga domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, in un nuovo pro- cesso, anche con riguardo a danni relativi ad un periodo Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 successivo a quello della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione. In tale situazione, sarebbe stato certamente onere del ricor- rente, quanto meno,allegare e documentare, richiamando in modo puntuale e specifico il contenuto di atti e documenti rile- vanti, le ragioni di una eventuale inesistenza del giudicato sul punto,con riguardo ai danni di cui lamenta l’omessa conside- razione da parte della corte d’appello. L’omissione si risolve nel difetto di un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c.. 3. Per altro verso, il ricorrente parrebbe intendere affermare che, anche a prescindere dalla sussistenza della responsabilità processuale aggravata del creditore, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per il periodo anteriore all’emissione della sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione , tale responsabilità potrebbe essere dedotta e riconosciuta per il pe- riodo successivo, senza pregiudizio per quanto accertato in re- lazione al periodo precedente, in quanto, con la sentenza che accoglie l’opposizione nascerebbe un obbligo, per certi versi nuovo e autonomo, del creditore, di procedere volontariamente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, che ne comporterebbe la responsabilità risarcitoria, anche a prescin- dere dalla sussistenza dei presupposti dell’esercizio incauto dell’azione esecutiva ab origine, solo per non essersi confor- mato alla decisione di merito, sebbene non ancora passata in giudicato. Un siffatto assunto è da ritenersi del tutto infondato, in diritto , in considerazione del carattere unitario dell’azione di risarci- mento dei danni per responsabilità processuale aggravata da incauto esercizio dell’azione esecutiva, che non consente un sif- fattofrazionamento delle relative condotte e delle relative pre- tese risarcitorie. Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Del resto, è agevole osservare che, a volernecondividere – an- che solo per un momento –il fondamento, esso comporterebbe l’assoluta inutilità dell’impugnazione della decisione di primo grado sull’opposizione all’esecuzione:se il creditore fosse inde- fettibilmente tenuto a far volontariamente cancellare la trascri- zione del pignoramento in base alla sentenza di primo grado che accoglie l’opposizione del debitore (e che dispone essa stessa tale cancellazione, con ordine che, però, non assume ef- ficacia vincolante fino al passaggio in giudicato, in considera- zione della natura costitutiva della pronuncia), perderebbe la possibilità diun utile ripristin o de gli effetti del pignoramento ex tunc, in caso di accoglimento del suo appello, con definitivo ri- getto dell’opposizione stessa; dunque, l’appello sarebbe del tutto inutile. Di conseguenza, in nessun caso potrebbe dirsi incauta, di per sé –cioè, a prescindere dalla valutazione della prudenza in re- lazione all’avviodell’azione esecutiva –la condotta del creditore che non proceda alla cancellazione volontaria della trascrizione del pignoramento prima del passaggio in giudicato della sen- tenza di accoglimento dell’opposizione. 4.Va, inoltre , considerato (ed il rilievo ha carattere assorbente) che, nel presente giudizio, il ricorrente aveva chiesto la con- danna generica al risarcimento del danno derivante dall’ingiu- stificata trascrizione del pignoramento sul suo immobile – da liquidarsi in separata sede –per l’intero periodo in cui tale tra- scrizione aveva avuto luogo, senza affatto limitare la richiesta al periodo successivo alla sentenza di merito sull’opposizione. Aveva, cioè, avanzato una domanda che, nei termini indicati, certamente avrebbe potuto proporre (e, anzi, sembrerebbe ad- dirittura avere effettivamente proposto) in sede diopposizione all’esecuzione; a maggior ragione, trattandosi di domanda di condanna generica, limitata all’an debeatur. Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 In realtà, risulta, in proposito, del tutto dirimente il rilievo per cui, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la domanda di condanna generica al risarcimento per responsabi- lità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non è in radice ammissibile, in quanto sarebbe violato il principio di ne- cessaria “concentrazione” tra contestazione del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata e azione di risarcimento per respon- sabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 –01; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009 , Rv. 610752 –01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010 , Rv. 612644 -01). Di conseguenza, a maggior ragione, una siffatta domanda non potrebbe essere ammissibile addirittura in un successivo auto- nomo giudizio. 5. Va, infine, rilevato che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 c.p.c. il ricorrente richiama un indirizzo giurispru- denziale, accolto da questa Corte,sulla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anziché dell’art. 96 c.p.c., in caso di trascrizione di una domanda giudi- ziale,nei casi in cui non è affatto prevista la trascrizione della domanda stessa. Ma è evidente che si tratta di indirizzo non conferente nellapre- sente fattispecie, in cui si discute della trascrizione del pigno- ramento, che non solo è prevista ma è, anzi,necessaria ed es- senziale ai fini, se non del perfezionamento, quanto meno dell’efficacia dello stesso. 6. In definitiva, nella decisione impugnata , contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso: - non vi è stata alcuna violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. , in quanto la domanda proposta nel presente giudizio è stata correttamente interpretata e qualificata dalla corte d’appello; Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 - più precisamente, la domanda proposta dallo Staniscia è stata (correttamente e anzi pacificamente) qualificata dalla corte d’appello come domanda di responsabilità pro- cessuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. e, come tale, assoggettata allarelativa specifica disciplina e non a quella generale di cui all’art. 2043 c.c., onde non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione né dell’art. 96 c.p.c., né dell’art. 2043 c.c.; - è stata , inoltre, correttamente applicata la disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., che vieta la proposizione della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata al di fuori del giudizio di opposizione (salvo il caso, nella specie non sussistente, in cui non fosse pos- sibile proporla in quella sede) e, comunque, con richiesta di condanna generica, limitata all’an debeatur e con ri- serva di agire separatamente per il quantum(cfr., di re- cente, oltre ai precedenti già richiamati al paragrafo 4: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 02 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 –01; in precedenza, ex multis : Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013, Rv. 626027 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016 , Rv. 639812 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961 – 01 ; Sez. 3, Ordi- nanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 -01); - non vi è stato alcun omesso esame di fatti decisivi e con- troversi, tale non potendo ritenersi l’omessa autonoma considerazione di eventuali danni prodottisi in conse- guenza del permanere della trascrizione del pignora- mento illegittimo dopo la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, in quanto, come già chiarito, Ric. n. 24742/2020 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 si tratta di circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’esito della domanda in concreto proposta nel presente giudizio. 7.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 13123/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris