CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 25914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3092/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via T. Salvini, n. 2a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1676/2023 depositata il 20/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Fabrizio ed [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la nullità per simulazione e/o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto pubblico con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai figli Alessio, Cristina e Fabrizio la proprietà, gravata dal diritto di uso e di abitazione, di un appartamento e di un locale ad uso autorimessa siti in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande avversarie per insussistenza dei presupposti sia dell’azione di simulazione sia dell’azione revocatoria. Interveniva altresì volontariamente in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, chiedendo l’accertamento del proprio credito dei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dello stesso al pagamento di 521.831,16 € oltre interessi e proponendo, nei confronti di tutti i convenuti, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo impugnato dalla Carifermo. Intervenivano altresì la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:SOCIETA]., tutte chiedendo la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, di inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 cod. civ. del summenzionato atto di trasferimento. All’udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima quale mandataria della Aqui spv s.r.l., in qualità di cessionarie dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n. 275/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: ammetteva gli interventi spiegati da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, da [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] di Bari e dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in virtù delle rispettive ragioni di credito vantate nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA]; estrometteva invece la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari in conseguenza dell’intervenuta cessione dei loro crediti, rispettivamente in favore di Aqui spv s.r.l., mandante dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che interveniva in giudizio; nel merito, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta dell’atto pubblico impugnato, mentre accoglieva la domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche accertando l’esistenza del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Aqui spv s.r.l. ed il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) e, per essa, in qualità di procuratrice, interveniva ex art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]., facendo proprie le conclusioni già rassegnate da [OSCURATO:SOCIETA], nel senso del rigetto dell’appello. Interveniva anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] restavano intimati. Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]. depositava atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’appellante, rinuncia che la corte d’appello, tuttavia, non rinveniva nelle produzioni, per cui non risultava perfezionata la fattispecie di estinzione ex art. 306 cod. proc. civ. 4. Con sentenza n. 1676 del 20 novembre 2023 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimate le altre parti indicate in epigrafe. 6. E’ stata formula t a proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha richie sto l a decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è statoavviato all’adunanza camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Va pregiudizialmente osservato ch e il ricorso è improcedibile. 7.1. Dall’esame del contenuto del fascicolo telematico risulta: a) che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso essergli stata l’impugnata sentenza notificata, il che vale a far decorrere il c.d. “termine breve” per l’impugnazione; b) che, tuttavia,il ricorrente non ha depositato la relata di notifica dell’impugnata sentenza, né, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e di ricezione; c) che nessuno dei controricorrenti l’ha depositata (v. Cass., Sez. Un., n. 21349/2022). Come questa Corte ha già avutopiù volte modo di affermare, il mancato deposito della relata di notifica dell’impugnata sentenza che il ricorrente asserisce essergli stata notificata determina l’improcedibilità del ricorso, che va rilevata d’ufficio, a prescindere dall’assenza di contestazioni della controparte (v. Cass., n. 15189/2024; Cass., n. 28781/2024; Cass., 22/07/2019, n. 19695, Rv. 654987-01), essendo la previsione dell’onere di siffatto deposito funzionale al riscontro della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve (v. Cass., n. 25237/2011). 7.2. Neppure il ricorso supera la c.d. prova di resistenza [evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (e non da altra diversa e successiva data, come assume infondatamente il ricorrente in memoria illustrativa), giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 10/07/2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass., 22/09/2015, n. 18645; Cass., 30/04/2019, n. 11386)], atteso che nella specie la sentenza risulta essere stata pubblicata il 20 novembre 2023, mentre il ricorso è stato notificato, secondo quanto risulta dal fascicolo telematico in data 22 febbraio 2024; e quand’anche fosse stato notificato in data 22 gennaio 2024, come sostiene il ricorrente nella memoria, i sessanta giorni dalla pubblicazione scadevano il 19 gennaio 2024 (venerdì). 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore di ciascuno delle controricorrent i, seguono la soccombenza. 9. Il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle somme- liquidate come in dispositivo - ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa - quale mandataria - [OSCURATO:SOCIETA]. : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge ; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa - quale mandataria - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.; Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il