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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22132/2026

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06/2025 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Mantova, su richiestadel pubblico ministero, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilitàdisposta con sentenza del 9 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, ha ripristinato la pena sostituita, pari a mesi sei di arresto ed euro1.800,00 di ammenda nonché la sanzione amministrativa della sospensione dellapatente di guida per la durata stabilita in sentenza.A ragione della decisione osserva che il condannato non ha mai svolto i lavoridi pubblica utilità e non ha allegato circostanze in ordine all'impossibilità disvolgerli.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui denuncia inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 186, comma 9-bis, Codice della strada, 54, d.lgs. n. 274 del 2000 conriferimento agli artt. 655, 661 cod. proc. pen. e 3 del d.m., 26 marzo 2001.Evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nellerichiamate sentenze, spetta al pubblico ministero dare avvio alla sequenzaprocedimentale relativa all'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità e che non è configurabile alcun onere in capo alla parte privata.Pertanto, è sempre necessaria una specifica sollecitazione da partedell'autorità giudiziaria rivolta al condannato affinché prenda contatto con l'ente diriferimento ed avvii la prestazione lavorativa, uniformandosi alle indicazionicontenute nel calendario previamente comunicatogli con l'indicazione dei giorni edell'orario in cui il lavoro deve essere svolto.

A carico del condannato non èprevisto un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consente di attivarelegittimamente la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristinodella pena sostituita.Nel caso di specie non risulta che il condannato abbia ricevute le previstecomunicazioni: l’interlocuzione con l'ente è avvenuta prima dell'emissione dellasentenza; la sentenza di condanna non indica alcun termine per la prestazionedell'attività, limitandosi soltanto a individuare l'ente presso il quale dovevasvolgersi il lavoro di pubblica utilità; l'ordine di esecuzione del Pubblico ministero,emesso solo in data 10 febbraio 2025 e notificato il successivo 18 febbraio, nonha specificato né il termine entro cui dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilitàné le modalità di svolgimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che i ricorso sia infondato.1.

L'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, stabilisce che "al di fuori deicasi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniariapuò essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi èopposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cuiall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalitàivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favoredella collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza edell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o pressoenti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centrispecializzati di lotta alle dipendenze".

Dunque, quando procede per talune dellefattispecie previste dall'art. 186 C.d.S., il giudice della cognizione può sostituire lapena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato, il quale puòsollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi (Sez.4, n. 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956; Sez. 4, n. 37997 del 19/7/2012,Dossetto, Rv. 254370), sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la strutturapresso la quale svolgere la relativa prestazione (Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012,dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255523; Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai,Rv. 268693), spettando al giudice, e non all'imputato, stabilire le concretemodalità esecutive della prestazione di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa,Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n.15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012,Cirina, Rv. 253589).Quanto alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità, esse sonodisciplinate, stante il menzionato rinvio compiuto dall'art. 186, comma 9-bis,codice della strada, dall'art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace", che, al comma sesto,stabilisce che "le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sonodeterminate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Ingiustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione dellemodalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo diprestazioni dovute e avere richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministrodella giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, all'art.3 dispone che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la penadel lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonchél'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questadeve essere svolta.

A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enticonvenzionati".Tutte le disposizioni fin qui citate non disciplinano la precisa sequenzaprocedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio dellaprestazione dell'attività lavorativa.

Sequenza che, dal punto di vista logico, deveprevedere la formulazione, da parte dell'ente presso cui l'attività debba essereprestata, di uno specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari incui il lavoro debba essere svolto; e che, ovviamente, deve presupporre unaspecifica sollecitazione, da parte dell'autorità giudiziaria, rivolta al condannato,affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni delcennato calendario.

E ovviamente, entrambi i menzionati passaggi procedimentalipresuppongono che il condannato riceva specifica comunicazione di essi, ondepotersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consentadi attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e peril ripristino della pena sostituita.Ponendosi in quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, conriferimento al reato di guida in stato di ebbrezza che, qualora sia stata operata lasostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica, è onere dell'autoritàgiudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allosvolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020,dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189; in precedenza Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015,Rosiello, Rv. 264546; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618,muovendosi nella stessa prospettiva ricostruttiva, avevano precisato che in casodi mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannatonon è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutivadell'attività individuata”).3.

Secondo la più risalente opzione ermeneutica della giurisprudenza dilegittimità (oltre a quella citata nel precedente paragrafo più di recente Sez. 4, n.17884 del 07/02/2025, Scordamaglia, Rv. 288103 – 01; contra Sez. 1, n. 37108del 1 ottobre 2025, Filindeu; Sez.

I n. 34436 del 22 maggio 2024, Giorgio cheritengono competente il giudice che ha emesso la sentenza di condanna e dispostola sostituzione), cui intende darsi continuità, organo compente ad avviare laprocedura finalizzata all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità inflitti insostituzione della pena in caso di condanna per uno dei reati previsti dal Codicedella strada è il pubblico ministero perché individuato da più norme codicistichecome il titolare di tutti i poteri relativi all’esecuzione non solo di tutti iprovvedimenti di condanna (cfr. l'art. 655 cod. proc. pen.), ma anche, piùspecificamente, dei provvedimenti che infliggono sanzioni sostitutive dellasemidetenzione e della liberà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onerail pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna almagistrato di sorveglianza territorialmente competente), e, soprattuttodell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m.26 marzo 2001).Spetta, infatti, al pubblico ministero formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44,d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nelcaso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debbasvolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonchédi incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare laregolare prestazione del lavoro.4.

Dagli atti di causa risulta che il Pubblico ministero si è attivatopromuovendo la procedura esecutiva non solo emettendo l’ordine di esecuzionedella pena del lavoro di pubblica utilità, ma curandone la notifica a mani delcondannato, il quale, pertanto, non doveva far altro che attenersi alle prescrizionigià dettagliate nella sentenza di condanna e da lui perfettamente conosciuteovvero recarsi in tempi ragionevoli presso il Comune di Medole, contestualmenteinformando i Carabinieri, per iniziare ad eseguire la prestazione già convenuta edeterminata in tutte le due principali modalità nella sentenza di condanna,conformatasi sul punto agli accordi raggiunti dallo stesso condannato con il datoredi lavoro.Nonostante tale precise indicazioni, il condannato, una volta ricevuta lanotifica dell’ordine di esecuzione, è rimasto inerte senza addurre alcunagiustificazione sicché correttamente il Giudice adito ha provveduto a revocare lapena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ripristinando quella sostituita.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/2025 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Mantova, su richiestadel pubblico ministero, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilitàdisposta con sentenza del 9 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e,per l’effetto, ha ripristinato la pena sostituita, pari a mesi sei di arresto ed euro1.800,00 di ammenda nonché la sanzione amministrativa della sospensione dellapatente di guida per la durata stabilita in sentenza.A ragione della decisione osserva che il condannato non ha mai svolto i lavoridi pubblica utilità e non ha allegato circostanze in ordine all'impossibilità disvolgerli.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui denuncia inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 186, comma 9-bis, Codice della strada, 54, d.lgs. n. 274 del 2000 conriferimento agli artt. 655, 661 cod. proc. pen. e 3 del d.m., 26 marzo 2001.Evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nellerichiamate sentenze, spetta al pubblico ministero dare avvio alla sequenzaprocedimentale relativa all'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità e che non è configurabile alcun onere in capo alla parte privata.Pertanto, è sempre necessaria una specifica sollecitazione da partedell'autorità giudiziaria rivolta al condannato affinché prenda contatto con l'ente diriferimento ed avvii la prestazione lavorativa, uniformandosi alle indicazionicontenute nel calendario previamente comunicatogli con l'indicazione dei giorni edell'orario in cui il lavoro deve essere svolto. A carico del condannato non èprevisto un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consente di attivarelegittimamente la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristinodella pena sostituita.Nel caso di specie non risulta che il condannato abbia ricevute le previstecomunicazioni: l’interlocuzione con l'ente è avvenuta prima dell'emissione dellasentenza; la sentenza di condanna non indica alcun termine per la prestazionedell'attività, limitandosi soltanto a individuare l'ente presso il quale dovevasvolgersi il lavoro di pubblica utilità; l'ordine di esecuzione del Pubblico ministero,emesso solo in data 10 febbraio 2025 e notificato il successivo 18 febbraio, nonha specificato né il termine entro cui dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilitàné le modalità di svolgimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che i ricorso sia infondato.1. L'art. 186, comma 9-bis, codice della strada, stabilisce che "al di fuori deicasi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniariapuò essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi èopposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cuiall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalitàivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favoredella collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza edell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o pressoenti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centrispecializzati di lotta alle dipendenze". Dunque, quando procede per talune dellefattispecie previste dall'art. 186 C.d.S., il giudice della cognizione può sostituire lapena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato, il quale puòsollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi (Sez.4, n. 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956; Sez. 4, n. 37997 del 19/7/2012,Dossetto, Rv. 254370), sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la strutturapresso la quale svolgere la relativa prestazione (Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012,dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255523; Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai,Rv. 268693), spettando al giudice, e non all'imputato, stabilire le concretemodalità esecutive della prestazione di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa,Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n.15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012,Cirina, Rv. 253589).Quanto alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità, esse sonodisciplinate, stante il menzionato rinvio compiuto dall'art. 186, comma 9-bis,codice della strada, dall'art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace", che, al comma sesto,stabilisce che "le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sonodeterminate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Ingiustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione dellemodalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo diprestazioni dovute e avere richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministrodella giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, all'art.3 dispone che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la penadel lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonchél'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questadeve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enticonvenzionati".Tutte le disposizioni fin qui citate non disciplinano la precisa sequenzaprocedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio dellaprestazione dell'attività lavorativa. Sequenza che, dal punto di vista logico, deveprevedere la formulazione, da parte dell'ente presso cui l'attività debba essereprestata, di uno specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari incui il lavoro debba essere svolto; e che, ovviamente, deve presupporre unaspecifica sollecitazione, da parte dell'autorità giudiziaria, rivolta al condannato,affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni delcennato calendario. E ovviamente, entrambi i menzionati passaggi procedimentalipresuppongono che il condannato riceva specifica comunicazione di essi, ondepotersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consentadi attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e peril ripristino della pena sostituita.Ponendosi in quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, conriferimento al reato di guida in stato di ebbrezza che, qualora sia stata operata lasostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica, è onere dell'autoritàgiudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allosvolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020,dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189; in precedenza Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015,Rosiello, Rv. 264546; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618,muovendosi nella stessa prospettiva ricostruttiva, avevano precisato che in casodi mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannatonon è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutivadell'attività individuata”).3. Secondo la più risalente opzione ermeneutica della giurisprudenza dilegittimità (oltre a quella citata nel precedente paragrafo più di recente Sez. 4, n.17884 del 07/02/2025, Scordamaglia, Rv. 288103 – 01; contra Sez. 1, n. 37108del 1 ottobre 2025, Filindeu; Sez. I n. 34436 del 22 maggio 2024, Giorgio cheritengono competente il giudice che ha emesso la sentenza di condanna e dispostola sostituzione), cui intende darsi continuità, organo compente ad avviare laprocedura finalizzata all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità inflitti insostituzione della pena in caso di condanna per uno dei reati previsti dal Codicedella strada è il pubblico ministero perché individuato da più norme codicistichecome il titolare di tutti i poteri relativi all’esecuzione non solo di tutti iprovvedimenti di condanna (cfr. l'art. 655 cod. proc. pen.), ma anche, piùspecificamente, dei provvedimenti che infliggono sanzioni sostitutive dellasemidetenzione e della liberà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onerail pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna almagistrato di sorveglianza territorialmente competente), e, soprattuttodell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m.26 marzo 2001).Spetta, infatti, al pubblico ministero formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44,d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nelcaso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debbasvolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonchédi incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare laregolare prestazione del lavoro.4. Dagli atti di causa risulta che il Pubblico ministero si è attivatopromuovendo la procedura esecutiva non solo emettendo l’ordine di esecuzionedella pena del lavoro di pubblica utilità, ma curandone la notifica a mani delcondannato, il quale, pertanto, non doveva far altro che attenersi alle prescrizionigià dettagliate nella sentenza di condanna e da lui perfettamente conosciuteovvero recarsi in tempi ragionevoli presso il Comune di Medole, contestualmenteinformando i Carabinieri, per iniziare ad eseguire la prestazione già convenuta edeterminata in tutte le due principali modalità nella sentenza di condanna,conformatasi sul punto agli accordi raggiunti dallo stesso condannato con il datoredi lavoro.Nonostante tale precise indicazioni, il condannato, una volta ricevuta lanotifica dell’ordine di esecuzione, è rimasto inerte senza addurre alcunagiustificazione sicché correttamente il Giudice adito ha provveduto a revocare lapena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ripristinando quella sostituita.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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