CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A il 05/10/1977 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di colpevolezza. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, poiché si limita alla reiterazione del motivo d'appello, senza il benché minimo confronto critico con la motivazione della sentenza che lo ha disatteso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara P.Q.M