CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 33029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1732/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nel di lei studio in Roma, alla via Cunfida, n. 20 e indirizzo pec -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.803/2016 depositata i l 16/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da accertamento sintetico sugli anni di imposta 2007 e 2008, in ragione della disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva. Nello specifico, venivano rilevati motoveicoli, autoveicoli e casa (pur gravata da mutuo), tali da determinare per il 2007 un reddito più di sei volte maggiore del dichiarato e per il 2008 più del doppio del dichiarato. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre agitando cinque motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. Con ampia memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione meramente apparente ed inidonea a svelare le ragioni logico – giuridiche che sostengono la decisione. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di un fatto rilevante che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’inefficacia dei provvedimentidel Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007 e del 11 febbraio 2009. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla valenza probatoria dell’accertamento sintetico (“redditometro”) e della relativa prova contraria, con riguardo all’automobile messa a disposizione delle società e con riguardo alle polizze assicurative, ove è sufficiente la disponibilità delle somme e non la correlazione stringente fra le somme e l’acquisto dei beni-indice. 1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine allo scomputo delle rate di mutuo. 1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla valenza delle “famiglia fiscale”. 2. Occorre esaminare e respingere le eccezioni opposte dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine all’ammissibilità e completezza dei motivi, rilevando che sono nella sostanza intelleggibili ed ammissibili nei limiti che si dirà per ciascuno. Il ricorso può quindi essere scrutinato. 3. Infondato è il primo motivo, dove si lamenta motivazione apparente e non comprensibile delle ragioni che reggono la decisione. Va subito evidenziato che a pag. 9, secondo capoverso, la parte ricorrente riproduce in neretto solo una prima parte della prima frase con cui comincia la motivazione e ne muove critica, senza esaminarla per intero, laddove il collegio di secondo grado continua, indicando gli elementi di fatto da cui ha cavato il proprio convincimento ed esaminando le affermazioni di parte privata, ritenendole non sufficienti a vincere la prova presuntiva data dall’accertamento sintetico. 3.1. Va ricordato che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che lasentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelarela ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Al contrario, nel caso qui in esame, la sentenza impugnata ricorda la valenza probatoria dei profili indiziari connessi all’accertamento sintetico, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, ritenendo non sufficienti gli argomenti proposti da parte contribuente, con motivazione che si colloca ben al di sopra del citato “minimo costituzionale” di cui a S.U. 8053/2014. Il primo motivo non può pertanto essere accolto. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Vi si denuncia l’omesso esame degli atti del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007 e del 11 febbraio 2009. Tuttavia, non vengono riportati -ai fini della completezza e dell’esaustività del motivo-i passi degli atti di merito dove la questione sia stata posta, onde dimostrare non trattarsi di motivo nuovo, avanzato per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048). Il motivo è pertanto inammissibile. 5. Nemmeno il terzo motivo può essere accolto. Vi si lamenta l’errata applicazione della disciplina probatoria del “redditometro” e del suo sistema fondato sulla presunzione. Per un verso, all’inizio del motivo viene criticato, perché immotivato, un passo della sentenza in scrutinio dove, per la verità, viene riassunta la posizione delle parti, senza esprimere efficacia decisionale, ma attività meramente narrativa della ricostruzione del giudizio e delle posizioni delle parti. Successivamente, a pag. 15, terzultimo capoverso, del ricorso per cassazione, viene affermato che il contribuente abbia prestato la propria auto alla società. Tale circostanza, tuttavia, non è stata apprezzata dal collegio giudicante, con una valutazione che è estranea alla cognizione di questa Suprema Corte di legittimità. 5.1. Ed infatti, èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, nemmeno il terzo motivo può essere accolto. 6. Né migliore sorte è riservata al quarto ed al quinto motivo, dove si lamenta, rispettivamente, non siasi tenuto conto dell’utilizzo effettivo dell’automobile e delle rate del mutuo quale coefficiente riduttivo dell’indice di ricchezza dell’edificio, e che, infine, non siasi tenuto conto del nucleo familiare fiscale, ove le redditività di più componenti concorrono alla ricchezza che è stata individuata in capo ad uno solo. Così come posti, i due motivi non aggrediscono un singolo capo di sentenza, ma tendono a sostituire alla valutazione del compendio probatorio valutato dal collegio di secondo grado, una propria valutazione di esito opposto. Tuttavia, come già ricordato, non è possibile proporre nel giudizio di cassazione valutazioni che attendono al merito del giudizio, quali la consistenza presuntiva degli indizi, in rapporto agli argomenti avversi, profili squisitamente di merito che sono già stati liberamente valutati dal giudice territoriale ed il cui sindacato è inibito a questa Suprema Corte di legittimità. Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Anche gli ultimi due motivi, infatti, non si misurano con la sentenza in scrutinio, ma reintroducono aspetti meritali (coefficiente di mutuo, giorni di utilizzo dell’auto) già proposti, valutati e ritenuti non capaci di superare la presunzione generata dagli indici di maggior capacità contributiva. 7. In definitiva, il ricorso è infondato e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorren