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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19441/2024

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8059/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in separato documento informatico allegato al ricorso per cassazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pec: [OSCURATO:EMAIL]. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 5084/2020, depositata in data 26 ottobre 2020 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso presentato dalla stessa società, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 028 2018 90092236 04/000, notificata il 27 agosto 2018, con la quale era stato sollecitato il pagamento dei crediti erariali, Irap, Ires e Iva, relativi all’anno di imposta 2005, portati dalla cartella di pagamento n. 0282008005455644000, notificata, in data 11 marzo 2009,ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

2. I giudici di secondo grado, condividendo la sentenza impugnata, hanno ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento alla società contribuente effettuata presso il domicilio dell'amministratore unico della società contribuentee che, nel caso di specie, dopo il vano tentativo di notifica presso la sede sociale, l'atto veniva regolarmente notificato, ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., presso la residenza conosciuta dell'amministratore unico; né, in tal caso, occorreva, per il perfezionament o della procedura, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevedeva la comunicazione di avvenuta notifica; che il termine di prescrizione dei crediti portati dalla cartella era decennale e che detto termine non era decorsoe, dunque, il diritto alla riscossione non era ancora prescritto.3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi.

4. L’ Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa ed errata valutazione dell’omessa notifica della cartella di pagamento e della omessa realizzazione dell’intero iter notificatorio relativamente alla c.d. irreperibilità relativa, sancito dall’art. 140 cod. proc. civ., dagli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art. 60, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata prova del fatto costitutivo del diritto; l’errata e falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ. che ex art. 60, lett. f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella specie non si applicava.

La sentenza impugnata aveva violato le norme richiamate perché non aveva considerato che il procedimento notificatorio, posto in essere dal messo notificatore,si concludeva con l'invio al destinatario della Raccomandata A.R. contenente la CAD (Comunicazione di Avvenuto deposito), che l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 2697 cod. civ. non aveva mai prodotto. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., l’illegittimità e la nullità della sentenza impugnata, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per l’omessa valutazione della do cumentazione comprovante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla data dell'11 marzo 2009 in cui sarebbe stata notificata la suindicata cartella di pagamento aveva il suo domicilio fiscale e sede legale in S. Maria C.V. alla [OSCURATO:PERSONA] d'Ungheria, n. 37, secondo piano, interno 3 (Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio di Caserta del 20 giugno 2018; dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa dal Sig.

Dell'[OSCURATO:PERSONA]; rilievi Fotografici della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); i giudici di merito non avevano valutato nemmeno la relata di notifica di un Preavviso di [OSCURATO:PERSONA] con data del 19 gennaio 2010, cioè avvenuta 10 Mesi dopo la notifica della suindicata cartella di Pagamento, presso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in S. Maria C.V. alla [OSCURATO:PERSONA]Ungheria n. 37,addirittura consegnato nelle mani dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., per l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di tributi anno 2005 per l’omessa notifica di atti interruttivi, in quanto la cartella di pagamento, quale atto che aveva preceduto l’opposta intimazione di pagamento non era stata ritualmente notificata. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in ragione dell’intervenuto prescrizione breve del diritto alla riscossione di tributi, anno 2005, relativamente al tributoIrap.

Ires e Iva nonché ad interessi e sanzioni, in quanto nessun atto ai fini interruttivi entro il termine prescrizionale breve dei cinque anni era stato notificato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento; l’omessa valutazione della intervenuta prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi e la violazione e falsa applicazione dell’intervenuta prescrizione breve perché la cartella di pagamento come l'avviso di a ddebito aveva natura di atto amministrativo che accumulava in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma era priva di attitudine ad acquisireefficacia di giudicato.

Anche i tributi erariali (come i tributi locali e i tributi previdenziali) erano disciplinati dall'art. 2948, n. 4 cod. civ., sia perché la prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e quella accessoria delle sanzioniera di tipo unitario, sia perché a nche i tributi erariali eranoprestazioni periodiche che si pagavano ad anno solare.

5. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti. 5.1 Il primo motivo è fondato, alla stregua del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa», in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez.

U., 15 aprile 2021, n. 10012).5.2 Le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, esaminando le fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ex 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mezzo posta, ha ravvisato tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed una «evidente analogia» e ha esteso, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte con riferimento all'art. 140 cod. proc. civ..Dunque, la mancata produzione in giudizio nel deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta la mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Inoltre, ha precisato che, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della « raccomandata inform ativa » e che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 890 del 1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali), concludendo che solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo neldeposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento e che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la «sorte»della spedizione della «raccomandata informativa», quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno «legale»(intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass., Sez.

U., 15 aprile 2021, n. 10012, in motivazione). 5.3 Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non risulta consegnata al destinatario, è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva» o almeno «legale» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.

La sentenza impugnata, dunque, nella parte in cui ha affermato che non occorreva per il perfezionamento della procedura la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, non è conforme ai principi suesposti. 6.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 6.1 Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata sfociato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10012 del 15 aprile 2021.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8059/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in separato documento informatico allegato al ricorso per cassazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pec: [OSCURATO:EMAIL]. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 5084/2020, depositata in data 26 ottobre 2020 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso presentato dalla stessa società, avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 028 2018 90092236 04/000, notificata il 27 agosto 2018, con la quale era stato sollecitato il pagamento dei crediti erariali, Irap, Ires e Iva, relativi all’anno di imposta 2005, portati dalla cartella di pagamento n. 0282008005455644000, notificata, in data 11 marzo 2009,ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.. 2. I giudici di secondo grado, condividendo la sentenza impugnata, hanno ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento alla società contribuente effettuata presso il domicilio dell'amministratore unico della società contribuentee che, nel caso di specie, dopo il vano tentativo di notifica presso la sede sociale, l'atto veniva regolarmente notificato, ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., presso la residenza conosciuta dell'amministratore unico; né, in tal caso, occorreva, per il perfezionament o della procedura, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevedeva la comunicazione di avvenuta notifica; che il termine di prescrizione dei crediti portati dalla cartella era decennale e che detto termine non era decorsoe, dunque, il diritto alla riscossione non era ancora prescritto.3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi. 4. L’ Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa ed errata valutazione dell’omessa notifica della cartella di pagamento e della omessa realizzazione dell’intero iter notificatorio relativamente alla c.d. irreperibilità relativa, sancito dall’art. 140 cod. proc. civ., dagli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art. 60, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata prova del fatto costitutivo del diritto; l’errata e falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ. che ex art. 60, lett. f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella specie non si applicava. La sentenza impugnata aveva violato le norme richiamate perché non aveva considerato che il procedimento notificatorio, posto in essere dal messo notificatore,si concludeva con l'invio al destinatario della Raccomandata A.R. contenente la CAD (Comunicazione di Avvenuto deposito), che l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 2697 cod. civ. non aveva mai prodotto. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., l’illegittimità e la nullità della sentenza impugnata, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per l’omessa valutazione della do cumentazione comprovante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla data dell'11 marzo 2009 in cui sarebbe stata notificata la suindicata cartella di pagamento aveva il suo domicilio fiscale e sede legale in S. Maria C.V. alla [OSCURATO:PERSONA] d'Ungheria, n. 37, secondo piano, interno 3 (Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio di Caserta del 20 giugno 2018; dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa dal Sig. Dell'[OSCURATO:PERSONA]; rilievi Fotografici della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); i giudici di merito non avevano valutato nemmeno la relata di notifica di un Preavviso di [OSCURATO:PERSONA] con data del 19 gennaio 2010, cioè avvenuta 10 Mesi dopo la notifica della suindicata cartella di Pagamento, presso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in S. Maria C.V. alla [OSCURATO:PERSONA]Ungheria n. 37,addirittura consegnato nelle mani dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., per l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di tributi anno 2005 per l’omessa notifica di atti interruttivi, in quanto la cartella di pagamento, quale atto che aveva preceduto l’opposta intimazione di pagamento non era stata ritualmente notificata. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in ragione dell’intervenuto prescrizione breve del diritto alla riscossione di tributi, anno 2005, relativamente al tributoIrap. Ires e Iva nonché ad interessi e sanzioni, in quanto nessun atto ai fini interruttivi entro il termine prescrizionale breve dei cinque anni era stato notificato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento; l’omessa valutazione della intervenuta prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi e la violazione e falsa applicazione dell’intervenuta prescrizione breve perché la cartella di pagamento come l'avviso di a ddebito aveva natura di atto amministrativo che accumulava in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma era priva di attitudine ad acquisireefficacia di giudicato. Anche i tributi erariali (come i tributi locali e i tributi previdenziali) erano disciplinati dall'art. 2948, n. 4 cod. civ., sia perché la prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e quella accessoria delle sanzioniera di tipo unitario, sia perché a nche i tributi erariali eranoprestazioni periodiche che si pagavano ad anno solare. 5. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti. 5.1 Il primo motivo è fondato, alla stregua del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa», in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012).5.2 Le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, esaminando le fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ex 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mezzo posta, ha ravvisato tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed una «evidente analogia» e ha esteso, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte con riferimento all'art. 140 cod. proc. civ..Dunque, la mancata produzione in giudizio nel deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta la mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Inoltre, ha precisato che, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della « raccomandata inform ativa » e che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 890 del 1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali), concludendo che solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo neldeposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento e che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la «sorte»della spedizione della «raccomandata informativa», quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno «legale»(intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012, in motivazione). 5.3 Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non risulta consegnata al destinatario, è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva» o almeno «legale» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi. La sentenza impugnata, dunque, nella parte in cui ha affermato che non occorreva per il perfezionamento della procedura la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, non è conforme ai principi suesposti. 6.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 6.1 Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata sfociato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10012 del 15 aprile 2021. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, ac
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