CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 189, comma 6" e 7" C.d.S. perché, alla guida di un'autovettura aziendale, avendo causato un sinistro stradale da cui erano derivate lesioni in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso ai feriti. Formula sei motivi di impugnazione. Con il primo fa valere la violazione degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame testimoniale. Osserva che il giudice ha provveduto all'esame diretto dei testi, formulando domande su specifiche circostanze che non erano state oggetto di esame né da parte del pubblico ministero, né da parte della difesa. Con il secondo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla valutazione degli indizi dai quali è stata ricavata la penale responsabilità dell'imputato. Si sofferma sulla non genuinità del teste Pasciut, che prima di riferire che l'auto che l'aveva investito era guidata da un uomo di circa quarantacinque anni, con i capelli scuri corti ed un po' di barba, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA]' gli era venuto addosso, ciò dimostrando che la sua testimonianza è risultata condizionata da notizie esterne (pubbIlicate su internet e sui social), posto che non conosceva l'imputato. Rileva, altresì, che priva di valore probatorio è la circostanza che il carabiniere Carnio abbia rintracciato l'auto avanti all'abitazione dell'imputato, constatando che aveva ancora il motore tiepido e che presentava ammaccature, posto che, da un lato, non è stato chiarito se ad essere tiepido fosse il motore o il cofano dell'auto, che avrebbe potuto essere riscaldato da un gatto, dall'altro, non essendo stato effettuato alcun acc:ertamento non può dirsi che i danni all'auto fossero riferibili all'incidente, ben potendo essere stati causati dalla grandine. Con il terzo lamenta la violazione degli artt. 64 e ss. Cod. proc. pen. in relazione alle modalità di svolgimento dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle garanzie previste dal rito. Osserva che il giudice, nel tentativo di riparare alle carenze investigative del pubblico ministero, essendo stato provato che l'autovettura era aziendale e veniva utilizzata anche dalla madre, dalla figlia e dall'ex moglie dell'imputato, nonché dai due testi, ha chiesto loro se mai avessero avuto un sinistro utilizzando quel veicolo, senza avvertirli delle loro facoltà, così violando il disposto dell'art. 64 cod. proc. pen.. Con il quarto fa valere il vizio di motivazione in ordine all'identificazione del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, rinvenuto a Villorba. Sostiene che la motivazione confligge con le risultanze dibattimentali, avuto riguardo al fatto che viene dato per accertato che l'auto nella disponibilità dell'imputato fosse quella coinvolta nel sinistro, solo sulla base dei danni rinvenuti sulla medesima, ritenuti compatibili con il sinistro, senza che alcuna perizia sia stata svolta sul punto. Peraltro, il carabiniere Maniscalco, intervenuto sul luogo del sinistro, nel corso dell'esame testimoniale aveva detto di non ricordare la targa, e quando il pubblico ministero è intervenuto per indicare quella indicata nell'annotazione di servizio, ha confermato che quella suggerita dal pubblico ministero era la targa dell'auto allontanatasi, mentre si trattava della targa di una delle auto coinvolte e non di quella dell'auto dell'imputato. Con il quinto fa valere il vizio di motivazione in ordine all'individuazione del soggetto alla guida del veicolo ritenuto responsabile del sinistro. Ribadisce che più soggetti utilizzavano l'auto, tra cui proprio il teste [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca aveva quarantatré anni. La sentenza è assolutamente carente in relazione all'identificazione del guidatore. Con il sesto si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di considerazioni inconferenti e di fatti non accertati, come l'essere l'imputato in stato di ebbrezza, non essendo ciò non solo non stato accertato, ma dei tutto ininfluente, avuto riguardo al fatto che Delle Crode, quando i carabinieri si rec:arono presso la sua abitazione, era a casa sua e ben poteva bere alcolici prima di coricarsi. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, perché genericamente formulato. Invero, il ricorrente non chiarisce, fatto salvo il riferimento all'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui dedica apposito motivo di doglianza, in che modo le domande rivolte direttamente dal giudice ai testimoni abbiano contribuito a formare il quadro probatorio tenuto in considerazione per la condanna. D'altro canto è sufficiente ricordare che "In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta. (Sez. 6 - , Sentenza n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710). Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente pretende di invalidare le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere il giudice posto loro una domanda diretta a verificare se, essendo utilizzatori dell'autovettura aziendale, avessero mai avuto un incidente con detto veicolo, senza informarli delle garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen. per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine. Si tratta di un'impostazione che non trova fondamento, posto che "Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da un soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla -posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico" (Sez. 5 - , Sentenza n. 29357 del 22/03/2019, Rv. 276856; cfr. anche più diffusamente- "L'art.63, comma 2, c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagine, intende riferirsi, con la suindicata espressione testuale, non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle suddette dichiarazioni. L'inutilizzabilità di queste ultime non può, quindi, che essere limitata al singolo atto nel quale esse vengono ad essere contenute, nel presupposto, inoltre, che, salvo il caso in cui il dichiarante sia già stato formalmente investito della qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, l'assunzione dell'atto in questione venga effettuata ad iniziativa o, comunque, sotto il controllo dell'unico organo (il pubblico ministero) al quale istituzionalmente compete il potere- dovere di attribuire a taluno la suddetta qualità. Ne deriva che l'inutilizzabilità di cui all'art.63, comma 2, c.p.p. non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella (equiparata ai sensi dell'art.61, comma 2, c.p.p.) di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art.197, comma 1, lett.a) e b), c.p.p. (fermo restando, naturalmente, che resta in ogni caso operante, anche per il giudice, la disciplina dettata dal comma 1 dell'art.63 c.p.p. per il caso in cui, nel corso dell'esame, vengano rese dichiarazioni autoindizianti). (Sez. 1, Sentenza n. 21802 del 02/05/2002, Rv. 221499)". Il secondo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili, in quanto, da un lato, non sono che la ripetizione dei relativi motivi di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, ricostruendo il fatto attraverso una valutazione non atomistica degli indizi, che invece vengono scomposti dal ricorrente, senza un diretto confronto con il tessuto motivazionale, che risulta del tutto privo di contraddizioni e non manifestamente illogico. Il quinto motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole della valorizzazione, ai fini del giudizio di immeritevolezza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., dello stato di ebbrezza, che non risulterebbe provato, ma dimentica di indicare quali sarebbero gli elementi favorevoli pretermessi dal giudice di merito, benché portati alla sua attenzione. E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d