Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:580
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0178_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑178/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà»
1.
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 3)
(v. punti 39, 40)
2.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 e 296, comma 2, TFUE)
(v. punto 52)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive di congelamento dei capitali
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 53-57)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Natura di tali misure – Natura non penale
[Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716]
(v. punto 70)
5.
Diritto dell’Unione – Principi – Diritti della difesa – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità in ragione della situazione in Siria – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Portata – Inosservanza – Violazione dei diritti della difesa
[Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716]
(v. punti 78, 79, 83-85)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo
[Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716]
(v. punti 95-99, 114, 149)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento di un imprenditore di spicco legato al regime siriano – Persona interessata da una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti
[Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716]
(v. punto 115)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Onere della prova
[Art. 29 TUE; decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716]
(v. punti 155-157)
9.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Portata
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, 91-104)
(v. punto 189)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2019, L 18
I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2019, L 18
I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2019, L 132, pag. 36
), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2019, L 132, pag. 1
), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2020, L 168, pag. 66
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2020, L 168, pag. 1
), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto per via di tali atti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.