CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03872/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 15/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 16/9/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole dei delitti di cui all'art. 7:3 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, volto a sollecitare la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, si fonda su argomenti generici, inerenti al merito, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si dà conto non solo della disponibilità di specie diverse di sostanze stupefacenti ma anche soprattutto della riconducibilità della condotta all'operatività di una piazza di spaccio gestita dalla criminalità organizzata e connotata dall'utilizzo di apposite attrezzature. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il