CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 30220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10682/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 5854 del 2023 depositata il 24 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di ingiunzione (n. 56301) con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente) ha intimato per conto del Comune di Mugnano di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) il pagamento dell’ICI per l’anno 2009. La questione riguarda l’esercizio tempestivo del potere impositivo, attraverso l’atto prodromico all’atto di intimazione oggi impugnato. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 La CGT I ha accolto il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato Numero sezionale 6921/2025Numero di raccolta generale 30220/2025 la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, sulData pubblicazione 16/11/2025la base delle seguenti ragioni: - la [OSCURATO:SOCIETA]., come già avvento in primo grado, si è limitata ad affermare l’avvenuta notifica del presupposto atto impositivo, asserendo che l’ingiunzione impugnata seguiva all'omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 19000494 del 10.12.2014, spedito il 17.12.2014 e regolarmente notificato in data 07.01.2015, tuttavia al riguardo non ha fornito alcuna prova documentale; - stante la mancata prova della notifica dell’atto presupposto, l’appello va rigettato. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivo e depositato memoria, il Cardone non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la stessa del tutto apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile, quindi per violazione degli artt. 36 del d. lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’avvenuta notifica, in data 7 gennaio 2015 e con plico spedito il 17 dicembre 2014, dell’avviso di accertamento n. 19000494, prodromico all’atto impugnato, ossia l’ingiunzione fiscale n. 56301-2021. 2.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 24 ottobre 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 24 aprile 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, Numero sezionale 6921/2025Numero di raccolta generale 30220/2025 primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del Data pubblicazione 16/11/2025 d.lgs. n. 546 del 1992. 3. I motivi sono fondati e, stante le loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente afferma, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, di avere provato in giudizio di avere notificato l’avviso di accertamento sotteso all’atto di ingiunzione oggetto del giudizio, in particolare l'avviso di accertamento n. 19000494 del 10/12/2014 spedito il 17/12/2014 e regolarmente notificato 07/01/2015. Non intende il Collegio discostarsi dal consolidato principio, secondo cui, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass., Sez. 3, n. 32575/2024, Rv. 673106 – 02; nello stesso senso già, Sez. 1, n. 11228/2021, Rv. 661282 – 01; Sez. 1, n. 24852/2006, Rv. 593223 - 01). La documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra, non solo, che l’odierno intimato è erede di [OSCURATO:PERSONA], cui era stato notificato l’avviso di accertamento (all. n.7), ma anche che l’intimato risultava convivente con questi proprio all’indirizzo cui è giunto l’atto impugnato, via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, n. 5 (all. n. 8). Nel consegue che, a fronte della presunzione della notifica a persona di famiglia, ex art. 139 c.p.c., incombeva sull’intimato 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 Numero sezionale 6921/2025 l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza Numero di raccolta generale 30220/2025Data pubblicazione 16/11/2025 del consegnatario in casa propria. 4. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche pe