CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04744/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 19762/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 162/1/2023 depositata il 28 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2026 con il quale le partihanno chiesto congiuntamente l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]