CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0OURXWX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 11 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e tentata violenza privata e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, con l'unico motivo con cui denuncia il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, volto, pertanto, ad invocare un più tenue trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie in cui la pena detentiva è fissata in misura pari ai minimo, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla presenza di quindici precedenti penali recenti e specifici indicativi di una prognosi di pericolosità tipica anche del reato commesso (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata); - che il motivo, inoltre, è comunque inammissibile in quanto, con riferimento alla pena base, già il motivo di appello era caratterizzato da est:rema genericità e comunque la pena è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così