CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 35150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36849/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 11 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3202/2018 depositata il15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’impugnazione della delibera del Condominio di [OSCURATO:PERSONA],11 in Roma da parte dei condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo interveniente nel giudizio; gli opponenti dedussero che la delibera, con la quale era stata deliberata la sospensione dei lavori nel fabbricato, imposti dal Tribunale di Roma e della Soprintendenza dei [OSCURATO:PERSONA], arrecava grave pregiudizio alla cosa comune. L’opposizione è stata accolta nei gradi di merito. La Corte d’appello Roma ha ritenuto che la sospensione dei lavori, in assenza della DIA, arrecava pericolo alla sicurezza statica dell’edificio ed all’incolumità dei condomini, considerata la trascuratezza dei luoghi. Non era ravvisabile un’ipotesi di sindacato sulla volontà assembleare o di eccesso di potere perché la delibera di sospensione dei lavori, anche se assunta con le prescritte maggioranze, comportava un grave nocumento alla cosa comune. Il giudice non si era sostituito alla volontà assembleare ed aveva rilevato che, ove fosse necessaria la DIA,il condominio avrebbe dovuto procurarsela invece di sospendere i lavori. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],11 propone ricorso per cassazione il Condominio sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla mancanza della DIA. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.348 ter, comma V c.p.c. in quanto ricorre un’ipotesi di cosiddetta “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter comma V c.p.c. , che preclude la censura di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.22, 23 e 27 del DPR 380/2001 e del D.L. N. 40/2010 perché la Corte d’appello avrebbe applicato il D.L.40/2010, che non era entrato in vigore al momento dell’adozione della delibera impugnata. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello non ha annullato la delibera assembleare in forza del D.L. 40/2010 ma per avere ritenuto pretestuosa la sospensione dei lavori in corso per mancanza della DIA, a fronte di una situazione di pericolo grave discendente dalla sospensione dei lavori e stante il carattere preminente rivestito dalla necessaria sicurezza statica dell’edificio. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1135 c.c., 1136 c.c. e 1137 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto impugnabile la delibera per eccesso di potere, sostituendosi alla volontà assembleare. Sostiene il ricorrente che la continuazione dei lavori in assenza della DIA esponeva il condominio a gravi responsabilità, tanto più che era già stata deliberata in assemblea la necessità che il condominio si procurasse la DIA. Il motivo è infondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea deicondomini è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamentocondominiale; è, tuttavia, ammissibile il sindacato sull’eccessodi potere quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere in quanto, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’assemblea ( Cass. Civ., Sez. II, 6.10.2005, n.19457; Cass. Civ., Sez. II, 18.9.2012, n. 15633). E’ l’art.1109 c.c., comma 1, n.1, che estende l’impugnazione della delibera assembleare alle ipotesi in cui essa arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ( ex multis Cassazione civile sez. II, 13/05/2022, n.15320; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, n.5061). Il sindacato dell'autorità giurisdizionale sulla decisionenon si è quindi esteso al controllo delpotere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà deicondomini, ma si è limitato al riscontro della legittimità della delibera sotto il profilo del legittimo esercizio delpotere discrezionale dell'organo deliberante ( Cassazione civile sez. II, 03/12/2008, n.28734). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la sospensione dei lavori, imposti dal Tribunale di Roma e della Soprintendenza dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbe arrecato pericolo alla sicurezza statica dell’edificio ed all’incolumità dei condomini, considerata la trascuratezza dei luoghi. Il giudice d’appello non si è sostituito alla volontà assembleare ma ha solo rilevato che, ove fosse necessaria la DIA , il condominio avrebbe dovuto procurarsela invece di sospendere i lavori. Ne deriva la legittimità della decisione, ai sensi dell’art.1109, comma 1, n.,1 c.c. in quanto la delibera di sospensione dei lavori, anche se assunta con le prescritte maggioranze, comportava un grave nocumento alla cosa comune. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4000.00 per compensi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed € 4800,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascun controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte