CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13132-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - e o tii`i r' i AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 1223/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /// Ric. 2021 n. 13132 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2009, costitutiva alcuni immobili in fondo patrimoniale. Nel 2013 riceveva avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti quale amministratore di una associazione sportiva dilettantistica, per crediti IVA, IRES e IRAP degli anni 2007-2009. Nel 2016 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al contribuente la comunicazione di due iscrizioni ipotecarie sui beni del fondo a garanzia dei crediti suddetti; 2. l'impugnazione delle iscrizioni veniva accolta dalla CTP di Bologna; 3. con la sentenza in epigrafe la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sulla base di due argomenti: dato che il fondo era stato costituito quattro anni prima della notifica degli avvisi di accertamento "manca il nesso di causalità tra gli avvisi e la costituzione del fondo"; "manca altresì la connessione dei bisogni familiari che l'Agenzia ipotizza derivanti dai compensi non meglio indicati ricevuti [dal contribuente] in qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica, quando è notorio che una società sportiva dilettantistica non produce utili e ciò era sicuramente nella conoscenza sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'agenzia delle Entrate Riscossione di conseguenza era del tutto evidente che le Agenzie erano al corrente che l'obbligazione vantata era estranea al soddisfacimento per bisogni familiari ... i beni aggrediti non discendono da redditi usati per il soddisfacimento dei bisogni familiari anche perché l'associazione sportiva dilettantistica non ha prodotto redditi da distribuire"; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art.77, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602; 4. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. il ricorso è fondato. 1.1. La Corte ha ripetutamente affermato che: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.» (così, tra altre, Cass. SU. 15911/2021, in particolare punto 13.3 della motivazione; Cass.10166/2020; Cass. 22761/2016). La Corte ha anche sottolineato che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. n. 3738/15; Cass. n. 15886/2014; Cass. n. 15886/2009) con la conseguenza che deve accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. 1.2. Atteso quanto precede, nella fattispecie concreta, la CTR ha, per un verso, errato nel ritenere inesistente il nesso di strumentalità -o, secondo la terminologia della CTR, "di causalità"- tra obblighi tributari e bisogni della famiglia per il fatto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati dopo la costituzione del fondo laddove invece la CTR avrebbe dovuto tener presente che le obbligazioni tributarie sorgono al verificarsi dei relativi presupposti (nel caso, quindi, fino dal 2007) ed ha, per altro verso, altresì errato nell'affermare che il nesso suddetto doveva essere escluso in base all'argomento che, per quanto possa comprendersi dalla scarsa chiarezza delle parole della CTR, sembra incentrato sulla, in realtà inconferente, ritenuta assenza di "connessione" dei bisogni familiari con i redditi tassati; 1.3. il motivo va pertanto accolto; 2. la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla corte territoriale competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2