CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 34192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7658-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELLE PICCOLE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 IOELE; 3618 - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/09/2017 R.G.N. 187/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda di accertamento negativo avanzata da Confcommercio della provincia di Potenza, confermando così la legittimità della pretesa di pagamento di €52.816,00 a titolo di contributi e sanzioni, vantata dall'Inps sulla base di un verbale ispettivo in cui era stata accertata la genericità di alcuni contratti di collaborazione a progetto stipulati da Confcommercio con suoi addetti La Corte riteneva la mancanza di specificità del progetto e la conseguente applicabilità dell'art.69, co.1 d. Igs. n.276/03, con conversione dei contratti in rapporti di lavoro subordinato. Avverso la sentenza Confcommercio della provincia di Potenza ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Inps, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 11 Disposizioni sulla legge in generale e dell'art.1, co.25, legge n.92/12, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.61, 62, 69 d. Igs. n.276/03. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile il testo dell'art.61 e 62 d. Igs. n.276/03 come risultante dalle modifiche apportate dalla I. n.92/12, essendo i contratti in questione stati conclusi in epoca antecedente alla novella. Argomentava nel senso che i progetti fossero specifici e conformi al dettato dell'art.61 d. Igs. n.276/03 vigente ratione temporis. Il motivo è manifestamente infondato. In nessun passo della sentenza emerge che la Corte abbia applicato, ai fini del decidere, gli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 nella formulazione risultante dalle modifiche ad opera del'art.1, co.23 I. n.92/12. La Corte d'appello ha bensì ritenuto che i vari progetti non fossero specifici in quanto: mancavano dell'individuazione del risultato finale, presentavano una standardizzazione da cui l'identicità dei plurimi progetti, peraltro sovrapponibili all'oggetto sociale di Confcommercio. Concludeva per l'assenza di una specifica fase di lavoro o incarico. Tale accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art.360, n.5 c.p.c., sorregge una corretta applicazione degli artt.61 e 62 d. Igs. i n.276/03 nel testo vigente ratione temporis. Questa Corte, riguardo ai contratti stabiliti nel vigore della originaria formulazione degli artt.61 e 62 d. Igs. n267/03, ha affermato la conversione ex art.69 d. Igs. n.276/03 quando il progetto, come accade qui, sia privo delle sue caratteristiche essenziali, ovvero la specificità e l'autonomia (Cass.27543/00). Anche in quell'ipotesi, il progetto non era funzionalmente collegato ad un risultato finale, di cui non si faceva cenno nel contratto. Ancora, e sempre rispetto a contratti conclusi antecedentemente alla novella dell'art.1, co.23 I. n.92/12, è stato affermato (Cass.4182/21) che manca il requisito di specificità quando il progetto coincida con la normale attività d'impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente. Allo stesso modo la sentenza d'appello ha chiarito che tutte le attività previste nei progetti, uguali tra loro, coincidevano con l'attività aziendale di Confcommercio. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps liquidate in €5000 per h) compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Così deciso in Roma, all'adunanza c