CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26633 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2743/07/2021, depositata in data 22 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'avviso di presa in carico e iscrizione a ruolo notificato a quest'ultimo quale ex socio ed ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2009 - a seguito di previo avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2008, intestato alla società e notificato al [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio ed ex liquidatore della medesima, divenuto definitivo per omessa impugnazione; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo l'avviso di presa in carico notificato al contribuente, quale ex socio (ed ex liquidatore) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2009 - in quanto il presupposto avviso di accertamento (divenuto definitivo per omessa impugnazione) notificato al medesimo, quale ex socio e ex liquidatore, non era idoneo a fondare la pretesa impositiva nei confronti di quest'ultimo, avendo accertato il debito di imposta nei confronti della società consortile e non in capo ai soci; in particolare, in forza della previsione dell'art. 2495 c.c., non trovando applicazione l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 (non avente effetto retroattivo), la pretesa erariale nei confronti del socio avrebbe dovuto essere fatta valere con l'emissione di uno specifico avviso di accertamento; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 comma 2, c.c., 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di presa in carico notificato al contribuente, quale ex socio (ed ex liquidatore) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2009 - ancorché, in forza del prodromico avviso di accertamento (divenuto definitivo per omessa impugnazione), si fosse verificato l'effetto successorio in capo agli ex soci nei debiti di imposta facenti capo alla società estinta, con rilievo della limitazione della responsabilità (per un importo non superiore alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) solo nella successiva eventuale fase di riscossione. 2.11 motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. 3.Dalla sentenza impugnata si evince che l'avviso di presa in carico in questione notificato, nel 2015, al contribuente, quale ex socio (ed ex liquidatore) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2009 - afferiva ad un prodromico avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2008, intestato alla società e notificato, nel 2013, al contribuente quale ex socio ed ex liquidatore, divenuto definitivo per omessa impugnazione. 4.Ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1°gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1°gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). 4.1.Ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" trattandosi di impugnazione "improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17); 4.2.Invero - come affermato da questa Corte "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass. sez. 5, n. 3087 del 2022; v. anche le SS.UU. 6070/13; 6071/13; 6072/13).4.3.In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Cass. Sez. 5, n. 15035 del 16/06/2017; Sez. 5, n. 9094 del 07/04/2017; Cass. sez. 6-5, n. 14446/18; Sez. 5, Ord. n. 897 del 16/01/2019). 4.5.Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell'annullare l'avviso di presa in carico notificato, per quanto di interesse, al contribuente, quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2009 - afferente un prodromico (non impugnato) avviso di accertamento intestato alla società e notificato al Ciminello, quale ex socio (ed ex liquidatore), in quanto tale atto "accerta[va] il debito di imposta in capo alla società consortile e non in capo ai soci", dovendo, ad avviso del giudice di appello, "ai sensi dell'art. 2495 c.c., non trovando applicazione il disposto dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, la pretesa erariale nei confronti del socio... essere fatta valere con l'emissione di specifico avviso di accertamento"; con ciò senza considerare che l'avviso di presa in carico notificato al contribuente, per quanto di interesse, come ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trovava fondamento nella responsabilità dell'ex socio per i debiti fiscali accertati relativamente all'anno di imposta 2008, quale subentrante nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, in forza del prodromico avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione. 5.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di leg