CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la tardività della querela in merito al delitto di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. è inammissibile in quanto questione sottratta al vaglio della Corte di appello specie là dove il ricorrente vorrebbe fondare la tardività della condizione di procedibilità su valutazioni afferenti alla ricostruzione del fatto mai prospettate; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato, in ragione della sua esigua determinazione in un mese di reclusione sulla base della sua apprezzata congruità, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ragioni della decisione che deve ritenersi adeguata anche alla luce della genericità del corrispondente motivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0