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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04204/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 6.10.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione pronunciata .all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 8 e 5 d.

Igs. 74/2000, per aver in qualità di legale rappresentante della R. C. Media s.r.I., operante quale missing trader, emesso nell'anno di imposta 2011 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative alla fornitura di ingenti quantitativi di materiale metallico al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo A), nonché omesso di presentare la dichiarazione IVA riferita allo stesso periodo di imposta per importi superiori alla soglia di C 50.000 (capo B).

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 521 secondo comma e 522 cod. proc. pen., la mancanza di corrispondenza, quanto al reato sub A), tra il fatto di cui all'imputazione concernente l'emissione da parte dell'imputato di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ovverosia afferenti ad operazioni commerciali mai venute in essere, imputazione sulla quale erano state impostate e sviluppate le linee difensive, e la sentenza che aveva invece accertato l'inesistenza soggettiva dei documenti contestati, inerenti cioè alla cessione dei beni indicati nelle fatture da parte di soggetti diversi dalla società amministrata dal prevenuto.

Sostiene che se l'inesistenza soggettiva fosse stata sin dall'inizio contestata la difesa avrebbe potuto superare la formulazione accusatoria attraverso indagini dirette ad accertare gli effettivi destinatari della merce, laddove l'inesistenza oggettiva aveva, invece, comportato la concentrazione della prospettazione difensiva sulla documentazione rinvenuta in sede di verifica fiscale presso la società destinataria della merce attraverso l'esibizione di fatture, documenti di trasporto o riscontri bancari sull'effettività dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi fondato.

Quantunque fosse stato specificato nel capo di imputazione che la contestazione sollevata nei confronti dell'odierno ricorrente concernesse in relazione al reato di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/2000, fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, tale dato non può di per sé ritenersi sufficiente a configurare l'eccepita violazione della correlazione tra accusa e sentenza.

Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento espresso dal supremo Consesso di questa Corte, in forza del quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, evenienza a fronte della quale il giudice è chiamato a rimettere gli atti al pubblico ministero; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez.

U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051).

In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866).

Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" - inteso come episodio della vita umana - va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (tra le altre, Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655; Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavalieri, Rv. 258941).

Tanto premesso, in termini generali, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non sia incorsa nella violazione in esame.

Dal punto di vista strettamente semantico va anzitutto puntualizzato che la categoria terminologica dell'inesistenza riferita alle fatture comprende in sé, costituendo un genus, non solo la documentazione afferente a prestazioni mai erogate da chicchessia, ma anche a quelle, comunque, non riconducibili a chi figura sulla base delle risultanze cartolari quale emittente estendendosi, dunque il genus dell'inesistenza oggettiva anche sub specie a quella soggettiva.

Peraltro, all'aporia lessicale soltanto apparente si aggiunge sul piano squisitamente giuridico l'inconfigurabilità di qualsivoglia violazione del diritto di difesa, posto alla base del principio di immutabilità tra accusa e sentenza Sostenere che la formulazione iniziale della inesistenza soggettiva delle fatture avrebbe consentito alla difesa di espletare indagini per verificare gli effettivi destinatari della merce significa ignorare il dato, compiutamente accertato sin dalla verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che le fatture emesse dall'imputato avessero quale destinatario la società I.T.L. e dunque formulare una contestazione soltanto astratta in quanto sganciata dalle effettive emergenze processuali, sulle quali l'imputavo aveva piena facoltà di difendersi.

Facoltà questa che risulta essere stata in concreto esercitata avendo costui sostenuto che le fatture fossero ascrivibili alla società da lui amministrata ed asserito, dando così prova di aver colto appieno il fulcro della contestazione accusatoria, l'irrilevanza della inoperatività dell'azienda in ragione del fatto che la società versava ancora, a quell'epoca, in una fase di start up iniziale.

Non ravvisandosi perciò alcuna violazione del principio consacrato dall'art.521 cod. proc. pen. posto che l'ipotesi di reato non ha subito una trasformazione nei suoi tratti essenziali, ma è stata soltanto puntualizzata in aderenza alle emergenze processuali per essersi appurato sin dalle prime indagini effettuate presso la I.T.L. che gli acquisti del materiale venivano effettuati dalla società in nero ricorrendo la stessa a società cartiere per acquisire la documentazione contabile necessaria alla detrazione dell'IVA, il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 6.10.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione pronunciata .all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 8 e 5 d. Igs. 74/2000, per aver in qualità di legale rappresentante della R. C. Media s.r.I., operante quale missing trader, emesso nell'anno di imposta 2011 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative alla fornitura di ingenti quantitativi di materiale metallico al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo A), nonché omesso di presentare la dichiarazione IVA riferita allo stesso periodo di imposta per importi superiori alla soglia di C 50.000 (capo B). 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 521 secondo comma e 522 cod. proc. pen., la mancanza di corrispondenza, quanto al reato sub A), tra il fatto di cui all'imputazione concernente l'emissione da parte dell'imputato di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ovverosia afferenti ad operazioni commerciali mai venute in essere, imputazione sulla quale erano state impostate e sviluppate le linee difensive, e la sentenza che aveva invece accertato l'inesistenza soggettiva dei documenti contestati, inerenti cioè alla cessione dei beni indicati nelle fatture da parte di soggetti diversi dalla società amministrata dal prevenuto. Sostiene che se l'inesistenza soggettiva fosse stata sin dall'inizio contestata la difesa avrebbe potuto superare la formulazione accusatoria attraverso indagini dirette ad accertare gli effettivi destinatari della merce, laddove l'inesistenza oggettiva aveva, invece, comportato la concentrazione della prospettazione difensiva sulla documentazione rinvenuta in sede di verifica fiscale presso la società destinataria della merce attraverso l'esibizione di fatture, documenti di trasporto o riscontri bancari sull'effettività dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi fondato. Quantunque fosse stato specificato nel capo di imputazione che la contestazione sollevata nei confronti dell'odierno ricorrente concernesse in relazione al reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000, fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, tale dato non può di per sé ritenersi sufficiente a configurare l'eccepita violazione della correlazione tra accusa e sentenza. Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento espresso dal supremo Consesso di questa Corte, in forza del quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, evenienza a fronte della quale il giudice è chiamato a rimettere gli atti al pubblico ministero; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866). Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" - inteso come episodio della vita umana - va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (tra le altre, Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655; Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavalieri, Rv. 258941). Tanto premesso, in termini generali, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non sia incorsa nella violazione in esame. Dal punto di vista strettamente semantico va anzitutto puntualizzato che la categoria terminologica dell'inesistenza riferita alle fatture comprende in sé, costituendo un genus, non solo la documentazione afferente a prestazioni mai erogate da chicchessia, ma anche a quelle, comunque, non riconducibili a chi figura sulla base delle risultanze cartolari quale emittente estendendosi, dunque il genus dell'inesistenza oggettiva anche sub specie a quella soggettiva. Peraltro, all'aporia lessicale soltanto apparente si aggiunge sul piano squisitamente giuridico l'inconfigurabilità di qualsivoglia violazione del diritto di difesa, posto alla base del principio di immutabilità tra accusa e sentenza Sostenere che la formulazione iniziale della inesistenza soggettiva delle fatture avrebbe consentito alla difesa di espletare indagini per verificare gli effettivi destinatari della merce significa ignorare il dato, compiutamente accertato sin dalla verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che le fatture emesse dall'imputato avessero quale destinatario la società I.T.L. e dunque formulare una contestazione soltanto astratta in quanto sganciata dalle effettive emergenze processuali, sulle quali l'imputavo aveva piena facoltà di difendersi. Facoltà questa che risulta essere stata in concreto esercitata avendo costui sostenuto che le fatture fossero ascrivibili alla società da lui amministrata ed asserito, dando così prova di aver colto appieno il fulcro della contestazione accusatoria, l'irrilevanza della inoperatività dell'azienda in ragione del fatto che la società versava ancora, a quell'epoca, in una fase di start up iniziale. Non ravvisandosi perciò alcuna violazione del principio consacrato dall'art.521 cod. proc. pen. posto che l'ipotesi di reato non ha subito una trasformazione nei suoi tratti essenziali, ma è stata soltanto puntualizzata in aderenza alle emergenze processuali per essersi appurato sin dalle prime indagini effettuate presso la I.T.L. che gli acquisti del materiale venivano effettuati dalla società in nero ricorrendo la stessa a società cartiere per acquisire la documentazione contabile necessaria alla detrazione dell'IVA, il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
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