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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 17510/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Kate TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prognosi di pericolosità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva l'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare presentata nell'interesse di George GHEORGHE, respingendo quella relativa alla misura più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale giudicava ostative alla concessione di quest'ultima misura: a) la mancanza di attività lavorativa e di altre favorevoli prospettive risocializzanti; b) la circostanza di vivere all'interno di un campo nomadi ("[OSCURATO:PERSONA]") con numerosi connazionali gravati da precedenti di polizia, verso i quali il condannato, in passato, aveva posto in essere condotte prevaricatorie ed estorsive.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due sovrapponibili motivi, vizio di motivazione.

Il Tribunale adìto non avrebbe, in primo luogo, tenuto conto della documentazione, allegata alla memoria difensiva depositata in data 4 febbraio 2021, comprovante l'attività lavorativa regolarmente espletata dal GHEORGHE come bracciante agricolo alle dipendenze di Giuseppe ATTARDO, titolare di ditta individuale.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria sarebbero stati erroneamente eseguiti presso altro datore di lavoro, dove il condannato lavorava nel gennaio 2018, quando presentò l'istanza di misura alternativa alla detenzione.

Nonostante la produzione documentale fornita, il Collegio non aveva ritenuto di disporre alcun accertamento in vista della successiva udienza del 3 giugno 2021, omettendo, in sede di decisione, qualunque valutazione sull'argomento.

Quanto ai segnalati fatti estorsivi, la difesa aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza un termine per produrre la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in data 13 gennaio 2013 dal Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile il successivo 29 luglio.

Veniva, inoltre, rappresentato al giudice a quo che, in relazione allo stesso procedimento, il GHEORGHE era stato indennizzato per l'ingiusta detenzione sofferta, con provvedimento in data 15 marzo 2016 della Corte di appello di Roma.

Di tali evidenze il Tribunale capitolino non avrebbe tenuto conto, così fondando la decisione reiettiva finale su elementi non aggiornati e contraddetti da fatti successivi.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prognosi di pericolosità, in quanto viziata dalla omessa considerazione della pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Quanto al tema dell'attività lavorativa del condannato, ritenuta inesistente dal Tribunale di sorveglianza, occorre rilevare che la difesa aveva allegato alla memoria inoltrata il 4 febbraio 2021 documentazione comprovante l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato (dal 4 febbraio al 31 agosto 2021) del GHEORGHE quale bracciante agricolo alle dipendenze di Giuseppe ATTARDO, ditta individuale presso la quale il ricorrente risultava aver lavorato anche negli anni 2020 e 2019 (era prodotta anche la relativa documentazione).

L'affermazione del giudice di merito "[OSCURATO:PERSONA] è attualmente privo di attività lavorativa" si presenta, pertanto, quale frutto di un evidente travisamento delle risultanze documentali acquisite alla data della decisione, che dimostravano, viceversa, una realtà lavorativa esistente.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla sentenza n. 2/2013 emessa nei confronti del GHEORGHE dal Tribunale di Latina (divenuta irrevocabile il 29 luglio 2013), che lo ha assolto dai reati di estorsione apprezzati dai giudici di sorveglianza come indicativi della pericolosità sociale del ricorrente.

I predetti giudici erano stati informati, dal difensore del condannato, della esistenza della sentenza di assoluzione, ma, senza alcuna motivazione, hanno ritenuto di non accogliere l'istanza di rinvio, ritualmente verbalizzata, avanzata dal difensore medesimo al fine di poter produrre in giudizio la decisione favorevole (poi allegata al ricorso per cassazione).

Tra l'altro, risulta dal provvedimento ulteriore allegato all'odierno ricorso (ordinanza n. 177/2016 della Corte di appello di Roma) che il GHEORGHE, in relazione all'indicato processo di cognizione, ha ottenuto il risarcimento per ingiusta detenzione nella misura di 41.000,00 euro.

In conclusione, deve rimarcarsi che l'ordinanza reiettiva impugnata si è basata: da un lato, su affermazioni frutto di travisamento della prova documentale, quanto alla esistenza di attività lavorativa dell'aspirante a misura alternativa; dall'altro, su informazioni di polizia inerenti a episodi estorsivi non aggiornate agli esiti assolutori del relativo procedimento, ancorché rappresentati in udienza dal difensore dell'interessato e oggi documentati dalla sentenza allegata al ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza.

2. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procederà a una nuova valutazione del caso tenendo conto delle corrette informazioni risultanti dagli atti e dalle successive allegazioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Kate TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prognosi di pericolosità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva l'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare presentata nell'interesse di George GHEORGHE, respingendo quella relativa alla misura più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale giudicava ostative alla concessione di quest'ultima misura: a) la mancanza di attività lavorativa e di altre favorevoli prospettive risocializzanti; b) la circostanza di vivere all'interno di un campo nomadi ("[OSCURATO:PERSONA]") con numerosi connazionali gravati da precedenti di polizia, verso i quali il condannato, in passato, aveva posto in essere condotte prevaricatorie ed estorsive. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due sovrapponibili motivi, vizio di motivazione. Il Tribunale adìto non avrebbe, in primo luogo, tenuto conto della documentazione, allegata alla memoria difensiva depositata in data 4 febbraio 2021, comprovante l'attività lavorativa regolarmente espletata dal GHEORGHE come bracciante agricolo alle dipendenze di Giuseppe ATTARDO, titolare di ditta individuale. Gli accertamenti di polizia giudiziaria sarebbero stati erroneamente eseguiti presso altro datore di lavoro, dove il condannato lavorava nel gennaio 2018, quando presentò l'istanza di misura alternativa alla detenzione. Nonostante la produzione documentale fornita, il Collegio non aveva ritenuto di disporre alcun accertamento in vista della successiva udienza del 3 giugno 2021, omettendo, in sede di decisione, qualunque valutazione sull'argomento. Quanto ai segnalati fatti estorsivi, la difesa aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza un termine per produrre la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in data 13 gennaio 2013 dal Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile il successivo 29 luglio. Veniva, inoltre, rappresentato al giudice a quo che, in relazione allo stesso procedimento, il GHEORGHE era stato indennizzato per l'ingiusta detenzione sofferta, con provvedimento in data 15 marzo 2016 della Corte di appello di Roma. Di tali evidenze il Tribunale capitolino non avrebbe tenuto conto, così fondando la decisione reiettiva finale su elementi non aggiornati e contraddetti da fatti successivi. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prognosi di pericolosità, in quanto viziata dalla omessa considerazione della pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1.1. Quanto al tema dell'attività lavorativa del condannato, ritenuta inesistente dal Tribunale di sorveglianza, occorre rilevare che la difesa aveva allegato alla memoria inoltrata il 4 febbraio 2021 documentazione comprovante l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato (dal 4 febbraio al 31 agosto 2021) del GHEORGHE quale bracciante agricolo alle dipendenze di Giuseppe ATTARDO, ditta individuale presso la quale il ricorrente risultava aver lavorato anche negli anni 2020 e 2019 (era prodotta anche la relativa documentazione). L'affermazione del giudice di merito "[OSCURATO:PERSONA] è attualmente privo di attività lavorativa" si presenta, pertanto, quale frutto di un evidente travisamento delle risultanze documentali acquisite alla data della decisione, che dimostravano, viceversa, una realtà lavorativa esistente. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla sentenza n. 2/2013 emessa nei confronti del GHEORGHE dal Tribunale di Latina (divenuta irrevocabile il 29 luglio 2013), che lo ha assolto dai reati di estorsione apprezzati dai giudici di sorveglianza come indicativi della pericolosità sociale del ricorrente. I predetti giudici erano stati informati, dal difensore del condannato, della esistenza della sentenza di assoluzione, ma, senza alcuna motivazione, hanno ritenuto di non accogliere l'istanza di rinvio, ritualmente verbalizzata, avanzata dal difensore medesimo al fine di poter produrre in giudizio la decisione favorevole (poi allegata al ricorso per cassazione). Tra l'altro, risulta dal provvedimento ulteriore allegato all'odierno ricorso (ordinanza n. 177/2016 della Corte di appello di Roma) che il GHEORGHE, in relazione all'indicato processo di cognizione, ha ottenuto il risarcimento per ingiusta detenzione nella misura di 41.000,00 euro. In conclusione, deve rimarcarsi che l'ordinanza reiettiva impugnata si è basata: da un lato, su affermazioni frutto di travisamento della prova documentale, quanto alla esistenza di attività lavorativa dell'aspirante a misura alternativa; dall'altro, su informazioni di polizia inerenti a episodi estorsivi non aggiornate agli esiti assolutori del relativo procedimento, ancorché rappresentati in udienza dal difensore dell'interessato e oggi documentati dalla sentenza allegata al ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza. 2. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procederà a una nuova valutazione del caso tenendo conto delle corrette informazioni risultanti dagli atti e dalle successive allegazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 18 febbraio
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