CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31866-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro COMUNE di PATERNO', COMUNE di BELPASSO ; -intimati - avverso la sentenza n. 406/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catania ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’appellante la somma di euro 6.598,89, oltre accessori, in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro in due distinti periodi (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.7.2007 e dal 25.11.2009 al 30.6.2010) in cui lo stesso risultava regolarizzato. Ha respinto le domande del lavoratore volte a far accertare la responsabilità del Presidente dell’Associazione, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 38 c.c., per difetto di prova che il Calanna fosse stato assunto dal predetto, ed anche le domande di accertamento della responsabilità del Comune di Paternò e del Comune di Belpasso. Ha condannato l’Associazione al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio nei confronti del Calanna ed ha condannato quest’ultimo alla rifusione delle spese in favore del Presidente dell’Associazione e del Comune di Paternò (il Comune di Belpasso era rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio). 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. I Comuni di Paternò e Belpasso non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 245, 339, 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., per essere la sentenza fondata su prova testimoniale non completa, cioè esperita in modo parziale rispetto al provvedimento di ammissione e alle esigenze di accertamento della verità. 4. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la sentenza esaminato e valorizzato il registro presenze dei lavoratori e la mancanza di comunicazioni scritte di cessazione del rapporto per i periodi intermedi. 5. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la sentenza esaminato e valorizzato le emergenze istruttorie sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la sentenza disposto la condanna alle spese in favore del Comune di Paternò, costituitosi dopo la rinuncia alla domanda formalizzata dal Calanna prima della costituzione in giudizio dell’ente.7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la sentenza liquidato in modo difforme e diseguale, senza ragione né motivazione, le spese legali del grado in favore del Calanna rispetto a quelle quantificate in favore del [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Paternò. 8. Preliminarmente, deve darsi atto che con la memoria, depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., il difensore del Calanna ha rinunciato al primo e al secondo motivo di ricorso “giacché le criticità motivazionali della sentenza potrebbero non integrare appieno il vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c., alla luce degli insegnamenti di Cass. 8053/2014 e Cass.8054/2014 richiamati dal Sig. Consigliere Relatore”; ha inoltre rinunciato al quinto motivo di ricorso “prendendo atto del fatto che, sulla iniquità della regolamentazione delle spese di cui alla sentenza di merito, non sono consentiti controlli di legittimità, come da precedenti giurisprudenziali correttamente riportati dal Sig. Consigliere Relatore”. 9. La predetta rinuncia, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza delle censure, deve ritenersi efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore, restando pertantosottratta alla disciplina dettata dall'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 9 giugno 2011, n. 12638; Cass., Sez. V, 15 maggio 2006, n. 11154; 23 ottobre 2003, n. 15962; Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 414 del 2021).10. In ragione della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, le censure oggetto dei motivi di ricorso primo, secondo e quinto vanno dichiarate inammissibili. 11. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure mosse si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze nn. 5083 e 5084 del 2014), consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; il motivo di ricorso in esame investe non fatti, ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali,quindi, decisivo. 12. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso poiché privo delle necessarie indicazioni sugli atti processuali su cui la censura si fonda. Nel ricorso (pag. 11) si allega che la difesa del Calanna “aveva già rinunciato alla domanda verso il Comune di Paternò, con note autorizzate datate 4.9.2021 (rectius 2020) in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente tale rinuncia è stata ribadita con note del 21.5.2021 a verbale per l'udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. La parte ricorrente, tuttavia, non solo non trascrive, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali invocati a sostegno della censura , ma neppure indicain quale fascicolo, di parte o d’ufficio, le note citate (in particolare quelle del 4.9.2020, anteriori alla costituzione del Comune di Paternò l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) sarebbero reperibili, in contrasto con gli oneri posti dall’art. 366, comma 1 n. 6 e dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. (v. da ultimo Cass. n. 12481 del 2022 secondo cui “Il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazionedei documenti o degliatti p rocessuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'oneredi deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nelricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati”);a detto rilievo, già assorbente, si deve aggiungere che non risulta depositato il fascicolo di parte del giudizio d’appello sicché, in difetto del deposito, solo preannunciato nel ricorso (che non contiene la localizzazione degli atti processuali rilevanti né precisa se gli stessi siano stati o meno acquisiti al fascicolo d’ufficio), non può dirsi assolto l’onere imposto dal richiamato art. 369 cod. proc. civ. e questa Corte non è posta in condizione di verificare l’effettiva sussistenza dell’errordenunciato. 13. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 14. Le spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti costituite seguono il criterio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Belpasso e del Comune di Paternò, rimasti intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 2.000,00 per compensi, euro 200,