Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1307/2020
ECLI:EU:T:2020:396
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0046_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑46/19)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti alla superficie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Sistema integrato di gestione e di controllo – Controlli chiave – Regolamento n. 1306/2013 – Obbligo di motivazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 3, e 92, § 7)
(v. punto 30)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)
(v. punti 42-46, 70)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR – Rettifiche forfettarie imposte a causa di carenze nei controlli in loco
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013)
(v. punti 47-49)
4.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di diritti all’aiuto di base – Prati permanenti – Nozione – Criterio – Utilizzo effettivo della superficie per un’attività agricola tipica dei prati permanenti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 4, § 1, h)]
(v. punti 55, 56)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2018, L 298, pag. 34
), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dalla Repubblica ellenica.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2018/1841, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata in quanto impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria del 2% sugli aiuti diretti disaccoppiati, per un importo di EUR 12342563, 07 per l’esercizio 2016 e di EUR 12060282, 13 per l’esercizio 2017.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le loro spese.