CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2018
Cassazione n. 32821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01`. ? ORDINANZA sul sul ricorso 19386/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2018 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 14.4.2018, R.G. n. 1370/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13.9.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 30.8.2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir accogliere le seguenti domande: a) accertare il demansionamento posto in essere dalla resistente nei suoi confronti ovvero l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della convenuta, a partire dall'11.4.2016 (o altra data di giustizia) e sino alla data di effettiva riammissione nelle mansioni per le quale la ricorrente era stata assunta o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che aveva successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte e che la responsabilità di detto demansionamento e dei conseguenti pregiudizi a lei causati erano ascrivibili alla convenuta; b) accertare e dichiarare la sussistenza del danno da demansionamento da lei subito nella misura, alla data di deposito, di C 5.042,20 (o altra somma anche maggiore, di giustizia), oltre ai successivi danni sino alla data di effettiva riattribuzione delle mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte e la sussistenza di ogni ulteriore danno biologico/morale/esistenziale; c) condannare la convenuta a riassegnarla alle mansioni svolte in precedenza in ambito Marketing quale Sales, Marketing & [OSCURATO:PERSONA], o altre mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; d) condannare la convenuta al pagamento in suo favore di un risarcimento per danno da professionalità per C 5.042,00 (o altra somma anche superiore ritenuta di giustizia), nonché danno non patrimoniale pari ad C 15.000,00 (o altra misura, anche maggiore, di giustizia).2. Costituitasi la resistente, la quale contestava tali domande, ed istruita anche per testi la causa, il Tribunale adito, con sentenza del 29.9.2017, rigettava dette domande. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza di prime cure, condannava l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, e dichiarava da lei dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. 4. Avverso tale decisione, la soccombente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 6. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, dell'art. 1, comma 7, lett. e), della legge delega n. 183/14, dell'art. 76 Cost. e dell'art. 23 I. 11.3.1953, n. 87 per aver la Corte di Appello di Milano omesso di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (ex art. 360, n. 3, c.p.c.)". Intende "censurare la sentenza della Corte di Appello di Milano nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA], pur chiamato ad esprimersi sulla compatibilità dell'art. 3 D.Igs. 15 giugno 2015 n. 81 rispetto ai principi definiti dall'art. 1, comma 7, lett. E), della Legge delega n. 183/14, e, per interposizione, rispetto all'art. 76 Cost., anziché esaminare la questione di costituzionalità sottoposta alla sua attenzione ha rigettato il motivo di appello formulato dall'allora appellante in considerazione del fatto che, essendo il nuovo testo dell'art. 2103 c.c., comma 1, privo di qualsiasi riferimento ad un'ipotetica restrizione dello ius variandi alla presenza di una riorganizzazione aziendale, un eventuale accoglimento della doglianza avrebbe postulato un'interpretazione di natura additiva del dato normativo preclusa al giudice di merito". 2. Con un secondo motivo, deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 107 CCNL Commercio e dell'art. 2103, commi 1 e 2, c.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.)", "per avere la Corte di Appello di Milano respinto le domande proposte dalla ricorrente sulla base di un'interpretazione errata delle declaratorie contenute nel contratto collettivo applicabile". 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso per cassazione, come tale, ossia come mezzo d'impugnazione, a critica vincolata, ex art. 360 c.p.c., debba essere giudicato inammissibile. 4. In tal senso, giova premettere che, secondo questa Corte, la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 10.4.2018, n. 8777; e in termini id., sez. trib., 19.1.2018, n. 1311). E' stato, inoltre, specificato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (in tal senso Cass. civ., sez. I, 9.7.2020, n. 14666, ed ivi in motivazione ulteriori richiami dei precedenti rilevanti a riguardo). 5. Nel caso che ci occupa, come si è visto, la ricorrente, peraltro riferendosi esclusivamente all'ipotesi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., senza quindi esplicitamente lamentare la violazione dell'art.112 c.p.c. (in ipotesi deducibile invece ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c.), lamenta che la Corte avrebbe omesso di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, ossia, della norma che aveva da ultimo sostituito il testo dell'art.2103 c.c.. In base ai precedenti sopra richiamati, però, non è configurabile tale vizio di ipotetica omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. 6. Esclusivamente, allora, per completezza di disamina, mette conto aggiungere che, dalle stesse deduzioni riportate dalla ricorrente nella censura in esame (cfr. in particolare pagg. 9-11 del ricorso per cassazione), si desume che l'allora appellante [OSCURATO:PERSONA], nel primo motivo del suo appello avverso la decisione di primo grado, non aveva in realtà chiesto alla Corte di merito (rectius, sollecitato la stessa nel senso) di porre direttamente la questione di legittimità costituzionale della norma novellata per aver travalicato il legislatore delegato (ossia, il Governo), nell'introdurla, la delega ricevuta in violazione dell'art. 76 Cost. In sintesi, la stessa aveva piuttosto sollecitato un'interpretazione del nuovo disposto normativo, a suo dire, conforme a quanto previsto dalla Legge delega (all'art. 1, comma 7, lett. E), n. 183/2014); il che è cosa, all'evidenza, ben diversa. Tanto, peraltro, era stato notato dalla difesa dell'intimata (cfr. in particolare pag. 10 del controricorso). Neppure, a rigore, veniva così richiesta al giudice a quo un'interpretazione, come suol dirsi, costituzionalmente orientata (in base a parametri costituzionali, invero non indicati). 7. Inammissibile, perciò, il primo motivo, come mezzo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, c.p.c., non rientrando lo stesso in alcuna delle ipotesi ivi previste, si deve nondimeno dare conto che l'impugnante, altresì, "si auspica che codesta Ecc.ma Corte voglia esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Igs. 15-6-2015 n. 81 e dell'art. 2103, comma 1, c.c., rispetto all'art. 1, comma 7, lett. E), della Legge delega n. 183/14, e, per interposizione, all'art. 76 Cost., e valutare se, come denunciato vanamente nel precedente grado di giudizio, sia in effetti possibile riscontrare un vizio di costituzionalità per eccesso di delega del nuovo testo dell'art. 2103, comma 1, c.c.". 8. Ebbene, tale sollecitazione a questa Corte nel senso di sollevare direttamente detta questione di legittimità costituzionale non può nella specie avere seguito. In disparte ogni considerazione sulla non manifesta infondatezza del profilato incidente di costituzionalità, e premesso che la ricorrente ha del tutto omesso di specificare la rilevanza dello stesso nel presente giudizio, va comunque esclusa tale rilevanza in questa sede. In tal senso, occorre ricordare che sussiste "la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (cfr. Corte cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (cfr. Corte cost. n. 337 del 2008; Corte cost. n. 303 del 2007; Corte cost. n. 50 del 2007)" (in tal senso nella motivazione, ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 5.12.2018, n. 31480). Tali ipotetici effetti concreti in questo giudizio sono, tuttavia, da escludere de plano stante l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, come tale, e - come si vedrà tra poco - anche del secondo motivo. 9. Difatti tale secondo motivo dev'essere giudicato appunto inammissibile in una duplice prospettiva. 10. Giova premettere che, secondo questa Corte, nell'ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice- interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772). Inoltre, è stato deciso che detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza con l'articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integrale del contratto collettivo, infatti, di regola, costituisce adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini analoghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo e contrasta con i canoni di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa). Infine, occorre ricordare che, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6, richiede "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall'art. 369 c.p.c. n. 4, in quanto il primo risponde all'esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (così Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025). 11. Tutto ciò per ora considerato, erroneamente la ricorrente, a pag. 17 del suo atto d'impugnazione, richiama un passo di Cass. civ., sez. lav., 12.4.2012, n. 5801, secondo cui il dato normativo che l'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 40/2006, permette il ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro "significa che, ai fini del controllo di legittimità, il contratto collettivo è inserito tra le norme di diritto, la cui violazione può essere denunciata senza necessario riferimento alle norme di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.) asseritamente violate, così come la violazione di legge può essere denunciata senza necessario riferimento agli artt. 10-12 delle preleggi". Invero, la decisione di legittimità così richiamata, com'è agevolmente riscontrabile dal suo testo, era riferita a fattispecie nella quale era in questione la corretta interpretazione di una norma di un contratto collettivo nazionale di lavoro di uno specifico settore del pubblico impiego (e, cioè, l'area dirigenza dei ruoli sanitari). Per il settore privato, invece, che qui viene in considerazione, in base ai precedenti dianzi richiamati, è necessaria anzitutto (ai fini della procedibilità) la produzione in testo integrale del contratto collettivo delle cui norme viene fatta valere la non corretta interpretazione; produzione, a sua volta, rispondente, secondo quanto pure si è visto, all'esigenza di verificare da parte del giudice di legittimità l'esattezza appunto dell'interpretazione fornita dai giudici di merito in base ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., cui il ricorrente per cassazione deve fare precipuo riferimento. 12. Ebbene, nel caso in esame, in proposito la ricorrente fa cenno ad un "doc. 9 allegato al ricorso" introduttivo di primo grado (cfr. pagg. 5 e 17 del ricorso), nonché ad un "doc. A del fascicolo di Cassazione" (cfr. pagg. 17 e 21 dello stesso atto). Sennonché, come constato dal Collegio, tale doc. A del fascicolo per questo giudizio (indicato genericamente come "CCNL Commercio": cfr. ancora pag. 21 del ricorso) in realtà non è una copia integrale di detto contratto collettivo, ma consta di un mero stralcio di tale fonte collettiva e, per la precisione, solo dei testi, rispettivamente, dell'art. 100 e dell'art. 107 del ridetto CCNL; e lo stesso è a dirsi per il doc. 9, in precedenza esibito, che pure consisteva nel medesimo stralcio. Ma tale insufficiente produzione (che di per sé sola sarebbe produttiva d'improcedibilità), nella specie, concorre nell'integrare l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Invero, anche nello svolgimento di questa censura, la ricorrente, non solo non ha operato alcun richiamo normativo espresso a una o più delle previsioni di cui agli artt. 1362-1371 c.c., ma - reputandosi erroneamente esentata dalla relativa specificazione, come si è visto - neppure ha reso possibile l'identificazione di uno o più di tali canoni ermeneutici cui intenderebbe far capo. Più nello specifico, la ricorrente si limita ad asserire "che l'interpretazione dell'art. 107 CCNL Commercio fornita dalla Corte di Appello di Milano appare essere oggettivamente erronea, in quanto frutto di una lettura approssimativa del dato contrattuale, e dell'utilizzo improprio degli strumenti ermeneutici" (così a pag. 17 del ricorso). In sintesi, deduce, altresì, che la Corte distrettuale non avrebbe operato "una lettura sistematica dell'accordo collettivo, comprensiva quindi del testo dell'art. 100 CCNL Commercio, contenente la declaratoria relativa agli impiegati di primo livello" (cfr. pagg. 18 e 19).Ma, a tacer d'altro, l'ipotesi che la ricorrente intendesse far capo al criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c. è vanificata dal rilievo che, pur lamentando la stessa che la Corte d'appello "avrebbe dovuto estendere le sue considerazioni all'intero sistema di classificazione del CCNL Commercio" (così a pag. 19 del ricorso), come già notato, non ha prodotto nel corso dell'intero giudizio un esemplare completo di tale CCNL; e nemmeno, di là dal richiamo anche al solo art. 100 dello stesso circa la declaratoria relativa agli impiegati di primo livello (oltre che dell'art. 107 circa i quadri), ha specificato alcunché in ricorso circa tale "intero sistema di classificazione". 13. Come si anticipava, l'inammissibilità del secondo mezzo è argomentabile anche in una seconda chiave. In particolare, circa la violazione dell'art. 2103, commi 1 e 2, c.c. pure dedotta in tale motivo, si deve considerare che la Corte di merito, sulla base della propria ricostruzione dei fatti rilevanti (cfr. pagg. 7-9 della sua sentenza), ha accertato che le nuove mansioni attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, erano riconducibili al medesimo livello di inquadramento e categoria legale di quelle precedentemente svolte, e ha, cioè, appurato la sussunzione delle nuove mansioni nell'ambito della declaratoria astratta del livello di inquadramento di riferimento, come richiesto dall'art. 2103 c.c. nuovo testo. Ebbene, la ricorrente, insistendo esclusivamente sull'attuale mancata assegnazione del potere di gestione e coordinamento delle risorse e del personale (sulla base di una propria interpretazione delle previsioni contrattuali collettive che non può qui avere ingresso, secondo quanto già ritenuto), nulla deduce sulle argomentazioni sviluppate nella parte su specificata dell'impugnata sentenza. La stessa, invero, assume piuttosto che "il risultato dell'interpretazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], che, postulando quale unico elemento caratterizzante la posizione dei quadri l'attribuzione di un generico potere decisionale e discrezionale, peraltro ben riconoscibile anche nella citata figura del capo di servizio, ha di fatto delineato una figura che, priva di un potere di coordinamento e gestione delle risorse del personale, nonché di partecipazione all'individuazione degli obiettivi di impresa, appare addirittura inferiore a quella di un impiegato di primo livello" (così a pag. 19 del ricorso). Sennonché, nulla di tutto ciò ha affermato il giudice a quo nella sua decisione, avendo piuttosto evidenziato, tra l'altro, che l'attività attualmente svolta dall'allora appellante era caratterizzata anche da "elevata professionalità"; conclusione, questa, cui è pervenuta la Corte territoriale (cfr. in extenso pagg. 9-10 dell'impugnata sentenza), rispetto alla quale l'impugnante manca completamente di confrontarsi. In parte qua, dunque, il secondo motivo difetta dell'occorrente specificità. 14. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proce