CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03446/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud,o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chalha concluso chiedendo o ii difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 9.01.2019 - con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenutane la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv, 61, n. 5 e 7, 624, 625 n. 2, 5, 7 c.p. - si deducono i seguenti quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza, errata applicazione e violazione degli artt. 518, 519, 520 e 522 c.p. nonché il difetto di motivazione. Si lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato anche per fatti mai contestati e non presenti nel capo di imputazione, quali il furto di un rimorchio contenente giocattoli e di una motrice che sarebbe avvenuto addirittura sei mesi prima rispetto ai fatti contestati, nonché di bottiglie di vino, in concorso con soggetti diversi rispetto ai correi indicati in imputazione. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza e errata applicazione dell'art. 25 Cost 8, 12 c.p. e l'assenza di motivazione quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quello di Parma, Monza o Pavia alla luce dell'illeggibilità dell'ordinanza del 18.04.18. Si rappresenta che con l'atto di appello sì era dedotto l'illeggibilità dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Genova in favore di quello di Lodi sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la analoga eccezione di incompetenza formulata in favore di quello di Parma dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale rispondeva riportando fotograficamente altra ordinanza rispetto a quella impugnata, vale a dire quella del 3.07.2018. Ne consegue l'assenza di motivazione sul punto. In ogni caso, si censura la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, invocando impropriamente una presunta connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b, c.p.p. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione sostenendo che pacificamente il furto sato commesso nel circondario del Tribunale di Parma, ma la competenza del Tribunale di Genova si radica in forza della connessione. Si rappresenta che l'azione penale esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato del solo reato di cui al capo j), ha riguardato esclusivamente i fatto avvenuto in Fontanello. Il Tribunale radicava la competenza del Tribunale di Genova in relazione alla posizione dei concorrenti Iannello, Radu, Mosieilo, chiamati a rispondere di altri reati avvinti dalla continuazione, il più grave dei quali risulta commesso in Genova. Ad avviso del ricorrente, tale motivazione non potrebbe riferirsi anche al [OSCURATO:PERSONA], accusato sempre e soltanto di un singolo fatto commesso in Fontanello, sebbene in concorso con ioro.1.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 266, 267, 268 c.p.p. e l'assenza di motivazione quanto all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per omessa autorizzazione, dolendosi che la conversazione telefonica riguardava altri due soggetti e che la voce di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata captata in sottofondo, sicchè, ritenendo che essa sia una intercettazione ambientale, si assume che pertanto sarebbe stata necessaria una preventiva e diversa autorizzazione del G.i.p. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'insufficienza probatoria quanto al presunto concorso di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando anche che gli stessi operanti di P.G. avrebbero confermato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia stato successivo alla consumazione del furto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per difetto di motivazione in ordine alla questione posta circa l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, peraltro non leggibile, e al difetto di correlazione tra accusa e sentenza; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, nei termini indicati dal P.g. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 1.1.11 primo motivo, con cui si lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato anche per fatti mai contestati e non presenti nel capo di imputazione, quali il furto di un rimorchio contenente giocattoli e di una motrice, e di bottiglie di vino, è manifestamente infondato, non sussistendo i vizi denunciati, risultando palese dalle pronunce di merito che il riferimento a quei fatti non oggetto di contestazione sia intervenuto unicamente per delineare il contesto di quelli oggetto di giudizio, iaddov'e emerge con altrettanta evidenza che l'imputato è stato condannato unicamente rispetto a questi. 1.2.11 secondo motivo è generico, non considerando esso, da un lato, che il tribunale a seguito della riproposizione dell'eccezione di incompetenza ha emesso nuova ordinanza pienamente leggibile, e, dall'altro, che questa veniva poi richiamata dalla Corte di appello che, nel ritenere infondata la questione sollevata sul punto, faceva espresso richiamo all'ordinanza del 3.7.18, riportandola integralmente in copia, della quale condivideva anche il merito del contenuto che faceva !eva, tra l'altro, sul criterio della connessione. Il motivo rimane altresì generico anche ne! merito oltre che sotto certi aspetti inedito, dal momento che in appello ci si era limitati ad affermare l'incompetenza del Tribunale di Genova per il fatto che il reato ascritto al ricorrente fosse stato commesso in luogo non ricadente nella circoscrizione di tale tribunale, laddove il primo giudice si era già espresso in termini di competenza per connessione ragionando anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, alcuni dei quali correi di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.Rispetto alla questione dell'inutilizzabilità sollevata col terzo motivo, la Corte di appello ha già spiegato, in maniera esauriente, che non si tratti di ambientale non autorizzata ma di intercettazione telefonica regolarmente autorizzata in cui si sente in sottofondo la voce del [OSCURATO:PERSONA], e non ha mancato di precisare come, anche estrapolando questa intercettazione (un'unica telefonata del 15 gennaio 2014), non si modificherebbe il quadro accusatorio perché il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva al furto emerge da altri accertamenti e telefonate, autonomi nel dimostrarlo. Sicché il motivo nel riproporre pedissequamente quanto già in precedenza esposto, non considera, tra l'altro, che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilítà di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sui complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento ai provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 dei 23/04/2009, Rv. 243416 Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G. Rv. 271223;). 1.4.11 quarto motivo è irricevibile oltre che per la sua aspecificità, avendo la sentenza impugnata già esaurientemente indicato le ragioni per le quali il ricorrente sebbene non avesse preso parte diretta al furto dovesse ritenersi pienamente coinvolto in esso, anche perché, attraverso i vizi denunciati, tende ad ottenere da questa Corte una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio implicante per di più verifiche in fatto. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori a! fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, !a cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scioé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akarii, Rv, 216260), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art_ 516 cod, proc, pen., ia condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto irnpuonatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual