CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo - in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - della pronuncia delle molteplici espresioni eoffensive e - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - alla condotta violenta e minacciosa nei confronti degli operanti; Ritenuto che generica è la deduzione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla commisurazione dell'aumento per la continuazione, rispetto alla rilevata applicazione di pena prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025