CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 46966/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foggia avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucera, irrevocabile il 3 giugno 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con pena sospesa subordinata alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della comunità di Lucera per la durata di mesi otto. Con la medesima sentenza la Corte, rilevando che l'imputato aveva riportato condanna per analoga violazione con sentenza irrevocabile del 3 giugno 2012, riteneva che non fosse possibile formulare un favorevole giudizio prognostico e revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza impugnata e quello di cui alla precedente condanna. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge per inosservanza del divieto reformatio in peius, dal momento che l'art.597 cod. proc. pen. prevede che, quando l'appellante è il solo imputato, il Giudice non può revocare i benefici. Neppure si versa nell'ipotesi in cui il Giudice dell'impugnazione potrebbe procedere di ufficio ope legis, dal momento che, ai sensi degli artt. 168 e 164 cod. pen., è legittima la concessione di una ulteriore sospensione purché non siano superati i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Viceversa, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 168 cod. pen., come nella specie, ove la Corte fa riferimento al giudizio prognostico sfavorevole in ordine al futuro criminale dell'imputato, il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investe una valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell'esecuzione. Di tal che il giudice di appello non può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena, qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, ove appellante sia il solo imputato, contravvenendo, in caso contrario, al divieto di reformatio in peius (Sez. U, n. 1474 del 24/11/1984, dep. 1985, Conte, Rv. 167852; Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412). L'applicazione di tale -condiviso- principio giurisprudenziale, stante nella specie l'assenza di gravame del P.M., comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in punto di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena che esclude. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]