Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑77/08
Dachsberger & Söhne GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle Graz)
«Restituzione all’esportazione — Restituzione differenziata — Momento di presentazione della domanda — Dichiarazione di esportazione — Assenza di prova dell’espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione — Sanzione»
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Restituzione differenziata
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, artt. 3, n. 5, 11, n. 1, e 47, nn. 1 e 2)
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 495/97, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una
restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non all’atto della presentazione della domanda
di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all’atto della presentazione della pratica relativa al versamento
della restituzione di cui all’art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì fin dal momento della presentazione del documento
di cui all’art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L’inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione
superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta, di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al
terzo e al settimo comma dell’art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l’applicazione della sanzione prevista dal primo e
dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.
(v. punto 45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
19 marzo 2009 (
*
)
«Restituzione all’esportazione – Restituzione differenziata – Momento di presentazione della domanda – Dichiarazione di esportazione – Assenza di prova dell’espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione – Sanzione»
Nel procedimento C‑77/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle Graz (Austria), con decisione 4 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2008, nella
causa
Dachsberger & Söhne GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Dachsberger & Söhne GmbH, dall’avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Vollkommer e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE)
della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945
(GU L 310, pag. 57).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Dachsberger & Söhne GmbH, società di diritto austriaco,
allo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di Salisburgo, restituzioni), avente ad oggetto l’esportazione di carne
suina al di fuori della Comunità europea.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Occorre preliminarmente rilevare che, poiché la controversia nella causa principale riguarda il versamento di restituzioni
all’esportazione in ragione dell’esportazione di carne suina al di fuori della Comunità che è stata oggetto di una dichiarazione
intervenuta nel mese di gennaio 1999, la domanda di decisione pregiudiziale deve essere esaminata con riferimento al regolamento
n. 3665/87, come modificato dal regolamento della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento
n. 3665/87»).
4
L’art. 3 del regolamento n. 3665/87 così dispone:
«1. Per giorno dell’esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella
quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione d’esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo.
3. È assimilato all’accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti
a tale accettazione.
4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il
calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per
calcolare la restituzione;
(...)
6. Al momento dell’accettazione o dell’intervento dell’atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano
il territorio doganale della Comunità».
5
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 verte sul recupero degli importi indebitamente pagati delle restituzioni all’esportazione
e sulle sanzioni. Il primo, secondo, terzo e settimo comma del detto n. 1 sono così formulati:
«1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore
a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:
a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;
b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esportatore abbia fornito deliberatamente
false informazioni.
Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo
25, paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione
richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell’articolo 47.
La sanzione di cui al primo comma, lettera a), non si applica:
a) in caso di forza maggiore;
b) nei casi eccezionali in cui l’esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente
e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l’intenzione
di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto a conoscenza di tale intenzione in altro modo o che dette autorità abbiano
già accertato l’inesattezza della restituzione richiesta;
c) in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta, accertati dalla competente autorità;
d) qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, in particolare all’articolo
3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;
e) in caso di aggiustamento del peso e purché la differenza di peso sia dovuta ad un diverso metodo di pesatura.
(...)
Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’articolo 2 bis,
paragrafo 2, dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’articolo 33, paragrafo 2 e/o dell’articolo 48».
6
L’art. 16 del regolamento n. 3665/87, contenuto nella sezione 2 del suo titolo 2, denominata «Restituzione differenziata»,
prevede, al suo n. 1, che quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della
restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17 e 18 di tale regolamento, che sono contenuti
nella medesima sezione.
7
Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 3665/87, il prodotto deve, di norma, essere stato importato come tale nel
paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della
dichiarazione di esportazione. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il prodotto si considera importato quando sono state
espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.
8
L’art. 18, n. 1, del citato regolamento elenca i documenti ammessi come prova dell’espletamento delle formalità doganali di
immissione in consumo in un paese terzo.
9
L’art. 20, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede una deroga all’art. 16 di quest’ultimo, secondo cui non appena sia comprovato
che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene versata una parte della restituzione.
10
Ai sensi dell’art. 20, n. 2, di detto regolamento tale parte è pari all’importo della restituzione che l’esportatore riceve
nel caso in cui il suo prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato il tasso di restituzione più basso;
la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.
11
L’art. 20, n. 3, di questo stesso regolamento dispone:
«Nel caso in cui la destinazione alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia
stata rispettata:
a) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è pari o superiore a quello previsto per la destinazione indicata
alla casella 7, si applica il tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7;
b) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è inferiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7,
la restituzione da versare corrisponde all’importo:
– risultante dall’applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
– ridotto, salvo casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata
alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigente il giorno
della presentazione della domanda di titolo.
Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell’articolo 11 siano applicate ad una stessa operazione
d’esportazione, dall’importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all’articolo 11».
12
Il titolo 4 del regolamento n. 3665/87, denominato «Procedura di versamento della restituzione», contiene un art. 47, così
formulato:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è
stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un modulo speciale;
b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti e previo riconoscimento
da parte della Commissione.
(...)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore,
entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
(...)».
La normativa nazionale
13
Dal 1° aprile 1998 la normativa austriaca prevede che le informazioni corrispondenti alla domanda di restituzione di cui all’art. 47,
n. 1, del regolamento n. 3665/87 possono essere contenute direttamente nella dichiarazione di esportazione.
Fatti e questioni pregiudiziali
14
In data 18 gennaio 1999 la ricorrente nella causa principale dichiarava l’esportazione al di fuori della Comunità, indicando
la Russia come paese di destinazione, di carne di suino domestico, presentata in forma di carcasse o mezzane congelate, recante
la posizione tariffaria 0203 21 10 9000, chiedendo, contestualmente alla dichiarazione di esportazione, il versamento di restituzioni
all’esportazione.
15
Il certificato di esportazione contenente la fissazione anticipata della restituzione, presentato in occasione dello sdoganamento
all’esportazione della carne di cui trattasi, indica il 14 gennaio 1999 come data di validità della restituzione fissata anticipatamente.
In conformità al regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 1998, n. 2634, che fissa le restituzioni all’esportazione nel
settore della carne suina (GU L 333, pag. 24), erano applicabili a tale data, con riferimento alla posizione tariffaria di
cui trattasi nella causa principale, tassi di restituzione variabili secondo la destinazione, pari a ECU 20 per un peso netto
di 100 kg, per la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia nonché la Repubblica
slovacca, pari a ECU 70 per un peso netto di 100 kg, per la Federazione russa e di ECU 40 per un peso netto di 100 kg per
le altre destinazioni.
16
Il 18 febbraio 1999 venivano presentati allo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’ente pagatore austriaco, un certificato di
sdoganamento russo e la copia di una lettera di vettura. Quest’ultimo ente concedeva, con decisione 15 marzo 1999, la restituzione
all’esportazione richiesta.
17
Tuttavia, dopo aver constatato che il certificato di sdoganamento prodotto per dimostrare l’espletamento delle formalità doganali
di immissione in consumo in Russia non era autentico, con decisione 14 febbraio 2002 lo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha
preteso il rimborso della parte differenziata della restituzione all’esportazione concessa, infliggendo inoltre una sanzione
alla ricorrente nella causa principale, in applicazione dell’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87.
Poiché era stato dimostrato che il prodotto in questione aveva lasciato il territorio doganale comunitario, la restituzione
era stata infatti legittimamente concessa solo fino a concorrenza dell’importo della restituzione di base.
18
A seguito del rigetto del suo ricorso amministrativo avverso tale decisione, la ricorrente nella causa principale ha proposto
ricorso contenzioso in data 27 febbraio 2006, sul quale è chiamato a pronunciarsi l’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle
Graz.
19
Dinanzi al giudice del rinvio la ricorrente nella causa principale ha contestato la proporzionalità della sanzione inflittale.
A tal proposito, tale giudice rileva che la Corte, nella sua sentenza 11 luglio 2002, causa C‑210/00, [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6453), ha confermato la compatibilità con il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto
dall’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che permangano
dubbi quanto alla liceità della sanzione inflitta e si chiede quale sia la data da prendere in considerazione, in caso di
restituzione differenziata, per stabilire la restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento
n. 3665/87.
20
In tali circostanze l’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle Graz, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento [n. 3665/87], ai sensi del quale “la parte differenziata
della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell’articolo
47”, debba essere interpretato nel senso che con l’espressione “dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma
dell’articolo 47” si rinvia ai dati contenuti nella specifica domanda di cui all’art. 47, n. 1, cosicché la parte differenziata
della restituzione viene richiesta solo al momento della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 47, n. 1.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che, nel
caso in cui la domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento [n. 3665/87] sia da presentarsi già nel “documento
utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione” (nella fattispecie: la dichiarazione di esportazione),
il calcolo della restituzione richiesta deve effettuarsi, in relazione alla parte differenziata, sulla base dei dati contenuti
nella dichiarazione di esportazione, cosicché anche la parte differenziata della restituzione viene richiesta mediante la
dichiarazione di esportazione.
3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che il calcolo
della restituzione richiesta dev’essere effettuato, in relazione alla parte differenziata, sulla base dei documenti da presentarsi
ai sensi dell’art. 47 del regolamento [n. 3665/87], cosicché la parte differenziata della restituzione viene richiesta solo
al momento della presentazione della “pratica relativa al versamento” ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento [n. 3665/87].
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che per
la richiesta della parte differenziata della restituzione è sufficiente la presentazione della pratica di cui all’art. 47,
n. 2, del regolamento [n. 3665/87], ancorché tale pratica non sia corretta, con la conseguenza giuridica che anche in relazione
alla parte differenziata della restituzione deve applicarsi la disciplina sanzionatoria dell’art. 11 del regolamento [n. 3665/87]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
21
Con la sua prima e terza questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se
il rinvio effettuato dall’art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 3665/87, secondo cui «la parte differenziata
della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell’articolo
47», debba essere interpretato nel senso che, in caso di restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione
è richiesta all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 ovvero all’atto
della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione prevista dall’art. 47, n. 2, di tale regolamento.
22
Occorre rammentare preliminarmente quali siano le modalità di pagamento di una restituzione all’esportazione, come disciplinate
dal regolamento n. 3665/87.
23
Anzitutto, l’esportatore deve presentare il documento di cui all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87, con cui manifesta
la propria volontà di procedere all’esportazione di prodotti agricoli beneficiando di una restituzione.
24
In proposito la Corte ha dichiarato che le informazioni cui si riferisce l’art. 3 del regolamento n. 3665/87 non servono unicamente
al calcolo matematico dell’importo esatto della restituzione, ma innanzitutto ad accertare l’esistenza o meno del diritto
a tale restituzione e a far scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione che può comportare l’applicazione
di una sanzione, conformemente all’art. 11, n. 1, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 2005, causa
C‑385/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2997, punti 22, 29 e 36; 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10349, punto 41, nonché, per analogia, 27 aprile 2006, causa C‑27/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3681, punti 25
e 27).
25
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, l’esportatore deve presentare una domanda di pagamento
con cui informa esplicitamente le autorità doganali che egli richiede il versamento della restituzione.
26
A tal proposito, la Corte ha già stabilito che detta domanda di pagamento è un documento di ordine tecnico e procedurale che
l’esportatore è tenuto a produrre per ottenere il versamento della restituzione. Tale domanda non costituisce, per quanto
sia un presupposto per il pagamento della restituzione, il fondamento normativo del diritto di tale pagamento (v., in tal
senso, citate sentenze 14 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], punti 26 e 27, nonché Fleisch-[OSCURATO:PERSONA], punto 40).
27
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha stabilito che, nell’ambito di una restituzione non differenziata, l’importo della restituzione
richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87 è calcolato unicamente in base al
documento di cui all’art. 3, n. 5, del detto regolamento, e cioè la dichiarazione di esportazione o qualsiasi altro documento
utilizzato nel corso dell’esportazione (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 22
e 23). Eventuali informazioni erronee contenute in tale documento e idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione
applicabile comportano l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87
(v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36 e dispositivo).
28
In merito ad una restituzione differenziata, l’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della restituzione
di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore
abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Il versamento della parte differenziata
della restituzione è, dal canto suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17 e 18 di tale regolamento.
L’esportatore deve infatti dimostrare, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il prodotto è
stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, fornendo le prove dell’espletamento
delle formalità doganali di immissione in consumo in tale paese.
29
Si deve quindi verificare se, nel caso di una restituzione differenziata, il rinvio di cui all’art. 11, n. 1, secondo comma,
seconda frase, del regolamento n. 3665/87 alle informazioni fornite in applicazione dell’art. 47 di tale regolamento significhi
che la parte differenziata della restituzione è richiesta non al momento della presentazione del documento di cui all’art. 3,
n. 5, del regolamento n. 3665/87, bensì al momento della presentazione della domanda di restituzione ovvero della pratica
relativa al versamento della restituzione prevista dall’art. 47 del regolamento n. 3665/87.
30
Si deve rilevare che la distinzione funzionale tra gli artt. 3 e 47 del regolamento n. 3665/87, come rammentata ai punti 23-27
della presente sentenza, non dipende dal carattere differenziato o non differenziato della restituzione.
31
Emerge infatti dall’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 che il documento ivi indicato deve recare, a prescindere dalla
sua denominazione, «tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione», tra cui, «in particolare», quelli
riguardanti in primo luogo la designazione dei prodotti in questione secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni,
in secondo luogo, la massa netta o la quantità dei prodotti e, in terzo luogo, qualora risulti necessario per il calcolo della
restituzione, la composizione dei prodotti in causa. La Corte ha già stabilito che i dati menzionati al citato n. 5 costituiscono
un elenco non tassativo (citate sentenze Fleisch-[OSCURATO:PERSONA], punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], punto 25). Infatti, il termine «in particolare»
significa che il legislatore comunitario indica esplicitamente solo alcuni di questi dati. Il contenuto dell’espressione «tutti
i dati» deve quindi comprendere tutte le informazioni relative alle condizioni di concessione della restituzione all’esportazione
[v., con riferimento all’art. 5, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità
comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), che ha
sostituito il regolamento n. 3665/87, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26].
32
Così, l’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 ha ad oggetto tutti i dati che valgono a dimostrare l’eventuale esistenza
di un diritto al beneficio della restituzione, ivi inclusa la parte differenziata di quest’ultima. Nel caso di una restituzione
differenziata, tali dati comprendono l’indicazione del paese terzo o dei paesi terzi per cui è prevista la restituzione.
33
L’art. 47 di tale regolamento prevede, dal canto suo, unicamente le formalità amministrative che l’esportatore deve assolvere
per ottenere il pagamento della restituzione.
34
Il rinvio di cui all’art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 3665/87, alle informazioni fornite in
applicazione dell’art. 47 di tale regolamento non ha lo scopo né l’effetto di modificare la funzione limitata e puramente
procedurale da attribuirsi, in base a tale regolamento, alla domanda di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento
stesso e alla pratica relativa al versamento della restituzione prevista dall’art. 47, n. 2, di questo regolamento.
35
Tale rinvio consente unicamente di tener conto, nel caso di una restituzione differenziata, delle eventuali variazioni di
quantità, di peso e/o di destinazione dei prodotti intervenute nel corso di un’operazione di esportazione dopo l’accettazione
della dichiarazione di esportazione. Tali variazioni devono infatti essere prese in considerazione per stabilire se si debba
infliggere una sanzione all’esportatore ed, eventualmente, per calcolare l’importo della sanzione stessa.
36
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede l’applicazione di una sanzione ad un operatore economico che, intenzionalmente
o meno, chieda una restituzione all’esportazione superiore a quella applicabile all’esportazione effettivamente realizzata.
37
Qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione, le autorità competenti devono verificare che
i prodotti in questione siano stati effettivamente importati nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali era prevista
la restituzione. Esse possono basarsi in tal senso sulla pratica relativa al versamento della restituzione e, più precisamente,
sulle prove dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo. Tale pratica consente quindi alle autorità
competenti di stabilire l’importo della restituzione applicabile all’esportazione effettivamente realizzata.
38
Anche se, per motivi pratici, come avviene nella causa principale, la dichiarazione di esportazione e la domanda di pagamento
possono essere riunite, si deve ritenere che la restituzione differenziata, ivi compresa la parte differenziata, è «chiesta»,
ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, al momento della presentazione del documento di cui all’art. 3, n. 5,
del regolamento stesso.
39
Tale interpretazione dell’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87 è inoltre conforme al sistema di verifica
delle domande di restituzione e sanzionatorio posto in essere da tale regolamento.
40
Un’interpretazione contraria implicherebbe la possibilità di formulare validamente, in sede di presentazione della domanda
di pagamento o della pratica relativa al versamento della restituzione, una domanda di restituzione per prodotti già esportati
e eventualmente già controllati.
41
Una siffatta possibilità priverebbe di qualsiasi effetto utile non solo l’art. 3 del regolamento n. 3665/87, ma altresì il
processo di verifica delle domande di restituzione. Orbene, il controllo fisico dei prodotti per i quali sono state richieste
restituzioni costituisce uno strumento importante per combattere le irregolarità e le frodi nel settore delle restituzioni
all’importazione. Di conseguenza, per assicurarsi che lo scopo delle verifiche sia pienamente garantito, è imperativo che
i controlli si svolgano dopo che l’esportatore ha presentato una domanda di restituzione vincolante (v., in tal senso, sentenza
14 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 27 e 28).
42
Inoltre, se la restituzione, ivi inclusa la parte differenziata, potesse essere richiesta entro dodici mesi dalla data di
accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore potrebbe, anche dopo l’esportazione, adattare la propria domanda
di restituzione a propria convenienza o secondo il risultato di un eventuale controllo, sottraendosi in tal modo a qualsiasi
sanzione. L’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 sarebbe in tal caso,
in gran parte, vanificato.
43
È vero che ai sensi dell’art. 11, n. 1, settimo comma, del regolamento n. 3665/87 le sanzioni ivi previste non si applicano
se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’art. 20, n. 3, del regolamento stesso. Quest’ultima
disposizione prevede al suo primo comma, lett. b), che nel caso in cui la destinazione indicata nel certificato di esportazione
con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata e se il tasso della restituzione per la destinazione
reale è inferiore a quello previsto per la destinazione indicata in tale certificato, la restituzione da versare corrisponde
all’importo risultante dall’applicazione del tasso vigente per la destinazione reale, ridotto, salvo casi di forza maggiore,
del 20% della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata in tale certificato e la restituzione
applicabile per la destinazione reale.
44
Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, il regolamento n. 3665/87 non contiene alcuna disposizione specifica che disciplini
una situazione, quale quella di cui alla causa principale, in cui l’esportatore abbia dimostrato che i prodotti sono stati
esportati fuori dal territorio doganale comunitario ma non abbia fornito la prova che questi ultimi sono stati immessi in
consumo nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per cui è prevista una restituzione. In una situazione di tal genere, infatti,
in assenza di prove riguardanti la «destinazione reale» dei prodotti in questione, l’art. 20, n. 3, di tale regolamento non
è applicabile. Dal momento che in simili circostanze deve ritenersi che l’esportatore abbia chiesto una restituzione superiore
a quella applicabile, è inevitabile l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 3665/87, salvo non ricorra una delle condizioni di esenzione tassativamente previste al terzo e al settimo comma di questo
stesso n. 1.
45
Alla luce di quanto precede, la prima e la terza questione devono essere risolte affermando che l’art. 11, n. 1, del regolamento
n. 3665/87 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata della
restituzione è richiesta non all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87,
ovvero all’atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione prevista dall’art. 47, n. 2, del
citato regolamento, bensì fin dal momento della presentazione del documento di cui all’art. 3, n. 5, del regolamento stesso.
L’inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile
e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell’art. 11, n. 1,
dello stesso regolamento, l’applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.
46
Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla terza questione, non è necessario risolvere la seconda e la quarta questione
del giudice del rinvio.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
18 marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata
della restituzione è richiesta non all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87,
ovvero all’atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione di cui all’art. 47, n. 2, del
citato regolamento, bensì fin dal momento della presentazione del documento di cui all’art. 3, n. 5, del regolamento stesso.
L’inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile
e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell’art. 11, n. 1,
dello stesso regolamento, l’applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.