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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 34967/2022

Testo disponibile della fonte

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n.ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentatoe difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, in viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - i ntimato - - avverso la sentenza n.1047, della Corte di Appello di Catania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.La Corte di Appello di Catania, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), individuava, il primo contratto con termine illegittimo in quello stipulato per il periodo dal 25.3.2002 al 16.4.2002e dichiarava che tra il ricorrent e ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla stipula di detto contratto;condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore e lo condannava al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a tremensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001 per la stipula dei contratti a termine.

Rilevava che il contratto a termine stipulato in data 25.3.2002 fa riferimento genericamente a non meglio precisati lavori di manutenzione ordinaria e che il Consorzio non aveva offerto elementi dai quali eventualmente ricavare le concrete ragioni legittimanti l’assunzione.

Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava –secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute daun pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r.

Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r.

Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez.

Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici,dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali.

Conseguentemente, in riforma in parte qua della pronunzia di prime cure che aveva negato la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di appello, come innanzi evidenziato, condannava il Consorzio alla riammissione in servizio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sette motivi, il Consorzio.

4. [OSCURATO:PERSONA] restava intimato.

5. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo.

Considerato che:

1. Preliminare all’esame dei sette motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della richiesta di estinzione del giudizio di legittimità depositata in data 14.11.2022 dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ricorrente in cassazione.

2. Detta richiesta, formulata congiuntamente dal commissario straordinario del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], è rituale e va interpretata come sostanziale dichiarazione di rinuncia.

3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio , e ssendo il lavoratore rimasto intimato.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentatoe difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, in viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - i ntimato - - avverso la sentenza n.1047, della Corte di Appello di Catania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La Corte di Appello di Catania, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), individuava, il primo contratto con termine illegittimo in quello stipulato per il periodo dal 25.3.2002 al 16.4.2002e dichiarava che tra il ricorrent e ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dalla stipula di detto contratto;condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore e lo condannava al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a tremensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001 per la stipula dei contratti a termine. Rilevava che il contratto a termine stipulato in data 25.3.2002 fa riferimento genericamente a non meglio precisati lavori di manutenzione ordinaria e che il Consorzio non aveva offerto elementi dai quali eventualmente ricavare le concrete ragioni legittimanti l’assunzione. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava –secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute daun pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici,dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. Conseguentemente, in riforma in parte qua della pronunzia di prime cure che aveva negato la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di appello, come innanzi evidenziato, condannava il Consorzio alla riammissione in servizio. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sette motivi, il Consorzio. 4. [OSCURATO:PERSONA] restava intimato. 5. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo. Considerato che: 1. Preliminare all’esame dei sette motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della richiesta di estinzione del giudizio di legittimità depositata in data 14.11.2022 dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ricorrente in cassazione. 2. Detta richiesta, formulata congiuntamente dal commissario straordinario del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], è rituale e va interpretata come sostanziale dichiarazione di rinuncia. 3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio , e ssendo il lavoratore rimasto intimato. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deci
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