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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32438/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/11/2022 della corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2022, la corte di appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Nocera inferiore del 22 ottobre 2021, riducendo la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 171 ter comma 1 L. 633/1941 (capo a) e 648 comma 2 cod. pen. (capo b).

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Si afferma che alla data della pubblicazione della sentenza impugnata il reato di cui al capo a) doveva ormai ritenersi estinto per prescrizione, siccome maturata alla data del 28 agosto 2022.

Come illustrato in ricorso.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova dei fatti ascritti all'imputata.

Non sarebbe emersa alcuna attività di compravendita.

E la stessa imputata avrebbe dichiarato di avere riprodotto i supporti musicali, per uso personale.

Mancherebbe anche la prova della ricettazione.

Si contesta inoltre il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

In particolare sarebbero viziate siccome illogiche e generiche anche le motivazioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche siccome fondate su precedente specifico e sulle concrete modalità della condotta.

Come anche quelle a base del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. [OSCURATO:PERSONA] con motivi aggiunti ha chiesto la valutazione della sussistenza della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato ex art.648 comma 2 cod. pen. e ha rappresentato la mancata motivazione sulla relativa richiesta proposta in appello.

Ha anche chiesto "alla luce della riforma Cartabia" la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

6. Deve essere esaminato prima il secondo motivo, atteso che attiene al tema, prioritario sul piano logico e giuridico, della sussistenza o meno dei reati contestati.

La deduzione di vizi di motivazione in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché essa consiste nella mera personale rivalutazione dei fatti, peraltro accompagnata da meri stralci di dichiarazioni.

In contrasto tanto con il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2:35507), tanto con quello secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep. 29/05/2015 ) Rv. 2 e 263601 - 01 Savasta) ovvero non allegano le dichiarazioni richiamate (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01 Schioppo).

Quanto al vizio di manifesta illogicità va ricordato che, diversamente dal caso di specie, esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere peraltro di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Quanto alle ulteriori censure è inammissibile quella in punto di mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. a fronte di una più che articolata e coerente motivazione circa la valutazione della gravità del fatto.

E per le medesime ragioni, ovvero per la presenza di una adeguata motivazione cui si oppongono solo personali valutazioni di merito, sono manifestamente infondate le critiche relative al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti.

Ben motivato è anche il trattamento sanzionatorio, attraverso una pena che si discosta di poco dai minimi e di una correlata motivazione che richiama i criteri ex art. 133 cod. pen. e un giudizio di congruità del trattamento finale, in linea con il principio per cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie -, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01 Serratore).

Più che adeguata appare anche la motivazione a supporto del negativo giudizio di prognosi in ordine alla futura astensione dal commettere reati alla luce di due precedenti penali.

7. Quanto al primo motivo, esso è fondato, atteso che precedentemente alla pubblicazione della sentenza impugnata, in particolare alla data del 5 ottobre 2022, la prescrizione del reato di cui al capo a) era ormai decorsa.

Senza peraltro alcuna emersione dell'evidenza di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., a fronte dei contenuti della sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei fatti contestati.8.

Riguardo ai motivi aggiunti, sono inammissibili in ordine alla questione di cui all'art. 131 bis cod. pen. per le medesime ragioni al riguardo già formulate circa la sussistenza di una adeguata motivazione.

Quanto alla richiesta di pena sostitutiva, va premesso che si tratta di istanza estranea ai motivi di ricorso già proposti - rispetto ai quali vige il principio per cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).

Va comunque in particolare osservato che la richiesta non trova alcun significativo aggancio normativo, ancorchè sopravvenuto rispetto al ricorso, che possa portare a riflettere sulla possibilità di proporla in sede di legittimità.

In proposito, va osservato, piuttosto, che ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dettato in tema di disciplina transitoria delle nuove disposizioni introdotte in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi "1.

Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.

In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

Dunque, attraverso tale specifica disposizione, come già rilevato da questa Suprema Corte, (cfr. Cass. Pen. sez. 6 del 8.3.2023 n. 10086/23) il legislatore ha inteso regolamentare espressamente l'applicazione delle nuove disposizioni, di cui alla cd.

"riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di natura pacificamente sostanziale, esclusivamente a taluni processi penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022).

La norma, infatti, fa riferimento ai processi pendenti in primo e secondo grado mentre ha previsto una specifica procedura, da attivare dinanzi al giudice dell'esecuzione, così da escludere nel caso in esame qualunque spazio operativo per la richiesta qui in esame, per il solo caso del condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, all'esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al capo a) per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione con eliminazione della correlata pena di un mese di reclusione ed euro 100 di multa e rideterminazione ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., della pena finale nella misura di mesi otto di reclusione ex euro 200,00 di multa.

Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa rideterminan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/11/2022 della corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2022, la corte di appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Nocera inferiore del 22 ottobre 2021, riducendo la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 171 ter comma 1 L. 633/1941 (capo a) e 648 comma 2 cod. pen. (capo b). 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si afferma che alla data della pubblicazione della sentenza impugnata il reato di cui al capo a) doveva ormai ritenersi estinto per prescrizione, siccome maturata alla data del 28 agosto 2022. Come illustrato in ricorso. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova dei fatti ascritti all'imputata. Non sarebbe emersa alcuna attività di compravendita. E la stessa imputata avrebbe dichiarato di avere riprodotto i supporti musicali, per uso personale. Mancherebbe anche la prova della ricettazione. Si contesta inoltre il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto e la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In particolare sarebbero viziate siccome illogiche e generiche anche le motivazioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche siccome fondate su precedente specifico e sulle concrete modalità della condotta. Come anche quelle a base del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. [OSCURATO:PERSONA] con motivi aggiunti ha chiesto la valutazione della sussistenza della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato ex art.648 comma 2 cod. pen. e ha rappresentato la mancata motivazione sulla relativa richiesta proposta in appello. Ha anche chiesto "alla luce della riforma Cartabia" la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 6. Deve essere esaminato prima il secondo motivo, atteso che attiene al tema, prioritario sul piano logico e giuridico, della sussistenza o meno dei reati contestati. La deduzione di vizi di motivazione in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché essa consiste nella mera personale rivalutazione dei fatti, peraltro accompagnata da meri stralci di dichiarazioni. In contrasto tanto con il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2:35507), tanto con quello secondo il quale sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep. 29/05/2015 ) Rv. 2 e 263601 - 01 Savasta) ovvero non allegano le dichiarazioni richiamate (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01 Schioppo). Quanto al vizio di manifesta illogicità va ricordato che, diversamente dal caso di specie, esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere peraltro di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto alle ulteriori censure è inammissibile quella in punto di mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. a fronte di una più che articolata e coerente motivazione circa la valutazione della gravità del fatto. E per le medesime ragioni, ovvero per la presenza di una adeguata motivazione cui si oppongono solo personali valutazioni di merito, sono manifestamente infondate le critiche relative al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti. Ben motivato è anche il trattamento sanzionatorio, attraverso una pena che si discosta di poco dai minimi e di una correlata motivazione che richiama i criteri ex art. 133 cod. pen. e un giudizio di congruità del trattamento finale, in linea con il principio per cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie -, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01 Serratore). Più che adeguata appare anche la motivazione a supporto del negativo giudizio di prognosi in ordine alla futura astensione dal commettere reati alla luce di due precedenti penali. 7. Quanto al primo motivo, esso è fondato, atteso che precedentemente alla pubblicazione della sentenza impugnata, in particolare alla data del 5 ottobre 2022, la prescrizione del reato di cui al capo a) era ormai decorsa. Senza peraltro alcuna emersione dell'evidenza di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., a fronte dei contenuti della sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei fatti contestati.8. Riguardo ai motivi aggiunti, sono inammissibili in ordine alla questione di cui all'art. 131 bis cod. pen. per le medesime ragioni al riguardo già formulate circa la sussistenza di una adeguata motivazione. Quanto alla richiesta di pena sostitutiva, va premesso che si tratta di istanza estranea ai motivi di ricorso già proposti - rispetto ai quali vige il principio per cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). Va comunque in particolare osservato che la richiesta non trova alcun significativo aggancio normativo, ancorchè sopravvenuto rispetto al ricorso, che possa portare a riflettere sulla possibilità di proporla in sede di legittimità. In proposito, va osservato, piuttosto, che ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dettato in tema di disciplina transitoria delle nuove disposizioni introdotte in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi "1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Dunque, attraverso tale specifica disposizione, come già rilevato da questa Suprema Corte, (cfr. Cass. Pen. sez. 6 del 8.3.2023 n. 10086/23) il legislatore ha inteso regolamentare espressamente l'applicazione delle nuove disposizioni, di cui alla cd. "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di natura pacificamente sostanziale, esclusivamente a taluni processi penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). La norma, infatti, fa riferimento ai processi pendenti in primo e secondo grado mentre ha previsto una specifica procedura, da attivare dinanzi al giudice dell'esecuzione, così da escludere nel caso in esame qualunque spazio operativo per la richiesta qui in esame, per il solo caso del condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, all'esito di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al capo a) per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione con eliminazione della correlata pena di un mese di reclusione ed euro 100 di multa e rideterminazione ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., della pena finale nella misura di mesi otto di reclusione ex euro 200,00 di multa. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa rideterminan
Sentenza Cassazione n. 32438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris