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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32142/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10/10/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanzeal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; che, in ogni caso,la censuraè manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementiprospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche unosoltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza dielementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02),correttamente valorizzando l’assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti,l’intensità del dolo e le precedenti condanne;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/10/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanzeal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; che, in ogni caso,la censuraè manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementiprospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche unosoltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza dielementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02),correttamente valorizzando l’assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti,l’intensità del dolo e le precedenti condanne;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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