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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2020

Cassazione n. 39177/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Selargius il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Altamura 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 15/10/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 16/9/2019 ed in accoglimento del gravame interposto dal P.G., rideterminava in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai delitti loro concursualmente ascritti di ricettazione e truffa nonché per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla contraffazione di una carta di identità.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] d,L 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 69 e 157 cod.pen. laddove si ritiene che, ai fini della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, debba tenersi conto della recidiva contestata all'imputato.

La difesa osserva che il primo giudice ha valutato le attenuanti generiche riconosciute al prevenuto prevalenti sulla recidiva contestata e siffatta valutazione non è stata oggetto di impugnazione da parte del P.g.

Pertanto, essendo stata di fatto disapplicata l'aggravante soggettiva, la stessa non può influire sul termine di prescrizione dei reati di truffa e falso contestati al ricorrente, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite con sent. n. 20808/2019; 2.2 l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 159 cod.pen. e 83 D.L. 8/3/2020 laddove si ritiene che la prescrizione dei reati contestati ai capi B) e C) della rubrica debba ritenersi sospesa a seguito dei provvedimenti emergenziali per l'epidemia Covid e, quindi, non maturata alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo la difesa la Corte d'Appello ha erroneamente applicato la disciplina emergenziale giacché nella specie non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di sospensione disciplinate dall'art. 83 del decreto n. 18/2020 in quanto nel lasso temporale considerato dal provvedimento il processo era in attesa di fissazione dinanzi la Corte d'Appello, nessun rinvio d'ufficio è stato disposto e non risulta sospeso alcun termine per il compimento di atti processuali.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. Il vizio di motivazione per mancato esame critico dei motivi d'appello.

Secondo la difesa la Corte di merito è incorsa in erronea valutazione della prova, ritenendo la responsabilità concursuale del Casula con riguardo alla ricettazione dell'assegno di provenienza furtiva e della carta di identità utilizzata per la consumazione della truffa, dal momento che -sulla scorta delle dichiarazioni della p.o.

Pupillo- il pagamento fu effettuato direttamente e personalmente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla determinazione della pena, secondo il ricorrente la stessa avrebbe dovuto essere ridimensionata in considerazione della modesta entità del danno e del comportamento del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo.

La sentenza impugnata è stata emessa il 15 ottobre 2020 e la motivazione risulta tempestivamente depositata il 27 ottobre seguente.

A norma dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. il termine per impugnare, in caso di motivazione depositata nel termine ordinario di giorni quindici dalla pronunzia, è pari a giorni trenta, decorrenti dalla scadenza fissata ex art. 544, comma 2, cod.proc.pen.co.

Nella specie il termine di deposito spirava il 30 ottobre e il giorno successivo ha iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, venuto a consumazione il 29 novembre seguente.

Pertanto, il ricorso del Casula, depositato il 2 dicembre 2020 è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 2.

Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze formulate. [OSCURATO:PERSONA] ( n. 20808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2019, Rv. 275319) hanno autorevolmente osservato che "tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che è all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.".

In precedenza già la sentenza Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc.

Filosofi, Rv. 267044, aveva evidenziato che, "... all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario".

E ciò vale anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante, risultando subvalente all'esito del giudizio di comparazione.

L'art. 69 cod. pen., infatti, chiaramente indica che frutto del giudizio di bilanciamento non è la dissolvenza della circostanza subvalente ma la paralisi del suo effetto più tipico, quello di produrre una escursione della misura della pena.

Erroneamente, dunque, la difesa sostiene la "disapplicazione" della recidiva per effetto della ritenuta subvalenza dell'aggravante soggettiva e del pari erroneamente postula l'irrilevanza della stessa ai fini del computo dei termini prescrizionali.

La sentenza Schettino ha ricordato, infatti, che sono riscontrabili casi in cui è espressamente previsto dal legislatore che si debba tener conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., così come avviene in tema di prescrizione laddove l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato.

Ne consegue, pertanto, che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente ( in tal senso anche Sez. 6 , n.50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2 , n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821; Sez. 1 n. 36258 del 7/10/2020, Rv n. 280059).

3. Il secondo motivo è fondato.

La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in relazione ai capi B) e C) della rubrica ritenendo operante, nella specie, la sospensione del termine di prescrizione per effetto e in conseguenza della disciplina dettata dall'art. 83 D.L. n.18/2020 per complessivi 144 giorni ovvero dal 9 marzo al 31 luglio 2020.

Siffatta valutazione è giuridicamente erronea. 3.1 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha statuito che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, dl. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono dunque, essenzialmente due: il differimento dell'udienza ovvero la sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale e agli stessi è condizionata l'operatività dell'istituto.

La conformità ai principi costituzionali della disciplina è stata positivamente scrutinata dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 278/2020 che ha ricondotto la fattispecie sospensiva nell'alveo delle cause tipizzate all'art. 159, primo comma, cod. pen., escludendo qualsiasi frizione con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.3.2 Sezione Unite Sanna ha, altresì, chiarito che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03).Deve, tuttavia, aggiungersi che la Corte Costituzionale con sentenza 140 del 2021 (pubblicata il 7/07/2021) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del D.L. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, sottolineando come la fattispecie del rinvio del processo prevista dalla disposizione in esame è integrata completamente con il richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze, previsione del tutto legittima come "regola processuale, ma ( che) non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l'effetto sostanziale dell'allungamento della durata del termine di prescrizione". 4.Tanto premesso risulta illegittima la dilazione del termine di prescrizione per giorni 144 (pari a mesi 4 e gg 24) dal momento che, nella specie, non risulta alcun rinvio della trattazione del processo nelle frazioni temporali comprese tra il 9 Marzo 2020 e 1'11 Maggio successivo né tra detta data e il 30 giugno seguente e in assenza di una stasi temporale riconducibile alle esigenze di tutela della salute pubblica difettano i presupposti per l'operativa dell'istituto emergenziale.

Il computo del periodo in discussione non rileva ai fini della perenzione dell'azione penale in relazione al capo B), concernente una fattispecie di truffa consumata il 7/11/2012 in relazione alla quale è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, dal momento che il tempo necessario a prescrivere è pari ad anni nove, cui debbonsi aggiungere ulteriori mesi uno e giorni ventinove in conseguenza del rinvio determinato dall'astensione del difensore dall'attività professionale (ud. 22/11/2018), sicché il termine massimo verrà a scadenza solo il 6/1/2022.

A diversi esiti valutativi deve, invece, pervenirsi in relazione al delitto di falso sub C), in ordine al quale è stata omessa la contestazione della recidiva di talché il termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 30 ottobre 2012, aumentato della sospensione sopracennata, risulta spirato alla data del 29/6/2020, in epoca anteriore la pronunzia della sentenza d'appello.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto capo, del quale deve essere dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione, con rimodulazione della pena previa espunzione dell'aumento per continuazione irrogato per detto reato, pari ad un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Per l'effetto la pena per i residui addebiti resta determinata in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa.Mi, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di falso contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo C) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando quella per i residui delitti di cui ai capi A) e B) in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Selargius il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. ad Altamura 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 15/10/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 16/9/2019 ed in accoglimento del gravame interposto dal P.G., rideterminava in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai delitti loro concursualmente ascritti di ricettazione e truffa nonché per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla contraffazione di una carta di identità. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] d,L 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 69 e 157 cod.pen. laddove si ritiene che, ai fini della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, debba tenersi conto della recidiva contestata all'imputato. La difesa osserva che il primo giudice ha valutato le attenuanti generiche riconosciute al prevenuto prevalenti sulla recidiva contestata e siffatta valutazione non è stata oggetto di impugnazione da parte del P.g. Pertanto, essendo stata di fatto disapplicata l'aggravante soggettiva, la stessa non può influire sul termine di prescrizione dei reati di truffa e falso contestati al ricorrente, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite con sent. n. 20808/2019; 2.2 l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 159 cod.pen. e 83 D.L. 8/3/2020 laddove si ritiene che la prescrizione dei reati contestati ai capi B) e C) della rubrica debba ritenersi sospesa a seguito dei provvedimenti emergenziali per l'epidemia Covid e, quindi, non maturata alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la difesa la Corte d'Appello ha erroneamente applicato la disciplina emergenziale giacché nella specie non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di sospensione disciplinate dall'art. 83 del decreto n. 18/2020 in quanto nel lasso temporale considerato dal provvedimento il processo era in attesa di fissazione dinanzi la Corte d'Appello, nessun rinvio d'ufficio è stato disposto e non risulta sospeso alcun termine per il compimento di atti processuali. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. Il vizio di motivazione per mancato esame critico dei motivi d'appello. Secondo la difesa la Corte di merito è incorsa in erronea valutazione della prova, ritenendo la responsabilità concursuale del Casula con riguardo alla ricettazione dell'assegno di provenienza furtiva e della carta di identità utilizzata per la consumazione della truffa, dal momento che -sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. Pupillo- il pagamento fu effettuato direttamente e personalmente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla determinazione della pena, secondo il ricorrente la stessa avrebbe dovuto essere ridimensionata in considerazione della modesta entità del danno e del comportamento del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 ottobre 2020 e la motivazione risulta tempestivamente depositata il 27 ottobre seguente. A norma dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. il termine per impugnare, in caso di motivazione depositata nel termine ordinario di giorni quindici dalla pronunzia, è pari a giorni trenta, decorrenti dalla scadenza fissata ex art. 544, comma 2, cod.proc.pen.co. Nella specie il termine di deposito spirava il 30 ottobre e il giorno successivo ha iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, venuto a consumazione il 29 novembre seguente. Pertanto, il ricorso del Casula, depositato il 2 dicembre 2020 è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 2. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze formulate. [OSCURATO:PERSONA] ( n. 20808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2019, Rv. 275319) hanno autorevolmente osservato che "tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che è all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.". In precedenza già la sentenza Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044, aveva evidenziato che, "... all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario". E ciò vale anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante, risultando subvalente all'esito del giudizio di comparazione. L'art. 69 cod. pen., infatti, chiaramente indica che frutto del giudizio di bilanciamento non è la dissolvenza della circostanza subvalente ma la paralisi del suo effetto più tipico, quello di produrre una escursione della misura della pena. Erroneamente, dunque, la difesa sostiene la "disapplicazione" della recidiva per effetto della ritenuta subvalenza dell'aggravante soggettiva e del pari erroneamente postula l'irrilevanza della stessa ai fini del computo dei termini prescrizionali. La sentenza Schettino ha ricordato, infatti, che sono riscontrabili casi in cui è espressamente previsto dal legislatore che si debba tener conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., così come avviene in tema di prescrizione laddove l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, pertanto, che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente ( in tal senso anche Sez. 6 , n.50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2 , n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821; Sez. 1 n. 36258 del 7/10/2020, Rv n. 280059). 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in relazione ai capi B) e C) della rubrica ritenendo operante, nella specie, la sospensione del termine di prescrizione per effetto e in conseguenza della disciplina dettata dall'art. 83 D.L. n.18/2020 per complessivi 144 giorni ovvero dal 9 marzo al 31 luglio 2020. Siffatta valutazione è giuridicamente erronea. 3.1 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha statuito che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, dl. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono dunque, essenzialmente due: il differimento dell'udienza ovvero la sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale e agli stessi è condizionata l'operatività dell'istituto. La conformità ai principi costituzionali della disciplina è stata positivamente scrutinata dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 278/2020 che ha ricondotto la fattispecie sospensiva nell'alveo delle cause tipizzate all'art. 159, primo comma, cod. pen., escludendo qualsiasi frizione con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.3.2 Sezione Unite Sanna ha, altresì, chiarito che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03).Deve, tuttavia, aggiungersi che la Corte Costituzionale con sentenza 140 del 2021 (pubblicata il 7/07/2021) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del D.L. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, sottolineando come la fattispecie del rinvio del processo prevista dalla disposizione in esame è integrata completamente con il richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze, previsione del tutto legittima come "regola processuale, ma ( che) non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l'effetto sostanziale dell'allungamento della durata del termine di prescrizione". 4.Tanto premesso risulta illegittima la dilazione del termine di prescrizione per giorni 144 (pari a mesi 4 e gg 24) dal momento che, nella specie, non risulta alcun rinvio della trattazione del processo nelle frazioni temporali comprese tra il 9 Marzo 2020 e 1'11 Maggio successivo né tra detta data e il 30 giugno seguente e in assenza di una stasi temporale riconducibile alle esigenze di tutela della salute pubblica difettano i presupposti per l'operativa dell'istituto emergenziale. Il computo del periodo in discussione non rileva ai fini della perenzione dell'azione penale in relazione al capo B), concernente una fattispecie di truffa consumata il 7/11/2012 in relazione alla quale è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, dal momento che il tempo necessario a prescrivere è pari ad anni nove, cui debbonsi aggiungere ulteriori mesi uno e giorni ventinove in conseguenza del rinvio determinato dall'astensione del difensore dall'attività professionale (ud. 22/11/2018), sicché il termine massimo verrà a scadenza solo il 6/1/2022. A diversi esiti valutativi deve, invece, pervenirsi in relazione al delitto di falso sub C), in ordine al quale è stata omessa la contestazione della recidiva di talché il termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 30 ottobre 2012, aumentato della sospensione sopracennata, risulta spirato alla data del 29/6/2020, in epoca anteriore la pronunzia della sentenza d'appello. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a detto capo, del quale deve essere dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione, con rimodulazione della pena previa espunzione dell'aumento per continuazione irrogato per detto reato, pari ad un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa. Per l'effetto la pena per i residui addebiti resta determinata in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa.Mi, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di falso contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo C) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando quella per i residui delitti di cui ai capi A) e B) in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A
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