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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 37458/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 marzo 2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso in pendenza della decisione rimessa alle Sezioni Unite nonché in considerazione del disegno di legge che prevede l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. in considerazione della mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o della elezione di domicilio, ritenuta dalla Corte territoriale necessaria nonostante lo stato di detenzione per altra causa del ricorrente.

Deduce due motivi di ricorso. 1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge.

Rileva, a tal fine, il ricorrente che: i) è stato presente nel giudizio di primo grado e, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dibattimentale del 17/4/2023, ha confermato l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia; ii) la Corte di appello ha aderito ad un indirizzo ermeneutico affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 4606 del 2024) che ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. anche all'appellante detenuto per altra causa; iii) tale tesi, oltre ad essere in contrasto con l'art. 156 cod. proc. pen., è stata disattesa da altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si richiamano Sez. 3, n. 33355 del 2023; Sez. 5, n. 3118 del 2024). 1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione del diritto di difesa e si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 25 e 27, comma 3, Cost.

Si rileva, infatti, che, oltre ad incidere sul diritto di difesa, la norma in esame è stata adottata anni dopo la commissione dei reati ascritti all'imputato e la sua applicazione, impedendo la celebrazione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado, si risolve in un «giudizio di colpevolezza anticipato» in contrasto con la presunzione di non col pevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

Va, innanzitutto, premesso che nelle more della trattazione del presente ricorso è sopravvenuta l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).

Ebbene, in disparte ogni questione sulla retroattività o meno di tale sopravvenuta abrogazione; in assenza di una disciplina transitoria, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. alla fattispecie in esame in quanto, proprio in considerazione dello stato di detenzione dell'imputato, sia pure per altra causa, avrebbe dovuto applicare la disposizione contenuta all'art. 156 cod. proc. pen. in forza della quale l'imputato detenuto, anche se per causa diversa da quella per cui si procede, è domiciliato ex lege presso il luogo di detenzione.

Tale domicilio legale prevale, peraltro, anche sulla precedente elezione o dichiarazione di domicilio.

Invero, come già affermato dalle Sezioni Unite, le notificazioni all'imputato detenuto, anche per altra causa, vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).

Proprio in considerazione della specifica disciplina delle notificazioni relative all'imputato detenuto, ritiene il Collegio che deve essere ribadito il principio di diritto, già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia, Rv. 286488; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadi, Rv. 286301; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021), in forza del quale deve escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all'imputato detenuto, anche se per altra causa.

Tale soluzione appare non solo coerente con il dettato normativo, non contenendo l'art. 156 cod. proc. pen. alcun riferimento al titolo di detenzione dell'imputato, ma soprattutto idonea ad assicurare adeguata tutela alla garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6, par. 1, Convenzione EDU.

Proprio in ragione del carattere isolato del principio di diritto affermato dalla pronuncia condivisa dalla Corte territoriale, frutto di una prima interpretazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché della non pertinenza al caso in esame della questione interpretativa rimessa dinanzi alle Sezioni Unite (che attiene alla interpretazione del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. ed alla sufficienza della presenza agli atti di precedente dichiarazione o elezione di domicilio), ritiene il Collegio che non sia necessario, come richiesto dal Procuratore Generale, attendere la decisione del [OSCURATO:PERSONA].

2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 marzo 2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso in pendenza della decisione rimessa alle Sezioni Unite nonché in considerazione del disegno di legge che prevede l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. in considerazione della mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o della elezione di domicilio, ritenuta dalla Corte territoriale necessaria nonostante lo stato di detenzione per altra causa del ricorrente. Deduce due motivi di ricorso. 1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge. Rileva, a tal fine, il ricorrente che: i) è stato presente nel giudizio di primo grado e, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dibattimentale del 17/4/2023, ha confermato l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia; ii) la Corte di appello ha aderito ad un indirizzo ermeneutico affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 4606 del 2024) che ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. anche all'appellante detenuto per altra causa; iii) tale tesi, oltre ad essere in contrasto con l'art. 156 cod. proc. pen., è stata disattesa da altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si richiamano Sez. 3, n. 33355 del 2023; Sez. 5, n. 3118 del 2024). 1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione del diritto di difesa e si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 25 e 27, comma 3, Cost. Si rileva, infatti, che, oltre ad incidere sul diritto di difesa, la norma in esame è stata adottata anni dopo la commissione dei reati ascritti all'imputato e la sua applicazione, impedendo la celebrazione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado, si risolve in un «giudizio di colpevolezza anticipato» in contrasto con la presunzione di non col pevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Va, innanzitutto, premesso che nelle more della trattazione del presente ricorso è sopravvenuta l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). Ebbene, in disparte ogni questione sulla retroattività o meno di tale sopravvenuta abrogazione; in assenza di una disciplina transitoria, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. alla fattispecie in esame in quanto, proprio in considerazione dello stato di detenzione dell'imputato, sia pure per altra causa, avrebbe dovuto applicare la disposizione contenuta all'art. 156 cod. proc. pen. in forza della quale l'imputato detenuto, anche se per causa diversa da quella per cui si procede, è domiciliato ex lege presso il luogo di detenzione. Tale domicilio legale prevale, peraltro, anche sulla precedente elezione o dichiarazione di domicilio. Invero, come già affermato dalle Sezioni Unite, le notificazioni all'imputato detenuto, anche per altra causa, vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Proprio in considerazione della specifica disciplina delle notificazioni relative all'imputato detenuto, ritiene il Collegio che deve essere ribadito il principio di diritto, già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia, Rv. 286488; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Shermadi, Rv. 286301; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021), in forza del quale deve escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all'imputato detenuto, anche se per altra causa. Tale soluzione appare non solo coerente con il dettato normativo, non contenendo l'art. 156 cod. proc. pen. alcun riferimento al titolo di detenzione dell'imputato, ma soprattutto idonea ad assicurare adeguata tutela alla garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6, par. 1, Convenzione EDU. Proprio in ragione del carattere isolato del principio di diritto affermato dalla pronuncia condivisa dalla Corte territoriale, frutto di una prima interpretazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché della non pertinenza al caso in esame della questione interpretativa rimessa dinanzi alle Sezioni Unite (che attiene alla interpretazione del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. ed alla sufficienza della presenza agli atti di precedente dichiarazione o elezione di domicilio), ritiene il Collegio che non sia necessario, come richiesto dal Procuratore Generale, attendere la decisione del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso
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