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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22932/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04EKVT9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle part)i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e la difesa - peraltro, in maniera generica - ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; - il ricorso è inammissibile poiché ha dedotto l'erronea determinazione della pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (segnatamente in quanto per tre dei reati satellite sarebbe stata aumentata anche la pena pecuniaria quantunque siano puniti con la sola pena detentiva) e nella specie non ricorre affatto una pena illegale dato che, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (cfr. Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01); ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04EKVT9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle part)i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e la difesa - peraltro, in maniera generica - ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; - il ricorso è inammissibile poiché ha dedotto l'erronea determinazione della pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (segnatamente in quanto per tre dei reati satellite sarebbe stata aumentata anche la pena pecuniaria quantunque siano puniti con la sola pena detentiva) e nella specie non ricorre affatto una pena illegale dato che, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (cfr. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01); ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
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